la violazione o la falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolanti a violazione o la falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolanti costituisce condotta gravemente colposa se dovuta a negligenza inescusabile; pertanto, sussiste la colpa grave nel comportamento del dipendente pubblico che abbia procurato un danno erariale, disattendendo le disposizioni ministeriali che hanno indicato i criteri di determinazione dell'indennità di sede spettante al personale di una delegazione diplomatica - Sezione III centrale d'appello, 3 agosto 2011, n. 596 la violazione o la falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolanti a violazione o la falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolanti costituisce condotta gravemente colposa se dovuta a negligenza inescusabile; pertanto, sussiste la colpa grave nel comportamento del dipendente pubblico che abbia procurato un danno erariale, disattendendo le disposizioni ministeriali che hanno indicato i criteri di determinazione dell'indennità di sede spettante al personale di una delegazione diplomatica - Sezione III centrale d'appello, 3 agosto 2011, n. 596 e o disposizioni interne vincolantilviolazione o falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolantiviolazione o falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolantiviolazione o l falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolanti L la violazione o la falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolanti a violazione o la falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolanti costituisce condotta gravemente colposa se dovuta a negligenza inescusabile; pertanto, sussiste la colpa grave nel comportamento del dipendente pubblico che abbia procurato un danno erariale, disattendendo le disposizioni ministeriali che hanno indicato i criteri di determinazione dell'indennità di sede spettante al personale di una delegazione diplomatica - Sezione III centrale d'appello, 3 agosto 2011, n. 596 la violazione o la falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolantila violazione o lfalsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolantila violazione o lofalsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolantila violazione o falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolantilviolazione o falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolantiviolazione o falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolantiviolazione o l falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolanti a violazione o la falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolanticostituisce condotta gravemente colposa se dovuta a negligenza inescusabile; pertanto, sussiste la colpa grave nel comportamento del dipendente pubblico che abbia procurato un danno erariale, disattendendo le disposizioni ministeriali che hanno indicato i criteri di determinazione dell'indennità di sede spettante al personale di una delegazione diplomatica - Sezione III centrale d'appello, 3 agosto 2011, n. 596 la violazione o la falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolantila violazione o lfalsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolantila violazione o lofalsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolantila violazione o falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolantilviolazione o falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolantiviolazione o falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolantiviolazione o l falsa applicazione di norme o disposizioni interne vincolanti L 

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errore interpretativo

 

Nondimeno, è stato anche riconosciuto un rilievo all’errore interpretativo; infatti, è stato affermato che l'errore dovuto ad oggettiva incertezza interpretativa e indotto da una risoluzione dell'autorità amministrativa esclude la sussistenza della colpa grave nel comportamento del pubblico dipendente; pertanto, non sussiste responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, dei funzionari di enti locali ed Asl i quali, conformemente ad una risoluzione dell'Agenzia delle entrate di altra regione, avevano pagato l'imposta sulle concessioni governative relativa alle utenze telefoniche nella misura prevista per le utenze domestiche, anziché in quella prevista per le utenze commerciali cui gli enti locali e le Asl avrebbero dovuto essere equiparati - Sezione I centrale d'appello, 24 febbraio 2011, n. 77

LA COLPA GRAVE IN CONCRETO

 

la sussistenza della colpa grave non può essere affermata in astratto ma deve essere valutata in concreto: infatti, non ogni condotta divergente da quella doverosa implica la colpa grave, ma solo quella caratterizzata, nel caso concreto, dalla mancanza del livello minimo di diligenza, prudenza o perizia dei dipendenti, dal tipo di attività concretamente richiesto all'agente e dalla sua particolare preparazione professionale, nel settore della P.A. al quale è preposto.- Sezione giurisdizionale Regione Sicilia, 5 marzo 2010, n. 471

La situazione concreta in cui opera il dipendente pubblico è stata valorizzata in relazione ad una fattispecie di danno derivante da un procedimento espropriativo illegittimo, in cui è stato rilevato che la responsabilità amministrativa è “concreta ed effettiva” perché richiede una specifica condotta dell'agente; ne consegue che, in relazione ad una fattispecie di danno derivante da procedura espropriativa illegittima, l'accertamento della sussistenza della colpa grave degli amministratori locali deve svilupparsi anche in rapporto alle risorse organizzative, finanziarie e di personale, disponibili. Sezione giurisdizionale Regione Campania, 21 luglio 2010, n. 1352

 

 

DOTTRINA

 

 

GIURISPRUDENZA

PRASSI


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