RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

 

Riduzione della base imponibile del 50% per i beni storici o artistici (c. 747 lett a)

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

L’art. 10 prevede che

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose ((. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale)); d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

 

 

 

Riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati inagibili ed inabitabilità (c. 747 lett b)

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

 

Il decreto del MEF il 24 aprile 2024 concenrnente “Dichiarazione IMU/IMPi” di cui all'art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019, nonché della “Dichiarazione IMU ENC” precisa che:

- per l’applicabilità della citata riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile. Si precisa che l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, perico-lante, fatiscente) o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione”.

- “L’agevolazione si applica limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni richieste dalla norma. L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4555 del 2023 richiama un orientamento formatosi , sia pure con riferimento all’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, circa la fattispecie in cui lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune. In tal caso , tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015, con riferimento all’ipotesi della riduzione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dell’Ici nella misura del 50 per cento, sempre qualora l’immobile sia dichiarato inagibile; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021, n. 1070/2023 e decisione n. 35474/2021).

 

Cumulabilità della riduzione della riduzione della base imponibile del 50% per i beni storici o artistici (c. 747 lett a) e della riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati inagibili ed inabitabilità (c. 747 lett b)

La Corte di Cassazione con sentenza n. 14270 dell’8 luglio 2020 ha stutuito che “In tema di determinazione dell’IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 13, commi 4 e 5, del d.l. n. 201/2011, è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell’aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono”. Con l'agevolazione IMU sugli immobili di interesse storico ed artistico il legislatore cerca di sgravare i proprietari di questi dagli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono soggetti. Viceversa, con quella concernente i fabbricati inagibili o inabitabili intende venire incontro ai proprietari che, per cause ad essi non imputabili, non possono utilizzarli, e per il periodo dell'anno nel quale tale impossibilità sussiste. Orbene, già dalla rapida analisi delle finalità perseguite con le due riduzioni fiscali si evince che le stesse non sono sovrapponibili. Inoltre, il legislatore, quando ha inteso escludere la cumulabilità, lo ha fatto espressamente. La Corte già in passato aveva affermato che, in assenza di un espresso dettato normativo, non può affermarsi la sussistenza di un principio generale nel senso della esclusione della cumulabilità di benefici fiscali analoghi fruiti in tempi diversi, e ciò in quanto le misure di agevolazione fiscale rispondono ad esigenze finanziarie contingenti, apprezzate di volta in volta dal legislatore in rapporto alle mutevoli emergenze (Sez. 1, Sentenza n. 4309 del 29/04/1999). D'altra parte, una interpretazione difforme porterebbe a trattare in modo uguale due situazioni differenti. In particolare, porrebbe sullo stesso piano i soggetti proprietari di immobili vincolati ed inagibili e quelli proprietari di immobili inagibili, ma non vincolati. Una interpretazione di tal fatta si rivelerebbe in contrasto sia con l'art. 3 (che vieta di trattare in modo uguali situazioni diverse) sia con l'art. 53 (che impone di porre a carico dei contribuenti il concorso alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva) Cost.

Riduzione del 25% della base imponibili per gli immobili concessi in locazione a canone concordato(articolo 13 c. 6 bis del d.l. n. 201/2011)

Qualora nel Comune di riferimento non sono presenti accordi locali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, si farà riferimento a quelli conclusi nel comune demograficamente omogeneo più vicino. Si deve trattare di contratti di affitto individuati dall’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (di durata minima 3 + 2), che prevedono vincoli particolari, tesi a calmierare i valori degli affitti, stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto riportato nell’allegato A al decreto 16 gennaio 2017. Il canone deve rientrare all’interno del range (minimo-massimo) delle fasce di oscillazione stabilite dagli accordi territoriali; in mancanza di Accordo locale, i valori di riferimento applicabili sono quelli definiti dal d.m. di cui all’art. 4, comma 3, l. n. 431/1998.

Risulta necessario, per il godimento delle agevolazioni fiscali previste dal sopra citto decreto, la presenza del “visto” da parte delle stesse associazioni, a garanzia della conformità dell’atto alle novità recate dal decreto del MIT del 16 gennaio 2017

Il MIT, infatti, ha specificato: “Per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’at-testazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali”

 

Riduzione per i soggetti pensionati nel Paese di residenza estera

Fino all’applicazione dell’IMU di cui alla legge n. 160/2019, i cittadini italiani iscritte all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) potevano beneficiare dell’assimilazione all’abitazione principale di una unità immobi-liare posseduta in Italia. Con l’introduzione della nuova disciplina, tale age-volazione è stata eliminata per fare posto ad una nuova norma di favore che, tuttavia, non è più diretta ai cittadini AIRE

L’art. 1, comma 48), della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), applicabile a far data dal 1° gennaio 2021, stablisce che "A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”. I requisiti richiesti sono i seguenti.

a) unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto;
b) soggetti non residenti nel territorio dello Stato
c) la pensione deve essere erogata da uno Stato di residenza, diverso dall’Italia;
d) l’assegno di pensione erogato deve esser maturato in regime di convenzione;
e) è richiesta al coincidenza la coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione

 

l MEF ha fornito i propri chiarimenti con la risoluzione n. 5/DF dell’11 giugno 2021

Con il quesito indicato in oggetto sono stati chiesti chiarimenti in merito all’applicazione dell’IMU e della TARI agli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, di cui all’art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).

Tale disposizione prevede che: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi". In merito all’applicazione della norma in questione è stato chiesto se possono beneficiare delle predette agevolazioni i percettori di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti all'estero, a prescindere dalla nazionalità, che siano proprietari di un immobile ad uso abitativo in Italia, non locato o dato in comodato d'uso e a prescindere dal Paese di residenza, poiché la norma prevede che gli stessi siano "residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia".

È stato chiesto, altresì, se per "pensione in regime di convenzione internazionale" si intende una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all'estero in un Paese convenzionato, europeo ed extraeuropeo.

È stato, inoltre, rappresentato che diversi connazionali segnalano problemi con i loro comuni di residenza in Italia, che si rifiuterebbero di riconoscere il diritto alle agevolazioni in esame, escludendolo sulla base di quanto risulterebbe da alcuni siti di informazione fiscale on line. Pertanto, è stato chiesto di chiarire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 48 della legge di bilancio 2021. Al riguardo, si deve preliminarmente osservare che il regime agevolativo in commento non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia”, indicando con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione. Ciò premesso, in relazione alla specifica richiesta contenuta nel quesito, si fa presente che in materia previdenziale la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link: (https://www.inps.it/prestazioni- servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di- sicurezza-sociale); in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link: (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati). Al riguardo, occorre evidenziare che, come risulta dall’elenco dei Paesi consultabili nel link, per il Messico e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell’art. 1 della citata legge di bilancio 2021. Sulla base di quanto sin qui delineato, quindi, si può affermare che nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni sopra descritte e che tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metà dell’IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi. Vale, infine, la pena di precisare, per completezza espositiva, che è comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in pag uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

 

 


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