Ferma restando la possibilità per il giudice contabile di sindacare l'attinenza delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente in quanto, in tale ipotesi, non vi sarebbe alcuna invasione nel merito di scelte discrezionali, l'articolazione concreta dell'attività rientra nell'insindacabilità sancita dall'art. 3, n. 1, lett. a), della legge n. 639/1996, a meno che non risulti accertata una assoluta e incontrovertibile estraneità della stessa rispetto ai predetti fini.A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione, a seguito di un iter giurisprudenziale complesso (sul tema, cfr. Cass., sezioni unite, n. 33 del 29 gennaio 2001, n. 6851 del 6 maggio 2003, n. 14488 del 29 settembre 2003 e n. 7024 del 28 marzo 2006) alla conclusione per cui è demandata alla magistratura contabile tale verifica (cfr. Corte dei conti, sez. III appello, n. 2 del 7 gennaio 2003 e sez. Lombardia, n. 1224 del 17 novembre 2003).
l giudice, rispetto agli atti discrezionali, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente, precisando che, una volta accertata tale compatibilità, l’articolazione concreta e minuta, dell’iniziativa intrapresa dall’amministrazione rientra nell’ambito delle scelte delle quali il legislatore ha stabilito l’insindacabilità, sempre che esse non manifestino "un’assoluta e incontrovertibile estraneità" rispetto ai fini dell’ente, siano, cioè, palesemente irrazionali.
La verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti, con la conseguenza che la violazione di questi criteri può assumere rilievo anche nel giudizio di responsabilità amministrativa, dal momento che l’antigiuridicità dell’atto amministrativo costituisce un presupposto necessario (anche se non sufficiente) della "colpevolezza" di chi lo ha posto in essere.
DANNO DERIVANTE DALLA CATTIVA GESTIONE DELLE SOCIETA» A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA (OVVERO PER UNA SOCIETA» PUBBLICA
*). Dalla sindacabilità (limitata) del merito delle scelte
amministrative discrezionali alla sindacabilità (limitata) delle scelte imprenditoriali pubbliche
La recente sentenza della Corte di Cassazione 4283 del 21.02.2013, ripropone il delicato tema dei
limiti alla sindacabilità da parte del giudice contabile dell'attinenza delle scelte amministrative con
i fini pubblici dell'ente, oltre che alla verifica della compatibilità tra il fine pubblico che si intende
conseguire da parte dell'amministrazione e il mezzo prescelto dalla stessa per farlo ove,
evidentemente, siano utilizzate risorse pubbliche.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI - Sentenza del 29 settembre 2003 n. 14488 – I Pres. f.f. Ianniruberto, Est. Marziale – L.D.D.. (Avv. Milana) c/ Procura Generale della Corte dei Conti - P.M. Iannelli.