RAVVEDIMENTO

Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso (introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997).

Inizialmente applicabile per le violazioni commesse fino all’anno precedente. In seguito, la legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), ha esteso la possibilità di ricorrere a tale istituto relativamente a tutto il periodo di decadenza del potere di controllo da parte dell’amministrazione e relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate”. Tale limitazione è stata rimossa dall’articolo 10-bis del d.l. n. 124/2019.

 

La misura base della sanzione da considerare è quella stabilita dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997:

- Pari alla misura della percentuale pari al 25 % del tributo non versato per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024

- Pari alla misura della percentuale pari al 30% del tributo non versato per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024

 

Ricorrendo a tale istituto il contribuente può versare il tributo dovuto, con l’applicazione di una sanzione ridotta e interessi moratori. La riduzione della sanzione è funzione della tempistica dell'adempimento.

Il contribuente puo' ricorrere al ravvedimento, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.Tale sanzione

All'importo da versare si aggiungono gli INTERESSI da calcolare in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza d in cui doveva essere versata l’imposta alla data del versamento a sanatoria. La misura degli interessi è del 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 (Ministero dell’Economia e delle finanze, D.M. 29 novembre 2023, G.U. 11 dicembre 2023, n. 288).

(TASSI DI INTERESSE PERIODI PRECEDENTI: dall’1/1/2018 al 31/12/2018 0,30%; dall’1/1/2019 al 31/12/2019 0,80%; dall’1/1/2020 al 31/12/2020 0,05%; dall’1/1/2021 al 31/12/2021 0,01%; dall’1/1/2022 al 31/12/2022 1,25%; dall’1/1/2023 al 31/12/2023 5,00%)

ADEMPIMENTO DELL'OMESSO VERSAMENTO RIDUZIONE della sanzione Sanzioni fino al 31 agosto 2024 Sanzioni dal 1° settembre 2024
entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento (RAVV. SPRINT) 1/15 0,1% per ogni giorno di ritardo (sanzione ridotta del 15%, ridotta a 1/15) 0,08333% per ogni giorno di ritardo (sanzione ridotta del 12,5% ridotta a 1/15)
regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine 1/10 sanzioni ridotte al 1,5% (pari a 1/10 del 15%) sanzioni ridotte al 1,25% (pari a 1/10 del 12,5%)
regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine 1/9 sanzioni ridotte al 1,67% (pari a 1/9 del 15%) sanzioni ridotte al 1,39% (pari a 1/9 del 12,5%)
oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine 1/8 sanzioni ridotte al 3,75% (pari a 1/8 del 30%) sanzioni ridotte al 3,1250% (pari a 1/8 del 25%)
oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine (RAVV. BIENNALE) 1/7 sanzioni ridotte al 4,29% (pari a 1/7 del 30%) sanzioni ridotte al 3,57% (pari a 1/7 del 25%)
regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento (RAVV. ULTRABIENNALE) 1/6 sanzioni ridotte al 5% (pari a 1/6 del 30%) 4,17 (pari a 1/6 del 25%)

 

 

 


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