• GIUDIZIO DI CONTO

     

 

Convegno LA GIUSTIZIA: TEORIA E PRASSI 6 marzo 2013 Intervento del Presidente della Corte dei conti Luigi Giampaolino La Giustizia contabile

I giudizi di conto hanno rappresentato, come noto, la prima e principale tipologia di controversie sulle quali si è radicata la giurisdizione della Corte dei conti, come strumento di evidenziazione della correttezza nella gestione delle risorse finanziarie pubbliche. La regola dell’obbligo di resa di conto e del suo controllo giurisdizionale da parte della Corte dei conti trova la sua copertura costituzionale nell’art. 103 Cost., il quale contiene una clausola generale non limitabile e che quindi non necessita, a differenza di altre ipotesi, dell’interpositio legislatoris: così Cass.civ. SS.UU., 27 marzo 2007, n. 7390; id., 27 marzo 2007, n. 7390. Anche le Sezioni riunite della Corte dei conti avevano provveduto a precisare che l'articolo 103 della Costituzione ha implicitamente riconosciuto il principio della necessarietà dell'assoggettamento dei conti di tutte le gestioni dei pubblici enti ed apparati al sindacato di un giudice specializzato, munito di garanzie di neutralità ed indipendenza (Corte dei conti, Sez. riun., 12 ottobre 1987 n. 553).

Ancora in punto di giurisdizione, la giurisprudenza recente della Corte dei conti ritiene pacificamente che rivestano la qualifica di agenti contabili, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale e sottoposizione alla giurisdizione contabile, anche le società private, affidatarie dei servizi di riscossione per conto di enti pubblici: cfr., in proposito, Sez. reg. Abruzzo, 17 luglio 2001, n. 663. La questione è giunta anche all’esame delle Sezioni Unite della Cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione; con sentenza 9 ottobre 2001, n. 12367, le predette Sezioni Unite hanno affermato la piena giurisdizione della Corte dei conti in materia di giudizio sul conto reso da società private affidatarie (nel caso particolare) del servizio di riscossione dei proventi relativi ai parcheggi su aree pubbliche, riconoscendo che tali soggetti rivestono la qualifica di agenti contabili

Agente contabile

in materia di contabilità pubblica, l’orientamento della giurisprudenza è costante nel ritenere che il maneggio e la custodia di denaro e valori di pertinenza dell’erario pubblico, sia che avvenga a seguito di legittima investitura sia che avvenga in via di mero fatto, implica l’assunzione da parte di chi li svolge, della qualità di agente contabile (Corte dei conti, Sez. I, 6 marzo 2006, n. 68; 16 febbraio 1998, n. 28; Sez. II, 1 marzo 2006, n. 108; 3 febbraio 1999, n. 32; Sez. III, 9 novembre 2005, n. 682; Sez. Lombardia, 14 giugno 2006, n. 373; 16 giugno 2003, n. 667; 2 dicembre 2002 n. 1943; Sez. Abruzzo, 30.5.2001, n. 98; Sez. Sardegna, 13.01.1987, n. 2).

nell'occasione si chiarisce altresì che il significato dell’espressione “maneggio” di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi 15 pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio (Sez. I, 5.5.1989, n. 167; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n. 445; Sez. Sardegna, 9.10.1997, n. 1312) (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 324 del 2008); ne discende che, per la particolare disciplina della responsabilità ex art. 194 del R.D. n. 827/1924, l’agente è tenuto a rispondere in ogni caso delle somme riscosse ed a versarle nelle casse erariali … con assunzione di responsabilità in caso di ammanco, salvo i casi di forza maggiore (Corte dei conti: Sezione II giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 324 del 2008; Sezione III giurisdizionale centrale, n. 323 del 2008; Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 318 del 2002; Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 256 del 2011; Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza n. 519 del 2009; Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, sentenza n. 44 del 2014; Sezione 16 giurisdizionale per la Regione Calabria, sentenza n. 113 del 2012)

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