Alloggi sociali

 

Alloggi sociali (c.741)

Il c. 741 dell'art. 1 della L. 160 del 2019 stabilisce che sono considerate abitazioni principali: 1 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

 

L’esenzione di cui all’art. 13 comma 2 b) dl 201/2011, conv. in legge n. 214/2012 ha natura speciale e derogatoria della norma generale; essa è perciò di stretta interpretazione, non potando essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate dal Legislatore, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle preleggi. (Cass. n. 6328 del 2008, Cass. n. 381 del 2006, Cass. n. 26106 del 2005, Cass. n. 28160/2008 proprio in tema di esenzione dell’ICI da parte dell’IACP; Cass. n. 10646 del 2005).

 

L'assenza di una specifica norma non può condurre all’estensione del beneficio a favore degli IACP

In tal senso preme porre all’attenzione l’ordinanza n. 22954/2023, con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto non applicabile agli IACP e agli altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, l’esenzione prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, in quanto in-compatibile con la detrazione dall’IMU di 200 euro prevista per gli alloggi di tali enti.

D'altronde la relazione tecnica allegata al d.l. n. 102/2013 quantificava le abitazioni regolarmente assegnate dagli IACP in circa 600.000 unità, a fronte di irca 40.000 alloggi sociali a cui attribuire l’esenzione. Da qui, ne era stato indicato un minor gettito di euro 17,5 milioni di euro che non può costituire un mero errore di stima, stante l’entità della stima medesima

L’art. 13 c. 10, e successivamente la IUC, stabilisce espressamente per gli immobili degli enti per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, la soggezione a IMU con l'applicazione della sola detrazione d'imposta di 200 euro. L’articolo 2 del D.L. n. 102/2013 ha modificato la disciplina IMU prevista per gli immobili assegnati dagli IACP e per quelli appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Nello specifico, l’articolo 2, comma 2, lettera b) del D.L. n. 102/2013 ha modificato l’articolo 13, comma 10, sesto periodo, del D.L. n. 201/2011, disponendo che la sola detrazione IMU per l’abitazione principale (€ 200,00) continua ad essere riconosciuta ai soli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le medesime finalità degli IACP.

Indipendentemente, quindi, dalla parziale coincidenza di taluni caratteri tra determinati alloggi dell’IACP e la categoria dell’alloggio sociale, i primi godono (per espressa previsione di legge) soltanto dell’agevolazione o riduzione fiscale (e giammai dell’esenzione). Le finalità di carattere sociale svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale (appunto l’IACP) non valgono ad escludere che l’attività da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative di cui dispongono, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato in quanto parametrato normativamente alla situazione economica dell'assegnatario, sia un'attività di carattere economico ai sensi di legge, tant’è che la natura imprenditoriale - commerciale dell’IACP è stata da tempo riconosciuta e l’insussistenza del diritto alle predette esenzioni è stata affermata da giurisprudenza oramai consolidata (( Cass n. 12341/2005, n. 8054/2005; C.T.R. Campania sez. XXI del 23.6.2004 n. 8 e Sicilia sez. XXVII n. 8 del 9.3.2004; C.T.P. Napoli sez. XXXII del 23.5.2003 n. 173 e sez. XXI del 10.2.2003 n. 18; C.T.P. Bari sez. X del 4.5.2006 n. 21. sez. VIII del 16.1.206 n. 2.5.2006 n. 21, sez. XVII del 11.7.2005 n. 21, sez. X del 3.3.2005 n. 20)


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