errore interpretativo
Nondimeno, è stato anche riconosciuto un rilievo all’errore interpretativo; infatti, è stato affermato che l'errore dovuto ad oggettiva incertezza interpretativa e indotto da una risoluzione dell'autorità amministrativa esclude la sussistenza della colpa grave nel comportamento del pubblico dipendente; pertanto, non sussiste responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, dei funzionari di enti locali ed Asl i quali, conformemente ad una risoluzione dell'Agenzia delle entrate di altra regione, avevano pagato l'imposta sulle concessioni governative relativa alle utenze telefoniche nella misura prevista per le utenze domestiche, anziché in quella prevista per le utenze commerciali cui gli enti locali e le Asl avrebbero dovuto essere equiparati - Sezione I centrale d'appello, 24 febbraio 2011, n. 77
LA COLPA GRAVE IN CONCRETO
la sussistenza della colpa grave non può essere affermata in astratto ma deve essere valutata in concreto: infatti, non ogni condotta divergente da quella doverosa implica la colpa grave, ma solo quella caratterizzata, nel caso concreto, dalla mancanza del livello minimo di diligenza, prudenza o perizia dei dipendenti, dal tipo di attività concretamente richiesto all'agente e dalla sua particolare preparazione professionale, nel settore della P.A. al quale è preposto.- Sezione giurisdizionale Regione Sicilia, 5 marzo 2010, n. 471
La situazione concreta in cui opera il dipendente pubblico è stata valorizzata in relazione ad una fattispecie di danno derivante da un procedimento espropriativo illegittimo, in cui è stato rilevato che la responsabilità amministrativa è “concreta ed effettiva” perché richiede una specifica condotta dell'agente; ne consegue che, in relazione ad una fattispecie di danno derivante da procedura espropriativa illegittima, l'accertamento della sussistenza della colpa grave degli amministratori locali deve svilupparsi anche in rapporto alle risorse organizzative, finanziarie e di personale, disponibili. Sezione giurisdizionale Regione Campania, 21 luglio 2010, n. 1352