• PROCEDIMENTI E GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

La corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004, nell'individuare i limiti che incontra il legislatore nel prevedere nuove materie di giurisdizione esclusiva, ha affermato che la materia dei pubblici servizi puo' essere oggetto di giurisdizione sclusiva del GA se in essa la pubblica amministazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, atteso la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà (strumenti consensuali alternativi all'esercizio del potere).

L'adozione della previa determinazione della PA consente ai terzi controinteressati di esercitare un tipico strumento di tutela pubblicistica impugnando tale determinazione

il controinteressato si identifica tradizionalmente con quella persona fisica o giuridica che riceve dall’atto impugnato un vantaggio economico o di altro tipo, tale da fondare il suo interesse alla conservazione dell’atto, opposto a quello di chi ha presentato il ricorso.

Mentre l’autonomia negoziale privata può disporre totalmente dei propri interessi, la discrezionalità amministrativa è limitata dalla legge che ne individua le finalita.

 

CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 18 febbraio 2016.
Nel caso in cui il G.A., in relazione ad una occupazione illegittima di un immobile da parte della P.A. nell'ambito di una procedura espropriativa, abbia ordinato alla P.A. stessa di procedere o alla restituzione dei beni occupati ai legittimi proprietari, risarcendo loro il danno per l'occupazione illegittima, ovvero, in alternativa, ad acquisire uno o più dei beni occupati, risarcendo il danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, è illegittima la determinazione della P.A. che, optando per questa seconda soluzione, non ha applicato, per la determinazione dell'ammontare dell'indennità dovuta, i criteri indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 (il quale nel detto comma 3 rinvia, per i terreni edificabili, al precedente art. 37, commi dal 3 al 7), ma ha ritenuto di determinare le indennità secondo criteri altri.

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CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 19 febbraio 2016
Riritiene illegittima la c.d. legge Pinto – L. n. 89 del 2001 – nella parte in cui, per il giudizio di primo grado, prevede come ragionevole una durata pari a 3 anni, piuttosto che 2 anni.

1. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile; c.d. legge Pinto), nella parte in cui determina in tre anni la ragionevole durata del procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 nel primo e unico grado di merito. Infatti, tale disposizione, imponendo di considerare ragionevole la durata del procedimento di primo grado regolato dalla legge n. 89 del 2001, quando la stessa non eccede i tre anni, viola gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., posto che questo solo termine comporta che la durata complessiva del giudizio possa essere superiore al limite biennale adottato dalla Corte europea (e dalla giurisprudenza nazionale sulla base di quest'ultima) per un procedimento regolato da tale legge, che si svolga invece in due gradi (1).

2. E' infondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), nella parte in cui determina in un anno la ragionevole durata del giudizio di legittimità previsto dalla legge n. 89 del 2001; infatti, il termine annuale scelto dal legislatore è conforme alle indicazioni di massima provenienti dalla Corte europea e recepite dalla giurisprudenza nazionale. Inoltre, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione concernente la durata del processo di primo grado fa sì che la ragionevole durata complessiva di un procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001, in concreto articolatosi su due gradi di giudizio, sia inferiore a quella stabilita per gli altri procedimenti ordinari di cognizione, e comunque possa essere contenuta nel tetto di due anni, in conformità agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.»»»»»»»»

 

Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2016, n. 119
Decorrenza del termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione

Secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 120, comma 5, cod. proc. amm., non prevedendo forme di comunicazione esclusive e tassative, non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, con riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell'atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse da quelle dell'art. 79 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163.»»»»»»»»»»»

29 gennaio 2016
Legge delega: recepimento delle direttive europee in materia di appalti e riordino disciplina nazionale (Legge 28 gennaio 2016, n. 11 in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2016)

Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 »»»»»»»»»»»»


Ad. Plen., 9 febbraio 2016, n. 2
ADUNANZE PLENARIE commissario "ad acta" e provvedimento di cui all'art. 42 "bis" del d.P.R. n. 327/2001

Il commissario ad acta può emanare il provvedimento di acquisizione coattiva previsto dall'articolo 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità -:
a) se nominato dal giudice amministrativo a mente degli artt. 34, co. 1, lett. e), e 114, co. 4, lett. d), c.p.a., qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato de quo agitur;
b) se nominato dal giudice amministrativo a mente dell'art. 117, co. 3, c.p.a., qualora l'amministrazione non abbia provveduto sull'istanza dell'interessato che abbia sollecitato l'esercizio del potere di cui al menzionato art. 42-bis.»»»»»»»»»»»»

Cassazione civile, sez. III 31 luglio 2015, n. 16276
Diritto all’immagine – Diffusione della immagine per finalità informative a mezzo della televisione – Condizioni di legittimità

Il pubblico impiegato che abbia adottato o concorso alla formazione, nell'esercizio delle proprie funzioni, di atti amministrativi lesivi di interessi legittimi, ne risponde nei confronti del terzo danneggiato dal provvedimento, non ostandovi il disposto del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 23, il quale, interpretato in modo costituzionalmente orientato, non esclude la responsabilità del pubblico dipendente per lesione di interessi legittimi.»»»»»»»»»»»»

 

Sentenza n. 2019 del 21 aprile 2015 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta

I Giudici affermano che costituisce valida ragione del provvedimento di revoca dell’atto amministrativo l’esigenza di conseguire risparmi di spesa imposti per factum principis in ragione di una crisi economica e delle mutate condizioni delle risorse finanziarie disponibili. »»»»»»»»»»»»


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE 1 CIVILE SENTENZA 27 MAGGIO 2015, N. 10947

Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, ((consigliere metropolitano,)) provinciale o circoscrizionale: colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 63 c. 1 p.to 6 del DLgs 267/2000)

NATURA DEL COMMISSARIO AD ACTA IN SEDE DI OTTEMPERANZA
Consiglio di Stato Sez. IV, 13 gennaio 2015 n. 52 - Pres. Virgilio, Est. Taormina

    1. Il commissario ad acta è organo del Giudice dell’ottemperanza e le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell’esecuzione del giudicato, e non in funzione degli interessi pubblici il cui perseguimento costituisce il normale canone di comportamento dell’Amministrazione sostituita. Da ciò consegue che i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi e non sono assoggettati all’ordinario regime dei controlli (interni ed esterni) degli atti dell’Amministrazione presso la quale lo stesso si insedia, ma vanno sottoposti unicamente all’immanente controllo dello stesso Giudice. L’attività del commissario ad acta quindi, non ha natura prettamente amministrativa, perché si fonda sull’ordine del giudice, ed è la stessa che avrebbe potuto realizzare direttamente il giudice.

    2. L’Amministrazione non ha alcuna possibilità di modificare gli atti commissariali: essa non ha alcuna discrezionalità nel dare attuazione a quanto stabilito dal commissario ad acta conservando, semmai, la facoltà di sollecitare l’intervento del giudice qualora insorgano dubbi interpretativi circa la portata applicativa del provvedimento, così come delineato dal commissario ad acta, o di adire il giudice per il contrasto fra l’atto del commissario ad acta e la pronuncia che lo stesso è chiamato ad eseguire o,infine, per l’erroneo esercizio del potere discrezionale allo stesso attribuito.

Limiti che derivano dalla disciplina pubblicistica sulla procedimentalizzazione dell’azione dell’amministrazione e l’effetto di detti limiti sulla figura contrattuale disciplinata dall’art. 1472 c.c. - VENDITA DI COSA FUTURA

Il Consiglio di Stato, nel prendere atto che si era sviluppato “in seno alla magistratura contabile, un atteggiamento di forte sfavore per l’uso di tale istituto privatistico da parte di pubbliche amministrazioni..”, e nel ricordare tutte le norme che si ispirano al principio generale secondo il quale i contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato o per gli enti pubblici debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, si è espresso nel senso che anche a ritenerne in astratto l’ammissibilità, “il ricorso alla vendita di cosa futura non può non ritenersi eccezionale” »»» »»» »»»

Ricorsi straordinari al Capo dello Stato - giudizio di ottemperanza
Cassazione civile SS.UU., sentenza 18.12.2001 n° 15978

I decreti con i quali vengono decisi i ricorsi straordinari al Capo dello Stato non hanno natura giurisdizionale, in quanto il procedimento ha per protagoni­sta un'autorità amministrativa, che non è neppure vincolata in modo assoluto dal parere espresso dal Consiglio di Stato, e può quindi risolvere la controversia secondo criteri diversi da quelli risultanti dalla pura e semplice applicazione delle norme di diritto. Conseguentemente contro tali decreti non può esperirsi ricorso giurisdizionale in sede di ottemperanza.

Questo Consiglio, in alcune decisioni, di poco antecedenti al succitato arresto del Supremo Collegio, si mostrò di diverso avviso valorizzando, nella prospettiva dell’ammissibilità dell’esecuzione in via giurisdizionale del decreto decisorio del rimedio giustiziale, talune suggestioni rivenienti dall’ordinamento comunitario (ed, in particolare, l’ampia nozione di "giudice" elaborata, ai fini dell’applicazione dell’art. 234 TrCE, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee); tuttavia, la giurisprudenza successiva dell’Istituto, fatta eccezione per qualche isolata pronuncia di segno contrario, è definitivamente rientrata entro l’alveo tradizionale delle precedenti coordinate esegetiche, statuendo che la decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pur avendo carattere cogente per l’amministrazione e determinando in capo ad essa l’obbligo di esecuzione, consiste in un provvedimento amministrativo, a contenuto eliminatorio, privo della natura e della forza di giudicato che assiste la sentenza resa nella sede giurisdizionale.

Questa statuizione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, del lontano 2001, sembra superata dapprima dalle le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 28 gennaio 2011, n. 2065) , e poi dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 giugno 2011, n. 3513) che riconsidera la natura, il ruolo e la funzione del ricorso straordinario, e, anche alla luce del nuovo codice del processo amministrativo, afferma l’esperibilità del ricorso d’ottemperanza per le decisioni sul ricorso straordinario.

 

Rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera e), n. 1) cod. proc. amm., oltre che le cause concernenti la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione nei confronti dell’operatore economico, anche l’ipotesi inversa, in cui si faccia questione della violazione ad opera della parte privata dei canoni di buona fede nelle trattative. Diversamente opinando, sarebbe violato il principio di concentrazione delle tutele (sancito dall’art. 44 della legge n. 69 del 2009), in quanto la proposizione di domande attinenti alla responsabilità precontrattuale aventi carattere reciproco o riconvenzionale comporterebbe il ricorso giurisdizioni diverse, con conseguenze irragionevoli e potenzialmente lesive del diritto costituzionalmente garantito alla difesa in giudizio (art. 24 Cost.).

Responsabilità precontrattuale. Tutela l'interesse all'adempimento, ossia l'interesse di un soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non subire « inganni » durante la formazione del contratto. L'interesse protetto è quello dell'altrui libertà negoziale, compromessa da un comportamento doloso o colposo; ovvero, dalla violazione del principio di buona fede.Tale principio viene sancito dall'art. 1337 c.c., che obbliga le parti a comportarsi secondo buona fede durante le trattative per la formazione del contratto, mentre, l'art. 1338 c.c. costituisce una specificazione al suddetto principio, sancendo la responsabilità di una parte che, conoscendo o dovendo conoscere una causa di invalidità del contratto, non ne abbia dato notizia all'altra parte; in tale ipotesi il responsabile è tenuto al risarcimento del danno subito dall'altra parte per aver confidato senza colpa nella validità del contratto.

 

NORMATIVA

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

 

Dlgs 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo)

 

 

 

GIURISPRUDENZA

PRASSI


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