• GIUSTIZIA CONTABILE

 

 

Corte dei conti, Sezione di appello della Sicilia, sentenza 17 febbraio 2016, n. 27.
- L'istituzione di unità di staff intersettoriale alle dipendenze del Sindaco, con relativo conferimento a soggetti esterni operati in modo illegittimo, generano danno erariale a carico del solo primo cittadino, a nulla rilevando

Risulta irrilevante: a) la compartecipazione agli atti di conferimento da parte delle strutture burocratiche dell'ente; b) le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale; c) la non conoscenza della normativa di riferimento da parte del Sindaco. con riferimento a quest'ultimo punto, la corte afferma che “ chi assume, per propria iniziativa, un munus pubblico ha anche l'onere di acquisire le necessarie cognizioni per espletarlo in conformità alla legge, altrimenti vi sarebbe una condizione soggettiva precostituita che legittimerebbe l'adozione di atti illegittimi, forieri di illeciti erariali e senza alcuna conseguenza per l'autore“»»»

Corte dei conti, Sezione di appello della Sicilia, sentenza 21 gennaio 2016, n. 16
Al carattere "personale" della responsabilità amministrativa, consegue la differenziazione delle posizioni dei soggetti ritenuti responsabili, in modo da garantire che il peso della condanna venga fatto gravare, innanzitutto, su chi si è arricchito, illecitamente, a danno di una Pubblica Amministrazione.

Tale esigenza non può essere soddisfatta che attraverso l'individuazione di una obbligazione principale ed una sussidiaria, con un preciso ordine di escussione fra le stesse. »»»

Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia - sentenza 19 marzo 2015 n. 41
Accertamento della responsabilità per danno erariale indiretto di un insegnante per incidente occorso a un alunno.

In sede di accertamento della responsabilità per danno erariale indiretto di un insegnante per incidente occorso a un alunno non può operarsi in questa sede un acritico recepimento delle statuizioni civili intervenute, in quanto il MIUR, quale unico legittimato passivo in detta sede, è stato condannato innanzi alla.g.o. sulla scorta dellart.2048, co.2, c.c., sancente una presunzione di colpevolezza (ma non a titolo di colpa grave) del precettore o maestro, salvo prova contraria (non fornita dal Miur tramite lAvvocatura dello Stato) da parte dellinsegnante in ordine: a) alla adozione di misure preventive di misure organizzative e/o disciplinari idonei a prevenire condotte scorrette degli alunni; b) allesercizio di dovuta vigilanza sugli allievi; c) alla natura repentina ed imprevedibile della condotta dellallievo, non impedibile con un tempestivo intervento dellinsegnante. »»»»»»»»»»»»

 

Decreto della Corte dei Conti 15 febbraio 2016 
- Uffici e indirizzi PEC utilizzabili nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.


Pubblicato nella GU n. 46 del 2016, il decreto 15 febbraio 2016 della Corte dei Conti con cui vengono individuati gli Uffici presso i quali è stato compiuto l'accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, con indicazione dei corrispondenti indirizzi di posta elettronica certificata utilizzabili ai fini della trasmissione e del deposito di atti e documenti, nonché delle date di decorrenza distinte per raggruppamenti di Uffici, i sensi dell'art. 12, del decreto del Presidente della Corte dei conti 21 ottobre 2015, n. 98
»»»»»»

 

I giudici contabili accedono alla teoria della "finanza pubblica allargata". In questo caso, non sussiste danno erariale laddove all'esborso effettuato da un'Amministrazione pubblica corrisponda un conseguente introito di un'altra Amministrazione pubblica, realizzandosi un mero spostamento di somme all'interno di una finanza sostanzialmente unitaria. (Corte dei Conti Sardegna, Sez. giurisdiz., 15 gennaio 2016, n. 5).

I giudici contabili sardi entrano nel merito del danno erariale scaturente da un errore da parte dei dirigente pubblico, in merito al calcolo del valore assoggettato ad ICI, a cui è seguito il pagamento di sanzioni, interessi e spese di notifica, ritenendo esclusivamente rientrante nella lesione alla finanza pubblica nel suo complesso, i soli interessi da corrispondere e le spese di notifica, in quanto ripristinatori delle somme non ricevute, restando escluso dal danno erariale il pagamento delle sanzioni amministrative

 

Dal processo contabile quale giudizio sui conti degli agenti contabili (legge istitutiva della Corte dei Conti - L- 14 agosto 1862 n. 800 ed il relativo regolamento di procedura - r.d. 5 ottobre 1862 n. 884)

I giudizi di conto hanno rappresentato, come noto, la prima e principale tipologia di controversie sulle quali si è radicata la giurisdizione della Corte dei conti, come strumento di evidenziazione della correttezza nella gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

“ciò che caratterizzava gli istituti di responsabilità gestoria nell’epoca precedente alla riforma De Stefani del 1923, è che essi hanno dato luogo ad un giudizio sui conti dei cosiddetti agenti contabili che si concretava in un modo di essere (o complemento) dell’attribuzione della funzione di controllo”. La cognizione del rapporto sostanziale era svolta in modo oggettivo e concerneva la conformità alla legge dei fatti gestori rappresentati nel rendiconto; in particolare, essa non si limitava ai fatti gestori imputabili al contabile tenuto al rendiconto, ma poteva estendersi secondo l’ambito della gestione finanziaria formalizzata nel rendiconto.
Di conseguenza, il giudizio di conto poteva riguardare altri contabili, nonché “invigilatori e sindacatori” nonché gli “ordinatori secondari di spese”.

Nonostante tale estensione oggettiva e soggettiva del giudizio di conto, restava fermo il principio che la cognizione del giudice potesse riguardare le sole violazioni formali.

 

Legge De Stefani (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440)

Vennero modificate le regole della contabilità generale dello Stato ad opera della riforma c.d. “De Stefani”. Le previsioni contenute nella legge di riforma rivestirono carattere universale limitandosi a fornire indicazioni molto generali circa l’obbligo di redazione dei bilanci e alle relative modalità di redazione. La gestione dello Stato, infatti, fu fortemente centralizzata, in linea con l’idea di Stato accentrato propria del regime fascista: a ogni singola Amministrazione vennero attribuiti specifici poteri e funzioni da realizzarsi in modo autonomo secondo schemi comuni e predefiniti; il tutto sotto la rigida supervisione di un organismo terzo e specializzato quale la Ragioneria generale dello Stato. È bene comunque rilevare che la netta separazione dei compiti e delle funzioni fu di fatto solo formale. Il potere legislativo, infatti, si riduceva alla ratifica di scelte politiche ideate e proposte dal Governo, unico reale soggetto con possibilità di conoscere la situazione del Paese e dunque capace di proporre le necessarie modifiche alla legislazione finanziaria.

La Corte dei conti è stata, infatti, investita della cognizione di fattispecie di responsabilità per fatti illeciti dei dipendenti pubblici che potevano non essere affatto collegati con i fatti di gestione finanziaria-contabile.
In sostanza, tale nuova forma di responsabilità si affrancò dalla assimilazione con la responsabilità contabile e sorse una nuova figura di processo contabile nel quale risultava estraneo il fine di controllo delle gestioni finanziarie; infatti, la nuova forma di responsabilità poteva riguardare fatti illeciti estranei alla ordinaria gestione finanziaria-contabile.
In tal modo, subì un rilevante cambiamento anche il processo contabile, nel quale il giudizio di responsabilità si differenziò dal precedente giudizio sui conti, non solo dal punto di vista processuale, ma soprattutto in relazione ai presupposti di ordine sostanziale.

 

 

DOTTRINA

GIURISPRUDENZA

Condannato il Segretario generale dell'ente a fronte di un risarcimento danni causato da inerzia dell'amministrazione  »»»»»»»»»»»»

PRASSI


Informazioni generali sul sito