CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE 1 CIVILE SENTENZA 27 MAGGIO 2015, N. 10947
Mancato pagamento imposte comunali. Per la Cassazione decade per incompatibilità il consigliere comunale che è debitore verso l’Ente per tributi comunali, in presenza di una cartella di pagamento notificata e non impugnata (o impugnata con esito negativo per il contribuente).
Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, ((consigliere metropolitano,)) provinciale o circoscrizionale: colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 63 c. 1 p.to 6 del DLgs 267/2000)
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE 1 CIVILE SENTENZA 27 MAGGIO 2015, N. 10947 INTEGRALE
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - CONSIGLIERE COMUNALE - INCOMPATIBILITÀ - ART. 63, D. LGS 627 DEL 2000 - DEBITO ICI - PRESUPPOSTI - CREDITO LIQUIDO ED ESIGIBILE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - MANCATO ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEL DEBITO TRIBUTARIO - IMPOSSIBILITÀ DI RIMUOVERE IL SOGGETTO DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI MORA - ART. 46, DPR 602 DEL 1973 - NECESSITÀ - FONDAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio - Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - rel. Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25056-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1467/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto dei motivi primo e secondo, per l'assorbimento del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS), eletto consigliere del Comune di San Lorenzo del Vallo, all'esito della consultazione elettorale del 28-29.3.2010, e dichiarato decaduto dalla carica con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 24.10.2012 per la ragione che si trovava in una situazione di incompatibilita', in quanto debitore di somme dovute a titolo di lei per gli anni dal 1997 al 2010, con conseguente subentro del primo dei non eletti nella lista ( (OMISSIS)), ha chiesto al Tribunale di Castrovillari di dichiarare il suo diritto alla permanenza nella carica e di accertare l'insussistenza della causa di incompatibilita' prevista dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 63, comma 1, n. 6.
Nel contraddittorio con il (OMISSIS), il Tribunale adito ha rigettato le domande.
Il (OMISSIS) ha proposto appello deducendo l'insussistenza di suoi debiti liquidi ed esigibili per imposte, tasse e tributi verso il Comune di San Lorenzo Vallo, non avendo egli ricevuto l'avviso di mora di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 46 (50) che costituiva condizione di operativita' della causa d'incompatibilita' applicata; l'erroneita' della sentenza impugnata, per avere ritenuto che la richiesta di rateizzazione del debito tributario fosse inidonea ad incidere sulla sussistenza di quella causa; la violazione del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 63, comma 1, n. 4, che esclude che la pendenza di una lite con il Comune in materia tributaria possa determinare una situazione di incompatibilita'.
Il gravame e' stato rigettato dalla Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 22.10.2014. La Corte ha ritenuto che la mancanza dell'avviso di mora non fosse rilevante al fine di escludere l'incompatibilita', dal momento che il (OMISSIS) non aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2006 al 2010 e, avendo attivato la procedura di accertamento con adesione, implicitamente aveva riconosciuto il debito, rideterminato in euro 10.123,00, come risultava da un verbale redatto il 9.2.2012 in contraddittorio con il Comune, senza tuttavia provvedere al pagamento; inoltre, ha ritenuto che la rateizzazione riguardasse soltanto la modalita' di pagamento ma non incidesse sull'esistenza del debito tributario e, quindi, sul perfezionamento della causa di incompatibilita' in esame; infine, ha ritenuto irrilevante la previsione di cui all'articolo 63, n. 4 che limita l'incompatibilita' ai casi in cui sia pendente una lite in un procedimento civile o amministrativo con il Comune, diversa essendo la causa di incompatibilita' applicata nella fattispecie ex articolo 63 n. 6.
Il (OMISSIS) ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, cui si oppone il (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 63, comma 1, n. 6, e articolo 12 preleggi, per avere la Corte d'appello contraddittoriamente ritenuto sufficiente.
l'esistenza di un debito liquido ed esigibile a titolo di imposte, tasse e tributi nei confronti del Comune di San Lorenzo del Vallo, nonostante che la norma preveda espressamente come elemento costitutivo della causa d'incompatibilita' per debiti tributari non solo la liquidita' ed esigibilita' del debito, ma anche la notificazione dell'avviso di mora di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 46 che, nella specie, era mancata, cosi' come era mancata la notifica della cartella di pagamento. Il motivo e' fondato per quanto di ragione.
La Corte d'appello ha correttamente osservato che la ratio della causa di incompatibilita' di cui si tratta vada ricercata nell'esigenza di scongiurare il rischio di un non corretto esercizio delle funzioni inerenti alla carica di amministratore locale da parte dell'eletto, il quale, essendo debitore verso l'ente, si trovi a rivestire una posizione di potenziale conflitto di interessi con l'ente locale. Sulla base di tale premessa, la Corte ha ritenuto di potere autonomamente e direttamente indagare sull'esistenza del debito lei, valorizzando elementi presuntivi vari (come, tra l'altro, la mancata impugnazione di alcuni avvisi di accertamento e la proposizione di un'istanza di accertamento con adesione), e di prescindere dalla notifica al contribuente non solo dell'avviso di mora (oggi intimazione ad adempiere), ma anche della cartella di pagamento, ritenendo implicitamente tali atti irrilevanti ai fini del perfezionamento della causa di incompatibilita' in esame. Il Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 63, n. 6 stabilisce che non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che "avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 46". Il richiamato articolo 46, nel testo originario, prevedeva che l'esattore, prima di iniziare l'espropriazione forzata, fosse tenuto a notificare al contribuente moroso l'avviso di mora, il quale presupponeva la notifica di una cartella contenente il titolo esecutivo, poiche' il debito era stato accertato in modo definitivo. L'avviso di mora era, quindi, un atto riproduttivo del contenuto del ruolo e costituiva un presupposto necessario dell'esecuzione forzata, in quanto doveva essere notificato prima dell'inizio della stessa, adempiendo ad una funzione analoga al precetto.
Tuttavia, gia' a decorrere dal 1 luglio 1999 l'articolo 46 era stato modificato dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il quale aveva dato ad esso un contenuto ben diverso (conferendo al concessionario la facolta' di delegare l'attivita' di riscossione ad altro concessionario per ragioni di competenza territoriale). Nella disciplina attuale, l'agente della riscossione procede ad espropriazione forzata quando e' decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella (che e' quindi atto sufficiente ai fini dell'espropriazione forzata), mentre l'avviso (che contiene l'intimazione ad adempiere) e' atto meramente eventuale, essendone prescritta la notificazione al debitore solo quando l'espropriazione non sia iniziata, con il pignoramento, entro un anno dalla notifica della cartella (v. Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, anch'esso successivamente modificato). Oggi, infatti, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, comma 2, succ. mod., la cartella non solo racchiude il titolo esecutivo (contenendo "l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione"), ma contiene anche "l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata". La Corte d'appello, contraddittoriamente, ha ritenuto perfezionata la causa di incompatibilita' in esame, dopo avere provveduto direttamente ed impropriamente ad accertare l'esistenza del debito tributario, sebbene mancasse l'avviso di intimazione ad adempiere (pur previsto dal medesimo articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica del 1973 che, a suo avviso, era da intendere richiamato dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 63, n. 6) e senza verificare se una cartella di pagamento fosse stata notificata al contribuente. Il richiamo al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 46, in realta', dev'essere inteso come rivolto ad un atto avente, nell'attuale sistema di riscossione, una funzione assimilabile a quella gia' svolta dall'avviso di mora disciplinato dall'originario articolo 46 (ancora richiamato dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 63, n. 6), cioe' idoneo a cristallizzare un accertamento definitivo dell'esistenza del debito tributario e a consentire l'espropriazione forzata. A tal fine, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge, non si puo' prescindere dall'esistenza di una cartella di pagamento notificata e non impugnata (o impugnata con esito negativo per il contribuente).
Pertanto, il richiamo nel Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 63, n. 6 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 46 deve intendersi come necessariamente riferito alla cartella di pagamento che, qualora notificata e non impugnata dal contribuente, svolge una funzione assimilabile all'avviso di mora, in quanto idonea a cristallizzare definitivamente l'esistenza del debito tributario consentendo l'espropriazione forzata e, quindi, ad integrare la causa di incompatibilita' prevista per colui che voglia ricoprire una delle cariche pubbliche indicate al comma 1 del medesimo articolo 63 n. 6.
Questa conclusione e' confermata indirettamente dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 63, comma 1, n. 4, che, prevedendo che "la pendenza di una lite in materia tributaria... non determina incompatibilita'", lascia intendere che la causa di incompatibilita' non operi fino a quando la pretesa tributaria non sia stata accertata definitivamente.
In conclusione, la Corte del merito ha omesso di dare rilevanza all'eventuale esistenza di una cartella di pagamento notificata al contribuente, sulla quale non ha indagato. Tale accertamento dovra' essere svolto dalla medesima Corte, in diversa composizione, cui la causa e' rinviata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita'. Sono assorbiti gli altri motivi (concernenti la rateizzazione del debito e la mancanza di una lite civile o amministrativa, a norma del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 63, n. 4).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita'.
INCOMPATIBILITÀ PER LITE PENDENTE
Corte di cassazione, sez. I civile – sent. 28 luglio 2001 n. 10335 (perché sussista la causa di
incompatibilità occorre non solo una lite effettivamente pendente ma una concreta posizione
di contrapposizione tra le parti; fattispecie in materia di lite innanzi al Commissario regionale
per gli usi civici)