La corte costituzionale sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato incostituzionale la disciplina IMU in materia di abitazione principale (art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella l. n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della l. n. 147/2013)
Giova ricordare i passaggi essenziali dell’argomentazione all’esito della quale la Corte costituzionale è giunta, con la sentenza n. 209/2022, a dichiarare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate in tema di IMU.
9.1. Esse attengono, innanzitutto, all’irragionevolezza delle disposizioni succitate in considerazione della natura e della ratio del tributo IMU. Dovendo attribuirsi propriamente all’art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella l. n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della l. n. 147/2013, carattere propriamente di norma di esenzione e non di esclusione, quanto alla non assoggettabilità del tributo sull’abitazione principale, costituendo essa una deroga rispetto ai principi strutturali sull’IMU, in vista del raggiungimento di finalità extrafiscali, individuate nel favorire l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione (art. 47, secondo comma, Cost.), risulta irrilevante la situazione del possessore dell’immobile con riferimento alla propria situazione personale, cioè il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di un’unione civile o singolo; donde un’incoerenza intrinseca della disposizione e, quindi, la sua irragionevolezza, ciò comportando violazione dell’art. 3 Cost.; ciò che, osserva la Corte costituzionale, impone di rimuovere gli elementi di contrasto della norma con i principi costituzionali, allorché tali status in sostanza vengano, attraverso il riferimento al nucleo familiare, invece assunti per negare il diritto
Detta incoerenza si coglie, così sviluppandosi ancora in relazione alla natura ed alla ratio del tributo l’argomentazione della Corte costituzionale nella sentenza n. 209/2022, anche con riferimento all’art. 53, primo comma, Cost. Essendo, infatti, l’IMU imposta “reale” e non “personale”, il rilievo attribuito dalla norma, ai fini del godimento dell’esenzione, alle relazioni del soggetto con il proprio nucleo familiare, non si pone in termini di coerenza con detta natura del tributo, dovendo, ai fini del godimento dell’esenzione, rilevare solo elementi quali la natura, la destinazione e lo stato dell’immobile.
9.3. Il terzo versante in relazione al quale si sviluppa l’interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 è, infine, quello che sfocia nel giudizio circa l’irragionevolezza delle disposizioni normative delle quali si è dichiarata l’illegittimità costituzionale, in considerazione della dimensione ordinamentale e sociale della famiglia, ritenendo quindi la Corte costituzionale violato l’art. 31 Cost. La Corte costituzionale – rilevato che nell’attuale quadro socio- economico, caratterizzato dalla mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente e rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale e che neppure può essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 cod. civ., potendo i medesimi stabilire residenze disgiunte, in ragione di determinazione consensuale o in presenza di giusta causa – ha ritenuto l’irragionevolezza delle disposizioni in oggetto, che finiscono con il penalizzare, ai fini del godimento dell’esenzione, i coniugi o le persone legate da unione civile che convivono rispetto a quelle che non convivono, ponendosi in contrasto, oltre che con i già menzionati art. 3 e 53, primo comma, anche con l’art. 31 Cost., che suggerisce trattamenti fiscali a favore della famiglia e «si oppone, in ogni caso a quelli che si risolvono in una penalizzazione della famiglia». 9.4. Da ultimo va ricordato l’espresso “caveat” col quale la Corte costituzionale, nella più volte citata sentenza n. 209/2022, avverte come giammai le considerazioni sopra esposte possano premiare condotte elusive, allorché ci si trovi in presenza della non corrispondenza della residenza anagrafica con la dimora abituale, determinata da una falsa rappresentazione della situazione di fatto da parte del contribuente richiedente l’esenzione (con riferimento, segnatamente, al rischio che le cosiddette seconde case o case di vacanza vengano iscritte come abitazioni principali). In tali termini riassunte le motivazioni poste dalla Corte costituzionale a fondamento della declaratoria d’illegittimità costituzionale della disciplina in tema di esenzione IMU riguardo all’abitazione principale, giova, in primis, osservare come la citata sentenza n. 209/2022 sia una pronuncia “manipolativa”, di tipo sostitutivo (per l’adeguamento delle disposizioni ritenute costituzionalmente illegittime, non è richiesto, pertatno, alcun intervento ulteriore del legislatore.). Per effetto della stessa la Corte costituzionale ha “riscritto” le norme delle quali ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, espungendo dalle stesse – a cominciare dall’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011, convertito nella l. n.214/2011, quale risultante a seguito delle modifiche sopra ricordate – dopo la parola “il possessore” quelle immediatamente successive “e il suo nucleo familiare”.