CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 18 febbraio 2016.
Nel caso in cui il G.A., in relazione ad una occupazione illegittima di un immobile da parte della P.A. nell'ambito di una procedura espropriativa, abbia ordinato alla P.A. stessa di procedere o alla restituzione dei beni occupati ai legittimi proprietari, risarcendo loro il danno per l'occupazione illegittima, ovvero, in alternativa, ad acquisire uno o più dei beni occupati, risarcendo il danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, è illegittima la determinazione della P.A. che, optando per questa seconda soluzione, non ha applicato, per la determinazione dell'ammontare dell'indennità dovuta, i criteri indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 (il quale nel detto comma 3 rinvia, per i terreni edificabili, al precedente art. 37, commi dal 3 al 7), ma ha ritenuto di determinare le indennità secondo criteri altri.
CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - 3 marzo 2014, n. 993.
La dichiarazione di incostituzionalità dell’art 43 TU Espr. e le conseguenti problematiche. In particolare, la natura risarcitoria del quantum dovuto ai sensi del nuovo art 42 bis
Principio della concentrazione delle tutele affermato nella sentenza costituzionale n. 191/2006. Al di là del nomen iuris attribuito dal legislatore del 42 bis, l’ “indennizzo” costituisce nella sua eziologia, come già argomentato, un risarcimento del danno cagionato da fatto illecito della PA, e che dunque, alla luce delle chiare affermazioni del Giudice delle leggi (v. dec. 204/2004 punto 3.4.1. e dec. 191/2006 cit., punti 4.2 e 4.3.) sia del tutto compatibile con il dettato costituzionale la sua attribuzione al Giudice amministrativo in veste esclusiva, in attuazione della delega di cui all’art. 44 l. 69/2009. Conseguentemente, per i provvedimenti adottati ex art. 42 bis deve essere affermata in parte qua la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia espropriativa ex 133 primo comma lett. g) c.p.a., e quella parimenti esclusiva in tema di risarcimento dei danni ex art. 30 sesto comma.” »»»»»»»»»»»»