BENI PUBBLICI

21 I mezzi. In particolare i beni pubblici. Nozione e classificazione codicistica

Al fine di svolgere i propri compiti, le amministrazioni pubbliche devono utilizzare non solo risorse umane, ma anche mezzi materiali e mezzi finanziari.

Il complesso dei "beni pubblici" appartiene alle pubbliche amministrazioni a titolo di proprietà pubblica La proprietà spiega l'appartenenza dei frutti all'ente titolare del bene ed il fatto che la cosa, una volta persi i caratteri di bene pubblico, resti nella "proprietà" dell'ente. Questo il principio della elasticità della proprietà Questi beni sono distinti dalla legge in demaniali e patrimoniali indisponibili. La proprietà pubblica è dunque l'esempio piu' pregnante di proprietà- finzione

La titolarità della proprietà dei beni pubblici trova la sua fonte innanzitutto nella legge. Alcuni beni appartengono allo Stato o alla regione ex lege: si tratta di alcuni beni del demanio naturale (marittimo e idrico) e del patrimonio indisponibile (miniere), oltre ai beni di interesse artistico, storico o archeologico esistenti o ritrovati nel sottosuolo, i relitti marittimi e di aeromobili ecc. Siffatta titolarità puo' derivare anche da: a) fatti acquisitivi: acquisto della proprietà di beni mediante l'occupazione, l'invenzione, l'accessione, la specificazione, l'unione, l'usucapione, la successione regolata dall'art. 586 cc ("in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato"). b  atti di diritto comune (contratti, testamento, donazione, pagamenti, provvedimenti giudiziari di esecuzione). c) fatti basati sul diritto internazionale (confisca e requisizione bellica, indennità di guerra, successione ad altro Stato) o basati sul diritto pubblico interno (successione tra enti). d) atti pubblicistici che comportano l'ablazione di diritti reali su beni di altri soggetti (confisca, espropriazione, requisizione in proprietà o in uso, eccC e l'esecuzione forzata amministrativa sui beni dei debitori inadempienti)

(Cds 727/1993)

22 Il regime giuridico dei beni demaniali

 

La disciplina che si applica ai beni pubblici è contenuta essenzialmente negli art. 822 ss cc, nel RD 2440/1993, RD 827/1924 (regolamento di contabilità generale dello Stato).

I beni demaniali sono tassativamente indicati dalla legge e comprendono i beni demaniali necessari e i beni demaniali accidentali

I beni del demanio necessario sono costituiti a loro volta dal demanio marittimo, dal demanio idrico e dal demanio militare

Ai sensi dell'ar. 822 cc e dall'art. 28 Codice della Navigazione, fanno parte del demanio marittimo il lido del mare, le spiagge, i porti, le lagune, le rade (ove le navi possono gettare l'ancora restando riparate dal mare), le foci dei fiumi e i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. Non costituisce invece bene demaniale il mare territoriale (perchè si tratta di res communis omnium) il quale si estende per dodici miglia dalla costa.

ll demanio idrico è costituito da: fiumi, torrenti, laghi ed altre acque pubbliche (le acque sorgenti sono ricomprese nel demanio idrico ad esclusione di quelle minerali e termali assoggettate al regime delle miniere), i ghiacciai. I porti lacuali e di navigazione interna appartengono al demanio regionale. Ai sensi della legge 36/1994 (L Galli) tutte le acque superficiali e sotterranee (acque dolci) sono considerate demaniali.

ll demanio militare comprende le opere destinate alla difesa nazionale (art. 822 c. 1 fortezze, piazzeforti, linee fortificate), nonchè le opere - aeroporti, strade, ferrovie, stazioni radio ecc destinate al servizio delle comunicazioni militari. L'ordinamento tiene distinti questi beni da altri beni quali le caserme, gli armamenti, le navi e gli aeromobili che, pur essendo destinati alla medesima finalità difensiva, fanno parte del patrimonio indisponibile. I beni del demanio necessario non possono non appartenere allo Stato.

Il demanio necessario è costituito esclusivamente da beni immobili che, a differenza della generalità degli altri beni pubblici, sembrano caratterizzati da scarsa deperibilità

Accanto a i beni del demanio necessario, la legge contempla i beni del demanio accidentale, composto da strada, autostrade, aerodromi non militari, acquedotti, immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, raccolte dei musei, pinacoteche, archivi, biblioteche e dagli altri beni che sono assoggettati al regime proprio del demanio (art. 822 c. 2 c)

Le strade ferrate erano comprese tra i beni del demanio accidentali fino ad essere sdemanializzate dalla legge 210/1985

Non rientrano nel demanio stradale le strade vicinali (cioè le strade private gravate da servitu' di pubblico transito) e le strade militari di uso pubblico (che fanno parte del demanio militare e sulle quali le autorità militari consentano il pubblico transito).

In ordine ai beni culturali quelli indicati nell'art. 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

L'art. 824 codice civile assoggetta allo stesso regime dei beni demaniali accidentali i cimiteri e i mercati comunali.Tali beni rientrano nel demanio comunale soltanto se appartengono ai comuni.

I beni del demanio accidentale possono appartenere a chiunque, ma sono tali qualora appartengano ad un ente pubblico territoriale. Essi non sono costituiti esclusivamente da beni immobili, potendo consistere anche in universalità di mobili.

I beni demaniali (sia quelli facenti parte del demanio necessario sia di quello accidentale) sono caratterizzati dall'appartenenza a enti territoriali, perchè essi sono preordinati alla soddisfazione di interessi imputati alla collettività stanziata sul territorio e rappresentata dagli enti territoriali

Esste un demanio statale , un demanio regionale , un demanio provinciale , ed uno comunale in ragione del soggetto titolare:
Va aggiunto che esiste pure un demanio comunitario formato da beni spettanti alla Unione europea.
Occorre distinguere i beni demaniali naturali (sono tali per natura, indipendentemente dall'opera dell'uomo, ad esempio il lido del mare) rispetto a quelli del demanio artificiale , costruiti appunto dall'uomo.
Alcuni di essi preesistono rispetto alle determinazioni dell'amministrazione, mentre altri sono pubblici in quanto destinati ad una funzione pubblica dall'amministrazione (come il demanio militare) Infine, alcuni beni sono riservati necessariamente allo Stato o alla regione (demanio necessario: in queste ipotesi nessun altro soggetto ha possibilità di divenirne titolare), mentre altri possono appartenere anche a privati o a enti non territoriali).

In ogni caso tutti i beni demaniali sono assoggettati alla disciplina posta dall'art. 823 codice civileB essi "sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano" (quindi è escluso anche l'usucapione)

A causa della sancita incommerciabilità dei beni demaniali, sono nulli di diritto gli eventuali atti dispositivi di essi posti in essere dalla pubblica amministrazione: i beni hanno infatti un vincolo reale che rende impossibile l'oggetto ai fini dell'art. 1418 cc
E' pure esclusa, almeno fino a che non ne venga pronunciata la sdemanializzazione, l'espropriabilità dei beni demaniali non solo per soddisfare le pretese creditorie di terzi, ma anche per finalità di pubblica utilità. Va inoltre esclusa la trasferibilità dei beni del demanio necessario alle regioni; mentre per altri beni del demanio è invece ipotizzabile il loro passaggio a diverso ente territoriale semprechè si tratti di beni che non siano legati in modo indissolubile al territorio dell'ente proprietario e purchè permanga la loro destinazione pubblica.

Altra regola è quella contenuta nell'art. 823 codice civile "spetta all'amministrazione la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso".

L'amministrazione dispone di poteri di autotutela: cio' " significa che invece di utilizzare gli ordinari rimedi giurisdizionali che l'ordinamento prevede a tutela della proprietà, essa puo' direttamente procedere a tutelare i propri beni in via amministrativa, irrogando sanzioni ed esercitando poteri di polizia demaniale, quali l'accertamento di contravvenzioni e l'applicazione di sanzioni, o l'adozione di ordini di sgombero e all'esecuzione in via amministrativa (tipico è il caso delle rimozioni autoritative).

L'amministrazione ha la facoltà di rivolgersi comunque al giudice ordinario a tutela dei beni anche quando disponga di autotutela.

I beni del demanio naturale (lido del mare, spiaggia, fiume, torrente o lago) acquistano la demanialità per il solo fatto di possedere i requisiti previsti dalla legge. I beni "artificiali" diventano invece demaniali nel momento in cui rientrino in uno dei tipi fissati dalla legge e, cioè, nel momento in cui l'opera sia realizzata (il che implica la sua destinazione pubblica), purchè siano di proprietà dell'ente territoriale. Per alcuni di essi, come le strade, occorre altresì la destinazione pubblica e il bene è pubblico soltanto se (e fino al momento in cui) esiste tale destinazione:

La cessazione della qualità di bene demaniale deriva, oltre che dalla distruzione del bene, dal fatto della perdita dei requisiti di bene demaniale e dalla cessazione espressa o tacita, purchè univoca, della destinazione (emblematico è il caso di una fortezza non piu' idonea a usi militari).
Vi puo'essere l'intervento legislativo che "sdemanializza" alcuni beni, come è accaduto per le strade ferrate, ma spesso la cessazione dei requisiti di bene è spesso attestata da uno specifico atto amministrativo

Nell'ipotesi di beni riservati, tale sdemanializzazione ha soltanto finalità dichiarative. Il codice civile si occupa del passaggio dei beni dal demanio (accidentale) al patrimonio indisponibile: l'art. 829 cc prescrive la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto che dichiara tale passaggio. Anche in tale caso l'atto ha mera natura dichiarativa, mentre la perdita della qualità di bene demaniale deriva sempre dal venir meno dei consueti presupposti  (appartenenza ad un ente territoriale, inclusione in una delle categorie contemplate dalla legge e, nei casi previsti, effettiva destinazione ad uso pubblico). La sdemanializzazione comporta la cessazione del diritto di uso del bene spettante a terzi e la estinzione delle eventuali limitazioni derivanti dalla natura demaniale del bene stesso.

 

23 Il regime giuridico dei beni del patrimonio indisponibile



I beni del patrimonio indisponibile sono indicati dall'art. 826 cc commi 2 e 3; e dall'art. 830 c. 2 cc

Dispone l'art. 826 "fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra". "Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio"

I beni degli enti pubblici non territoriali destinati a un pubblico servizio sono assoggettati alla disciplina dei beni patrimoniali indisponibili.

Secondo quanto dispone l'art. 43 TU sulle espropriazioni per pubblica utilità (DPR 327/2001), gli immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico in assenza di provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, a seguito di specifico atto dell'amministrazione, che dispone tra l'altro il risarcimento dei danni a favore del proprietario, possono essere acquisiti al suo "patrimonio indisponibile".

Le cave e le torbiere (sottratte alla disponibilità del proprietario del proprietario), le acque termali e minerali e le foreste sono state trasferite al patrimonio indisponibile della regione dal DPR 616/77 in particolare, le cave e le torbiere possono essere sottratte, senza corrispettivo, alla disponibilità dei proprietari e avocate alla regione soltanto nei casi di mancato o insufficiente sfruttamento, venendo così assoggettate alla disciplina delle miniere (cave e miniere si differenziano in ragione del tipo di sostanze ricercate e coltivate).
Le miniere sono riservate allo Stato, mentre le acque termali e minerali sono riservate alle regioni.
Oggi le funzioni amministrative relative alla materia delle miniere e risorse geotermiche sono ripartite tra Stato e regioni ai sensi degli artt. 32 ss Dlgs. 112/98: in particolare, spettano alla regione le funzioni relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse sulla terra ferma, nonchè funzioni di polizia mineraria sulla terraferma. Le miniere, una volta scoperte, divengono di proprietà dello Stato, ma possono essere coltivate sia direttamente da esso, sia da terzi ai quali siano date in concessione.
Le cose mobili di interesse storico, paletnologico, paleontologico, artistico , appartenenti a qualsiasi ente pubblico, sono assoggettati alla disciplina dei beni patrimoniali indisponibili salvo che siano costituite in raccolta di musei, di pinacoteche, di archivi e di bibliotecheB in quest'ultimo caso si tratta di beni del demanio accidentale

I beni del patrimonio indisponibile sono assoggettati alla disciplina posta dall'art 828 c. 2 cc: essi "non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano" In ogni caso (a differenza dei beni demaniali) i beni del patrimonio indisponibile non sono assolutamente incommerciabiliB gli atti di disposizione, tuttavia, debbono rispettare il vincolo di destinazione. L'atto di trasferimento di tali beni che non rispetti la disciplina legislativa, di conseguenza, non è nullo perchè avente ad oggetto una res fuori commercio, ma annullabile per violazione dei "modi di legge" stabiliti per sottrarli al vincolo di destinazione, anche se è sostenibile anche la tesi della nullità per contrarietà a norme imperativa. Occorre tuttavia aggiungere che:
a) alcuni beni del patrimonio indisponibile sono incommerciabili in via assoluta in quanto si tratta di beni riservati (ad esempio le miniere). Gli altri invece sono incommerciabili e sottratti alla garanzia patrimoniale dei creditori soltanto in costanza di destinazione pubblica.
b) altri beni sono soggetti ad un regime di inalienabilità, salvo permesso amministrativo: è il caso dei beni forestali, la cui alienazione è soggetta ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 4 TU in materia di espropriazione per pubblica utilità, "i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione".
In ordine alla tutela dei beni del patrimonio indisponibile, per quanto l'art. 823 cc faccia cenno ai poteri di tutela in via amministrativa soltanto con riferimento ai beni demaniali, la giurisprudenza riconosce la possibilità dell'amministrazione di disporre di analoghi poteri anche in relazione ad essi (Cons. di Stato sent 1224/1999).

 

24 La privatizzazione dei beni pubblici.


La privatizzazione dei beni appartenenti a uffici pubblici è generalmente finalizzata a soddisfare esigenze di carattere finanziario e di risanamento del debito pubblico.

Tre sono le modalità di dismissione del patrimonio dello Stato:

1.ll ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi della  L. 86/1994 mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. I fondi sono gestiti da una o piu' società di gestione che procedono all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo, generalmente rimanendo sottratte al controllo dell'amministrazione conferente.

2.I beni immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi immobiliari, individuati dal ministro dell'economia e delle finanze possono essere alienati.

3.La cartolarizzazione: la legge 410/2010 ha previsto che il ministro dell'economia e delle finanze possa costituire o promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di piu' società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000,00 euro aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi (mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti; si tratta delle cd scip  (società cartolarizzazione immobili pubblici) derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici. All'atto della loro costituzione, queste società c.d. "veicolo" corrispondono allo Stato un prezzo iniziale, con riserva di versare la differenza ad operazione completata. A queste società veicolo sono ceduti gli immobili, che sono acquistati con l'unico fine di rivenderli esse pagano un prezzo iniziale all'ente e ottengono un finanziamento attraverso prestiti obbligazionari o l'emissione di titoli. I finanziatori versano una somma iniziale e, man mano che gli immobili vengono venduti, viene ad essi restituito il prezzo maggiorato da interessi (e lo Stato incassa alla fine la differenza tra la somma restituita al finanziatore e il prezzo effettivo di vendita). I beni costituiscono patrimonio "separato" rispetto a quello della società e a quello relativo ad altre operazioni e sono sottratti alle azioni di terzi diversi dai portatori dei titoli o dai finanziatori. La possibilità di porre in essere privatizzazioni mediante operazioni di cartolarizzazione è stata estesa a Regioni, Province e Comuni dall'art. 84 della L 289/2002

Alla società pubblica "patrimonio spa" possono essere trasferiti - con decreti del ministro dell'economia - diritti pieni o parziali sui beni immobili demaniali e patrimoniali e sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato, nonchè ogni altro diritto costituito per legge a favore dello Stato. In sostanza, i beni cessano di appartenere allo Stato ed entrano nella sfera di appartenenza soggettiva della società, che non è un ente territoriale.
Il regime dei beni conferiti alla Patrimonio spa è un regime speciale, in quanto risultano beni non appartenenti a enti territoriali ma assoggettati alla disciplina dei beni demaniali.

 

25 Diritti demaniali su cose altrui: diritti d'uso pubblico e usi civici


Accanto al diritto di proprietà demaniale sui beni pubblici ricordiamo i diritti spettanti agli enti territoriali sui beni altrui "quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti (beni demaniali) o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi" (art. 825 cc)

Quanto ai diritti demaniali su beni altrui , si pensi al diritto di servitu' gravante su fondo privato al fine della realizzazione di un acquedotto pubblico (bene per l'utilità del quale è costituito il diritto reale parziario), ovvero alla servitu' di alzaia , la quale grava sui fondi laterali ai corsi d'acqua navigabili imponendo di lasciare libera una fascia di terreno al fine di consentire lo spostamento dei barconi.
Le limitazioni pubbliche della proprietà privata non creano diritti in capo all'amministrazione, ma restringono soltanto le facoltà del proprietario di alcuni beni privati - in particolare di quelli posti in prossimità di immobili demaniali o di un edificio di interesse storico, archeologico o artistico - imponendo obblighi di non facere (una "limitazione" della proprietà è costituita dal divieto di costruire in aderenza)

In ordine ai diritti gravanti su beni privati "costituiti per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni demaniali" essi spettano a favore della collettività, quindi ogni membro di questa puo' chiederne la tutela.

Tipici esempi di diritti d'uso pubblico gravanti su beni privati sono quelli di visita dei beni privati di interesse storico e quelli che attengono alle strade private ( strade vicinali), ai vicoli e agli spiazzi aperti al pubblico traffico.
Sono vicinali pubbliche le vie di proprietà privata, soggette a pubblico transito. In concreto, il sedime della vicinale, compresi accessori e pertinenze, è privato, di proprietà dei titolari dei terreni latistanti, mentre l'ente pubblico è titolare di un diritto reale di transito a norma dell'art. 825 c.c..
Tale diritto può essersi costituito nei modi più diversi, ossia mediante un titolo negoziale, per usucapione o attraverso gli istituti dell' "immemorabile", cioè dell'uso della strada da parte della collettività da tempo, appunto, immemorabile o della "dicatio ad patriam", che si configura quando i proprietari mettono a disposizione del pubblico la strada, assoggettandola all'uso collettivo (cfr. Cass. Civ. Sent. n.° 12181/1998 "la c.d. Dicatio ad patriam ha come suo indefettibile presupposto, l'asservimento del bene all'uso pubblico nello stato in cui il bene stesso si trovi, e non in quello realizzabile a seguito di manipolazioni quali quelle conseguenti alle irreversibili trasformazioni che caratterizzano il (diverso) istituto dell'accessione invertita".
Sono, invece, demaniali le strade che appartengono agli Enti pubblici.



Presentano profili di analogia rispetto ai diritti d'uso pubblici gli usi civici, ma questi ultimi sono assoggettati ad una particolare disciplina e possono gravare anche sui beni pubblici. Si tratta infatti di diritti di godimento e d'uso e anche di proprietà spettanti alla collettività su terreni di proprietà dei comuni o di terzi e che hanno ad oggetto, di volta in volta, il pascolo, la pesca, la caccia, la raccolta della legna, dei funghi, ecc.
Tali diritti spettano ai membri della collettività e non all'ente rappresentativo della comunità stessa.
Essi gravano su beni immobili privati, ovvero demaniali e sono inalienabili.
Tuttavia la legislazione ne prevede la trasformazione in diritti dominicali su porzioni ridotte dei beni su cui essi gravano.
La legge disciplina la liquidazione degli usi che gravano su beni privati mediante, come osservato, il distacco di una quota da cedere in proprietà alla collettività, nonche' la eliminazione delle promiscuità esistenti allorchè degli stessi immobili beneficino piu' collettività.
Le attribuzioni degli organi istituiti a tale scopo - i commissari per la liquidazione degli usi civici - sono ora state trasferite alle regioni, anche se ne sopravvivono le funzioni giurisdizionali attinenti alle controversie che nascono in ordine all'esistenza, natura ed estensione di tali usi.

La presenza di usi civici e di diritti d'uso pubblico comporta, per il proprietario del fondo gravato, l'obbligo di sopportare che membri della collettività godano dei suoi beni.

26 L'uso di beni pubblici

Per una prima categoria di beni pubblici è consentito essenzialmente l' uso diretto e riservato al proprietario pubblico che lo impiega per lo svolgimento dei propri compiti, garantito talora con norme che sanzionano l'uso del bene da parte di altri (ad esempio il demanio militare).
Altro esempio di uso diretto è quello dei beni del patrimonio indisponibile destinati a sedi di uffici o a servizi pubblici: il bene è strumentale all'esercizio di una certa attività posta in essere dall'amministrazione titolare del bene.
L'uso promiscuo è realizzato quando il bene è in grado di soddisfare anche altre esigenze, come le strade militari che servono sia all'interesse della difesa che all'interesse generale della circolazione.

l riconoscimento dell' uso generale di quei beni pubblici che assolvono la loro funzione a servizio della collettività (demanio idrico, stradale, beni di interesse storico e così via) è mezzo rivolto alla rimozione degli ostacoli che "impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti" all'organizzazione politica, economica e sociale del paese (art. 3 Cost ). In alcuni casi esso è subordinato al pagamento di una somma (es. il pedaggio), altre volte è occorre ottenere un'autorizzazione dall'ente pubblico (es. scarico nelle acque pubbliche).

Vi sono infine situazioni in cui il bene è posto al servizio di singoli soggetti ( uso particolare ). Questo è il caso delle riserve di pesca, delle concessioni di beni pubblici, delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, della situazione del frontista rispetto alla strada pubblica. L'uso particolare concreta un rapporto pubblicistico tra ente e privato. La scelta del concessionario dovrebbe avvenire tramite procedure concorsuali (cons. St. 3250/2011 - La gestione del servizio di parcheggio su un'area pubblica riguardando l'utilizzo di un bene pubblico, anche qualora non comporti il trasferimento di poteri autoritativi, costituisce attività di pubblico servizio assunto dalla P.A., e svolta direttamente dalla stessa o da altro soggetto ad essa collegato, in favore della collettività indistinta. Anche volendo accedere alla tesi secondo cui il rapporto, nel caso di specie, consista in una concessione di beni pubblici, l'ente locale è tenuto a dare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario. La mancanza di una procedura competitiva circa l'assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico, introduce una barriera all'ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento (Corte costituzionale sent. n. 180/10) -  cons. St.  2151/2011 - Il divieto di proroga tacita delle concessioni all'esercizio dell'attività di coltivazione dei giacimenti a seguito del decorso dell'arco temprarle di venti anni (cfr. art. 20 L.r. Abruzzo 26 luglio 1983 n. 54) si salda con il principio comunitario secondo cui il diniego e la proroga sono considerati alla stregua di contratti ex novo, necessitanti dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica un assenza delle ipotesi eccezionali che autorizzano il ricorso alla procedura negoziata. Il divieto in esame , pure se fissato dal legislatore in modo espresso con riguardo agli appalti di sevizi, opere e fornire, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed estensibile anche alle concessioni di beni pubblici (così Cons. Stato , sez. VI, 21 maggio 2009 , n. 3145; n. 3642/2008; Cons. Stato, V, n. 2825/2007; VI, n. 168/2005). Dalle considerazioni esposte si ricava - per effetto dell' applicazione coordinata della normativa regionale e dei principi comunitari che considerano la proroga o il rinnovo di un contratto quale contratto nuovo soggiacente a regole competitive - che è vietata la proroga tacita delle concessioni ventennali e che la proroga può essere concessa, esclusivamente con provvedimento espresso, al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica.)

Nelle situazioni indicate il ruolo dell'amministrazione muta: nel caso dell'uso diretto deve conservare, tutelare e utilizzare direttamente il bene, nelle altre invece emerge l'aspetto della regolamentazione e dell'organizzazione dell'uso da parte dei terzi.

Occorre in ultimo accennare ad un ulteriore e sempre piu' rilevante uso diretto dei beni degli enti pubblici, costituito dal conferimento dei beni stessi come capitale di dotazione nelle aziende speciali ovvero in società per azioni (art. 118 TUEL), il bene dell'amministrazione proprietaria diventa in queste ipotesi elemento del ciclo produttivo posto in essere da altro soggetto giuridico pubblico.
Va ricordato, che il DL 63/2002 onvertito nella L 112/02, ha previsto l'istituzione della già citata Patrimonio s.p.a. (avente compiti di valorizzazione, gestione, ed alienazione del patrimonio dello Stato; il capitale sociale, fissato in un milione di euro, è interamente detenuto dal ministero dell'economia), e di Infrastrutture s.p.a.
(società finanziaria vigilata dal ministero dell'economia e avente il compito di finanziare le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, concedere finanziamenti, garanzie e assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale connessa ai suoi compiti istituzionali).

Ad plenaria 6 del 2014 in merito alla giurisdizione nel caso di revoca di sovvenzioni: sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17). Deve essere esclusa l'equiparazione tra concessione di beni ed erogazione del denaro: solo nel secondo caso, infatti, vi è un tipo di rapporto giuridico in forza del quale il finanziato acquisisce la piena proprietà del denaro erogatogli ed eventualmente assume l'obbligo di restituirlo in tutto o in parte ad una determinata scadenza.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/02/2016 n° 835. Sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, e il quomodo dell'erogazione. Nel caso di specie non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell'opportunità dell'iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell'interesse pubblico), ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell'Amministrazione

Cons di stato 4729/2014 e Cons di stato 1892/2014
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui è titolare l'A.T.E.R. sono qualificabili come beni pubblici e fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui è titolare l'A.T.E.R. sono qualificabili come beni pubblici e fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune.

La controversia concernente la decadenza della concessione di un bene pubblico appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co.1, lett. b) del c.p.a.

 

27 I beni privati di interesse pubblico.


La dottrina individua una categoria piu' ampia di beni, comprensiva di beni appartenenti a soggetti pubblici e di beni in proprietà di privati; essa è costituita dai beni di interesse pubblico (es: strade vicinali, le autostrade costruite e gestite dai privati concessionari)

I beni culturali di proprietà privata
, anche se "privato" nell'appartenenza, rivela il suo aspetto di pubblicità in quanto la sua conservazione soddisfa interessi pubblici, ovvero perchè, in forza degli obblighi che gravano sul proprietario, esso è addirittura rivolto al pubblico sotto il profilo della fruizione.
La categoria del bene culturale è stata positivamente riconosciuta dall'art. 148 DLgs112/1998 (secondo cui appartengono ad essa i beni che compongono il patrimonio storico, artistico, demo?etno?antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge) e oggi dal Dlgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

 


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