PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
L’atto amministrativo (L’atto ammnistrativo è definito come qualsiasi manifestazione di volontà, desiderio, giudizio o conoscenza proveniente da una pubblica amministrazione dell’esercizio di una potestà amministrativa (Zanobini)) per essere “valido” deve risultare conforme al paradigma legale circa gli elementi essenziali, le finalità da perseguire ed i moduli di azione da utilizzare. Per cui non sono concepibili norme di azione derogabili (Cfr Cons.St., SEZ. III – sent. 2 settembre 2013 n. 4364, ove nell’esaminare la problematica relativa alla possibilità di sostituzione automatica, ex art. 1359 cc, clausole di bando illegittime con previsioni di legge, stabilisce che “nei riguardi del regolamento di gara non risulta applicabile il principio dell’inserzione automatica di clausole imposte dalla legge, in quanto quest’ultima è giustificata solo dall’esigenza, inconfigurabile nella fase procedimentale di scelta del contraente della pubblica amministrazione, di prevedere un meccanismo che garantisca l’applicazione ai contratti già stipulati delle norme inderogabili che impongono il contenuto delle obbligazioni e dei diritti nascenti dall’accordo e la contestuale conservazione della validità e dell’efficacia di quest’ultimo”.) , né provvedimenti amministrativi atipici (Tutti i provvedimenti amministrativi nel nostro ordinamento sono tipizzati (concessioni, permesso a costruire, espropriazioni, autorizzazioni), in quanto previsti dalla legge e attribuiti ad uno specifico organo, non ci sono provvedimenti amministrativi atipici. Ci sono solo 2 casi eccezionali, previsti dalla legge, in cui viene lasciato un ampio spazio all’amministrazione che agisce:
Il prefetto in caso di urgenza o grave necessità pubblica (calamità, terremoti, emergenza ambientale) può adottare tutti i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico. Il prefetto può esercitare un potere che non è tipico, quello di adottare tutti i provvedimenti indispensabili ma sempre nel rispetto e nel limite della costituzione. Tale facoltà è riconosciuta anche al sindaco, con delle ordinanze: ordinanze CONTINGIBILI urgenti.
Ci sono quindi due casi in cui si riconosce ad un organo (prefetto, sindaco), in casi eccezionali di urgenza e necessità, il potere di prendere tutte le iniziative necessarie (potere non tipico).).La validità costituisce una figura logica che lega “perfezione” ed “efficacia”. L’atto “perfetto” e quindi “efficace” è in sintesi: un atto “valido”. L’atto “valido” esplica legittimamente i propri effetti ed ordinariamente non consente che questi effetti vengano ridotti o elisi. Alla “perfezione” dell’atto consegue il dispiegarsi degli “effetti” tipici dell’atto medesimo: l’atto proprio perché perfettamente ricalca il modello astratto, puo’ esplicare gli effetti che l’ordinamento ricollega all’atto medesimo.
Nell’ambito degli atti amministrativi riveste peculiare importanza il provvedimento amministrativo (Il provvedimento amministrativo è il risultato dell’esercizio del potere amministrativo attribuito all’amministrazione ed è dotato di effetti sul piano dell’ordinamento generale (pertanto sotto il profilo processuale sono oggetto di impugnabilità diretta e possibilità di essere disapplicati). ) che rappresenta lo strumento giuridico attraverso il quale la pubblica amministrazione esercita, tra l’altro, poteri autoritativi (L’autoritatività è connotazione del potere rivolto alla cura dei pubblici interessi e preordinato alla produzione di assetti giuridici in capo ai terzi ed è propria di ogni provvedimento amministrativo con cui tale potere si esercita, indipendentemente dalla natura favorevole e sfavorevole degli effetti (Casetta) che incidono su situazioni giuridiche soggettive (L’incisione su situazioni giuridiche soggettive non è limitata soltanto ad effetti del manifestarsi di un fatto dannoso. Infatti taluni provvedimenti (ad esempio concessioni ed autorizzazioni), anche dove determinano effetti favorevoli per il destinatario, determinano un’incidenza negativa riguardo ad altri soggetti mediante la sottrazione ad essi di una utilitas (Giannini, Orsi Battaglini, Scoca) e quindi su diritti ed interessi legittimi, al fine di perseguire l’interesse pubblico.
L’agire della pubblica amministrazione attraverso poteri autoritativi si differenzia, dall’agire, secondo gli schemi negoziali di diritto privato (attività contrattuale) in cui la regola è quella della libertà negoziale sulla quale i limiti di legge operano eccezionalmente soltanto nel caso di valorizzare interessi superiori ed inderogabili.
ATTO POLITICO E ATTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE
L'ART. 7 c. 1 cpa prevede (riproponendo l'analoga disposizione contenuta nell'art. 31 t.u. 1054/1924) che
Art. 7 Giurisdizione amministrativa 1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.
Da qui la necessità di definire la nozione di atto politico e di tracciare i confini rispetto a quella di provvedimento amministrativo. Sul punto in giurisprudenza si veda la sentenza CdS 4502/2011
L'atto, con il quale il Presidente della Giunta regionale nomina un assessore, non costituisce atto politico, per esso intendendosi l'atto espressione della libertà (politica) riconosciuta dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili ad esso inerenti e, quindi, liberi nella scelta dei fini, ma atto di alta amministrazione che, seppure espressione di ampia discrezionalità, è comunque soggetto, ex art. 113 cost., al sindacato giurisdizionale.
L'ampliamento della categoria degli atti di alta amministrazione è volto ad estendere il numero degli atti sindacabili dal giudice
ATTI AMMINISTRATIVI NON PROVVEDIMENTALI
Si caratterizzano per la loro strumentalità
Solo i rpovvedimenti sono immediataemnte impugnabili
Ma l'eccezione è rappresentata da atti di natura vincolante (immediatamente lesivi):
ad es, pareri o proposteCARATTERI DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
UNILATERALIETA' (differenza con atti di natura convenzionale)
AUTORITARIETA' O IMPERATIVITA' (differenza con accordi e convenzioni)
L'ESECUTIVITA'(art. 21 quater L 241/90) mentre l'efficacia (art. 21 bis L 241/90)
L'ESECUTORIETA' (differenza con imperatività) (art. 21 ter - principio di legalità)
TIPICITA'
NOMINATIVITA'
ATTI AMMINISTRATIVI RECETTIZI
ART. 21 BISEccezione:
a) la clausola di immediata efficacia
b) provvedimenti cautelari e urgenti
ELEMENTI DEL PROVVEDIMENTO
ELEMENTI ESSENZIALI
Atto amministrativo implicito. LA manifestazione di volontà è desumibile da altri atti o comportaemntiConsiglio di Stato, sez. IV, 18/10/2002, n. 5758 Sussiste un atto implicito della p.a., impugnabile avanti il giudice amministrativo, quando esista un comportamento concludente o un altro atto a contenuto amministrativo proveniente da un organo competente nell'esercizio delle proprie funzioni esercitate nel rispetto delle regole procedimentali, dal quale possa desumersi in modo inequivoco la volontà provvedimentale.
L'atto amministrativo implicito può configurarsi qualora sussistano:
una manifestazione espressa di volontà (comportamento concludente o altro atto amministrativo) proveniente dalla p.a. e a contenuto amministrativo;
l'atto o il comportamento devono provenire da un organo competente e nell'esercizio delle sue attribuzioni;
l'atto non deve rispettare una forma solenne;
dal comportamento deve desumersi in modo non equivoco la volontà provvedimentale, cioè deve esistere un collegamento esclusivo e bilaterale tra atto implicito e atto presupponente, nel senso che l'atto implicito deve essere l'unica conseguenza possibile di quello espresso.
Ne consegue che la cartolina-precetto, che è atto di competenza del distretto di leva, non può essere considerata quale atto implicito di diniego della dispensa, che è atto di competenza del ministro della difesa, mancando il requisito della medesima competenza nell'autorità amministrativa emanante l'atto implicito e l'atto presupponente.
Silenzio assenso che è atto tacito. Manca del tutto l'esternaziione di una manifestazione di volontàELEMENTI ACCIDENTALI
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO