L. 160 del 27 dicembre 2019 art. 1 c. 738
il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019.
Tale disegno si completa con la previsione del comma 780 laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all’IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell’IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019 nonché quelle relative all’IMU e alla TASI contenute nell’ambito della IUC di cui alla legge n. 147 del 2013.
Prospetto informatico delle aliquote
I Comuni a partire dal periodo di imposta 2025 (quindi con riferimento alle delibere di apporvazione delle aliquote IMu relative all'anno 2025) dovranno approvare le aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale.
Mediante l’applicazione informatica denominata “Gestione IMU” i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare il relativo prospetto, non potendo più avvalersi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.
La legge n. 160 del 2019, all’art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023 (di seguito anche «decreto»).
I comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo.
Nel primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto il Comune sarà tenuto a inserire il prospetto delle aliquote anche se non intende modificarle rispetto a quelle applicate per l’anno d’imposta 2024.
In assenza di tale adempimento saranno applicate le aliquote stabilite nella misura ordinaria dall’art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160/2019. Il Comune sarà tenuto ad applicare tali aliquote di base, fino a quando non provvederà ad approvare la delibera delle aliquote IMU con il relativo prospetto, seguendo le modalità indicate dal decreto.
Le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto.