ABITAZIONE PRINCIPALE
L. 160/2006 art. 1 c. 741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità, ad opera della Corte Costituzionale con sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, di tutte le disposizioni contenute nell’13, comma 2, quarto e quinto periodo, del Dl 201/2011 e nell'articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della legge/ 160/2019, come anche modificato dall'articolo 5-decies del Dl 146/2021.
Tenuto conto dell’art. 30 della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30 il cui comma 4 stabilisce che “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, si ritiene che “la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato.”
A seguito della pronuncia della Consulta, viene il meno riferimento al nucleo familiare e la necessità che, nel caso in cui i coniugi possiedano due abitazioni, debba essere indicato l’immobile per il quale si intende beneficiare dell’esonero.
L’agevolazione IMU relativa all’abitazione principale, si applica al verificarsi di due condizioni in capo al soggetto passivo (proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento):
− la dimora abituale;
− la residenza anagrafica nella medesima unità immobiliare.
Con riferimento al requisito della dimora abituale la CORTE DI CASSAZIONE con Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29505 (seppur con riferiemnto ad una controversia in materia di ICI) ha affermato che l'elemento presuntivo dei bassi consumi elettrici nel triennio, debitamente riscontrata dal Comune , risulta essere una sufficiente fonte di convincimento per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel comune di ..., fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto, elemento sintomatico di una presenza nell'abitazione oggetto d'imposizione non abituale.
Immobili assimilati all'abitazione principale
L. 160/2006 art. 1 c. 741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:c) sono altresì considerate abitazioni principali Immobili assimilati all'abitazione principale
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
L’immobile accatastato A/10 è assoggettato all’IMU senza agevolazioni prima casa
La CORTE DI CASSAZIONE con ordinanza n. 9496 del 4 aprile 2024 (confermando il precedente orientamento - vgs ordinanza n. 29077/2020)
Per beneficiare dell’agevolazione IMU occorre verificare la categoria catastale attribuita, e qualora “l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento”.
La Corte di cassazione ha più volte evidenziato la rilevanza dell’effettiva classificazione catastale di un immobile ai fini dell’imposta, in quanto è onere dell’amministrazione tracciare il reticolo generale di riferimento delle categorie catastali, mentre è onere del contribuente provare i requisiti per la più corretta classificazione catastale, provvedendo a richiederne la necessaria modifica. Pertanto, anche l’effettiva destinazione di un immobile ad abitazione principale non è sufficiente ai fini dell’agevolazione tributaria, in quanto occorre tenere conto anche della classificazione catastale.
Immobili attigui e agevolazione prima casa IMU
Per immobili attigui si fa riferimento a due immobili “contigui”, con distinta iscrizione al catasto e quindi con due diverse rendite catastali, e qualora utilizzati come unico immobile, non è possibile per il soggetto passivo determinare l’IMU considerando un unico immobile in quanto l’unità immobiliare su cui poter fruire dell’agevolazione stabilita per l’abitazione principale può essere solo una (vgs. Corte di Cassazione n. 17015/2019,). L’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 definisce l’abitazione principale come“l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare..”
In base ai principi fiscali inerenti alla disciplina della fusione di fatto contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016, non è possibile procedere all’unione quando le due unità immobiliari mantengono i propri requisiti di autonomia funzionale e reddituale.