SOGGETTI PASSIVI

 

L.160/2019 art. 1 c. 743

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

A decorrere dall’anno d’imposta 2020, il beneficiario dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale non è più il coniuge assegnatario della casa coniugale “a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, bensì il genitori a cui sono affidati i figli.

La revoca del provvediemento del giudice, nel caso in cui il “genitore affidatario”, non conviva più con i figli, determina l'assoggettamento al tributo

FAQ, Telefisco 2020: “Domanda. La Legge di bilancio 2020 ha istituito la nuova IMU, prevedendo tra l’altro l’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare «assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso». Al riguardo, si chiede di sapere: a) se, in assenza di figli, l’assegnazione della casa familiare da parte del giudice modifichi comunque la soggettività passiva, attribuendola all’assegnatario, oppure se trovano applicazione le regole ordinarie; b) se la disciplina in esame trova applicazione anche nel caso in cui venga assegnata una abitazione diversa da quella già adibita a dimora familiare, scelta ad esempio tra quelle in proprietà di uno dei coniugi

Risposta. La Legge di bilancio 2020 ha istituito la nuova IMU, prevedendo tra l’altro l’assimi-lazione all’abitazione principale della casa familiare «assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso». Al riguardo, si chiede di sapere:

a) se, in assenza di figli, l’assegnazione della casa familiare da parte del giudice modifichi comun-que la soggettività passiva, attribuendola all’assegnatario, oppure se trovano applicazione le regole ordinarie;

b) se la disciplina in esame trova applicazione anche nel caso in cui venga assegnata una abitazione diversa da quella già adibita a dimora familiare, scelta ad esempio tra quelle in proprietà di uno dei coniugi.

In merito alla domanda a), si precisa che dal chiaro tenore letterale della disposizione di cui al comma 741 dell’articolo 1, alla lettera c), delle Legge di bilancio 2020, emerge che l’assimilazione all’abitazione principale e quindi il regime di esenzione dall’IMU riguarda esclusivamente il caso di assegnazione della casa familiare «al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice», circostanza che comporta altresì la costituzione, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Al di fuori di tale previsione normativa, di carattere peraltro agevolativo, non suscettibile quindi di interpretazione estensiva, trovano applicazione le regole ordinarie che disciplinano il tributo. A tale proposito si deve anche evidenziare che in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la giurisprudenza prevalente ritiene che nell’ipotesi di casa coniugale di proprietà di un solo coniuge, questa non può essere assegnata all’altro come contributo al mantenimento in quanto coniuge più debole, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo una funzione assistenziale (Corte di Cassazione 22 marzo 2007, n. 6979).

Passando alla domanda b), occorre evidenziare che il legislatore nella norma in commento si è riferito espressamente alla «casa familiare», identificabile, secondo l’orientamento della Corte di cassazione nell’ordinanza n. 3302 del 12 febbraio 2018, esclusivamente «nell’ambiente domestico» in cui sono cresciuti i figli (Corte Cassazione, sezione I, sentenza n. 1545 del 26 gennaio 2006; id., sezione I, sentenza n. 16398 del 24 luglio 2007; id., sezione I, sentenza n. 1491 del 21 gennaio 2011; id., sezione I, sentenza n. 9079 del 20 aprile 2011; id., sezione VI-1, ordinanza n. 19347 del 29 settembre 2016) e quindi nel «luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente orga-nizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare» (cfr. Corte Cassazione, Sezioni Unite, n. 13603/2004 cit.).In ogni caso occorre evidenziare che l’individuazione della «casa familiare» viene effettuata dal giudice con proprio provvedimento il quale non può essere suscettibile di valutazione da parte del Comune in un proprio provvedimento”

 

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario (c. 743).

Il legislatore ha inte-so privilegiare la funzione di godimento del bene, come peraltro succede in costanza di contratto di leasing

La corte di Cassazione con sentenza n. 10577/2023 ha affermato che “..., nel caso di concessione avente ad oggetto il fabbricato edificato (o edificando) su un’area demaniale, di cui lo stesso costituisce (o costituirà) accessione (art. 934 c.c.), il concessionario acquista la titolarità di un diritto reale assimilabile, rispettivamente, al diritto di superficie o alla proprietà superficiaria (art. 952 c.c., commi 1 e 2), a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia già esistente. Per cui, in tale evenienza, la soggettività passiva ai fini dell’IMU trova fondamento nell’art. 9, comma 1, periodo primo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a tenore del quale: «Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edi-ficabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui pro-duzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto rea-le di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi"

Il soggetto passivo in costanza di contratto di leasing (c. 743).

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

La deroga opera “a decorrere dalla della stipula e per tutta la durata del contratto”

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, la società di leasing torna ad essere il soggetto passivo, indipendentemente dalla riconse-gna materiale del bene.

La Corte di Cassazione con ord. 26057/2022 ha confermato che la società di leasing è tenuta al versamento dell’IMU in caso di risoluzione del contratto di locazione anche qualora l’immobile resti nella disponibilità dell’utilizzatore perché non riconsegnato. Nel contempo ha riconosciuto che sulla vicenda non vi sia stato in passato un consolidato orientamento giurisprudenziale con conseguente incertezza sulla interpretazione della norma. Tale circostanza giustifica l’applicazione dell’art. 6 D.Lgs. 472/1997 secondo il quale non è punibile colui che viola una norma tributaria sulla quale non vi è sicura applicazione ed interpretazione chiara. Nel caso di specie quindi “[…] l’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca precedente all’avviso di accertamento costituisce presupposto per l’esistenza di una condizione di incertezza nell’interpretazione delle norme violate […]”.

 

 

 

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

 

Responsabile dell’imposta nel caso di multiproprietà e beni condominiali c. 768.

 

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

 

 

Curatore o commissario liquidatore per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa c. 768.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili

Applicazione dell’IMU al coniuge superstite

Il diritto di abitazione ha carattere strettamente personale, in quanto riconosce al suo titolare la facoltà di abitare l’immobile con il proprio nucleo familiare,

Il diritto di abitazione del coniuge superstite opera esclusivamente nel caso in cui l’immobile a destinazione abitativa e le eventuali pertinenze, risultano utilizzate come abitazione coniugale prima del decesso

Caso del de cuius proprietario al 100% dell’unità abitativa con coniuge superstite e figli. Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull’intero immobile con applicazione delle disposizioni IMU previste per questa tipologia di immobili, unitamente alle relative pertinenze; i figli non saranno soggetti passivi fino a quando resta in vita il genitore superstite, in quanto nudi proprietari dell’unità di residenza del genitore defunto, in quota parte, secondo la “legittima”.

 

Applicazione dell’IMU al trust

Il trust è un istituto giuridico diretto a intestare degli immobili a un fondo fiduciario per tutelare il patrimonio da eventuali aggressioni da parte di terzi.

La segregazione patrimoniale comporta l'effetto di rendere i beni conferiti in trust non aggredibili dai creditori personali del disponente e del trustee, ma non esclude che il trustee debba fare fronte a tutte le spese di amministrazione né mette in discussione la sua qualità di soggetto passivo dell'IMU.

Il legislatore non è intervenuto per attribuire al trust una soggettività tributaria ai fini IMU

La Corte di Cassazione in data 27 luglio 2020 con l’Ordinanza n. 15988 si è espressa sulla controversia attinente il ricorso proposto dal Trustee di un trust avverso l’avviso di accertamento IMU (allora ICI) relativo agli anni 2013 e 2014. Con l’Ordinanza si giunge alla conclusione che il Trustee è soggetto passivo di IMU.La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Trustee e confermato la propria posizione secondo cui il Trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma esclusivamente un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al Trustee, che è colui che dispone del diritto di proprietà e in quanto tale interviene nei rapporti con i terzi, agisce e resiste in giudizio e risponde delle sanzioni amministrative dovute dal proprietario. Unico soggetto capace di attribuire la soggettività tributaria (prescindendo da altre forme di soggettività) è il legislatore, il quale ha esercitato tale potere ai fini tributari riconoscendo al Trust la qualità di soggetto passivo esclusivamente ai fini IRES, ai sensi dell’art. 73 del TUIR. Posto il divieto di interpretazione analogica di norme eccezionali, la giurisprudenza non può riconoscere la soggettività ad un ente ma deve restare vincolata all’inquadramento civilistico. Per tali ragioni, il fatto che ai fini dell’imposta sui redditi delle società il Trust sia soggetto all’IRES non incide sulla soggettività IMU.
Ai sensi della normativa IMU, presupposto impositivo è il possesso di beni immobili nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, e il soggetto passivo si individua nel proprietario o titolare di altro diritto reale. Attraverso l’atto di dotazione di beni in Trust, il Trustee diviene proprietario dei beni trasferiti, acquistando anche tutti i poteri e i doveri del proprietario, limitati soltanto dall’uso che egli deve fare di questi beni, secondo le disposizioni del Trust. La segregazione patrimoniale, attuata attraverso l’atto di dotazione di beni in Trust, comporta che il Trustee debba amministrare e fare fronte a tutte le spese di amministrazione dei beni segregati, senza che ciò comporti l’aggressione dei beni in Trust da parte dei creditori personali del Trustee. Di conseguenza, “il soggetto passivo dell’ICI (oggi IMU) dei beni conferiti in un trust traslativo deve essere individuato nel Trustee. E ciò senza pregiudizio per l’autonomia delle parti di prevedere, nel negozio istitutivo del trust, chi deve sostenere, in termini sostanziali, l’onere economico delle imposte e in che misura il trustee può rivalersi delle spese sostenute per l’amministrazione”. Infine, i Giudici di legittimità affermano che, in forza del riconoscimento del Trustee quale soggetto passivo IMU, le agevolazioni legate alla natura del bene e alla sua destinazione con riferimento ai beneficiari del Trust e a ciascun immobile non spettano agli immobili conferiti in Trust. La norma agevolativa IMU infatti presuppone l’esatta coincidenza tra residente e possessore dell’immobile e titolare di un diritto reale, non ravvisabile in capo ai beneficiari del Trust.

 


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