DEFINIZIONE TERRENO AGRICOLO

 

L. 160/2019 art. 1 c. 741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: e) per terreno agricolo

si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato

RISOLUZIONE 4/DF del 16 novembre 2023 - conduzione associata di terreni agricoli– Quesiti.

Nel quesito viene, infine, affrontata la problematica della conduzione associata di terreni, in riferimento alla quale viene evidenziata la circostanza che negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più forme di conduzione del genere da parte degli imprenditori agricoli per rispondere alla crescente richiesta qualitativa e quantitativa di prodotti agricoli.

Viene, altresì, puntualizzato che le forme contrattuali più utilizzate di conduzione associata sono il contratto di rete agricolo (art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 2009 e art. 1-bis, comma 3, del D.L. n. 91 del 2014) e il contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali (art. 56, della legge n. 203 del 1982) e che in entrambe le suddette fattispecie l’imprenditore agricolo coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, possessore dei terreni, conduce per un determinato numero di anni (contratto di rete) o per alcuni mesi all’anno (contratto di compartecipazione agraria) i propri terreni, solitamente, con un altro imprenditore agricolo. Nei due casi prospettati, il coltivatore diretto, lo IAP e la società agricola che hanno stipulato i contratti non perdono mai la conduzione dei propri terreni ma li conducono in forma associata, per cui, a parere degli istanti, in siffatte ipotesi non verrebbe meno il requisito oggettivo per poter applicare l’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 1, comma 758 della legge n. 160 del 2019, il quale, si ricorda, dispone che sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione. Nel quesito in esame si perviene, quindi, alla conclusione che per poter usufruire della suddetta esenzione rilevano un requisito soggettivo del possessore del terreno (iscrizione nella previdenza agricola per le persone fisiche o qualifica di società agricola ai sensi del citato art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 99 del 2004) e un requisito oggettivo, vale a dire la conduzione dei terreni.

Al contempo viene segnalato che “Alcune amministrazioni comunali, tuttavia, non sono dello stesso avviso ed interpretano la norma in modo restrittivo nonostante non ci sia nemmeno giurisprudenza che supporti tale interpretazione”. Al riguardo, si possono effettuare le seguenti considerazioni di carattere generale, le quali portano a ritenere che il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria concretizzano – proprio in ragione della struttura e della finalità che il legislatore ha voluto riconoscere agli stessi – forme di conduzione associata dei terreni agricoli, che, per la loro stessa natura, comportano una gestione condivisa dei terreni in argomento, pena lo snaturamento del contratto stesso. Per cui, si ritiene che, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del regime di favore di cui al comma 758 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

 

Circolare 4/DF del 14 luglio 2016 - L’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) dispone che “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34”.

L’art. 7, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dalla disposizione precedente, a sua volta, prevede che sono esenti dall’IMU “i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”. Dal combinato disposto delle norme in esame, e con particolare riferimento al primo periodo del comma 13 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015, si evince che le misure di favore introdotte dalla legge di stabilità 2016 per i terreni agricoli hanno esplicitamente ripristinato i criteri contenuti nella circolare n. 9 del 1993. Tale intervento normativo con l’espresso richiamo alla circolare in questione ha, quindi, dato veste normativa alle regole per l’individuazione dei terreni agricoli che possono godere dell’esenzione dall’IMU, impedendo così la possibilità di fare riferimento per l’agevolazione in parola ad altri elenchi, come quello rintracciabile all’indirizzo www.istat.it/it/archivio/156224, che valeva nel precedente regime agevolativo1, o di procedere a un aggiornamento dei comuni ivi contenuti. A questo proposito, si deve evidenziare che nell’elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993 sono indicati i comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli ora sono esenti dall'IMU ai sensi del menzionato art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 504 del 1992. Nel documento di prassi amministrativa è altresì precisato che “se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD', significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ... Per i comuni compresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco”.

Pertanto, per risolvere le problematiche riportate nei quesiti pervenuti, occorre fare esclusivo riferimento alla circolare n. 9 del 1993, tenuto conto della circostanza che la stessa è diretta a individuare i terreni esenti dall’imposta.

 


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