DISSESTO FINANZIARIO

 

art. 244, c. 1, TUEL

- L’ente versa in condizioni di dissesto finanziario quando:
a) non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
b) esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di  cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste.


art. 246 TUEL

c. 1, TUEL - La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

c. 2 - La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

- Soggetti della procedura di risanamento sono:

  1. a)  l’organo straordinario di liquidazione che provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge;

  2. b)  gli organi istituzionali dell’ente che assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

    Ad essi occorre aggiungere la sezione di controllo regionale della Corte dei conti (organo di controllo regionale) la quale è coinvolta nella procedura in varie occasioni.

Articolo 247 - Omissione della deliberazione di dissesto

 

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all’ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente, ai sensi dell'articolo 141.

 

CONSEGUENZE DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO

- A seguito della dichiarazione di dissesto e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, l’ente locale deve, per i cinque anni successivi, senza possibilità di revoca:

A) Portare al massimo consentito dalla legge, le aliquote e le tariffe di base delle imposte e tasse di propria competenza, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni (articolo 251: attivazioni entrate proprie). 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto. 2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l’organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136. 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo in quanto il principio generale della irretroattività degli atti impositivi è sempre applicabile in mancanza di una espressa deroga stabilita dalla legge, come quella prevista dagli artt. 1, comma 169, della legge n. 296/2000 e 151, del TUEL, d.lgs n. 267/2000 per le analoghe delibere assunte dai comuni non in dissesto (Commissione Tributaria Regionale Campania, sentenza n. 3742 del 2 maggio 2022)

B) Limitare gli impegni delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (articolo 250);

C) procedere alla riduzione del personale a tempo determinato e indeterminato;

D) avviare le procedure di mobilità del personale in eccedenza

E) divieto di procedere a nuove assunzioni, se non autorizzate dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (COSFEL);

F) il divieto di contrarre nuovi mutui o finanziamenti (con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle regioni, nonché mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall’Unione europea o da Amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati) (articolo 249);

G) obbligo di procedere alla razionalizzazione dei servizi indispensabili (es., mense scolastiche, servizio scuolabus, ecc.)

H) i termini per la deliberazione del bilancio sono sospesi;

I) sino all’approvazione del rendiconto di gestione, redatto dall’Organo Straordinario di Liquidazione al termine dal pagamento della massa passiva, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti di competenza dell’organo stesso;

L) le procedure esecutive pendenti alla data di dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente locale, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

M) i pignoramenti eseguiti non sono vincolanti né per l’ente locale né per il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per fini dell’ente locale o finalità di legge;

N) i debiti e le anticipazioni di cassa già erogate non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria

O) dalla dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto della gestione della liquidazione, di cui all’art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, quelle pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte, e il relativo importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese, è inserito nella massa passiva. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge, mentre i debiti insoluti alla data della deliberazione di dissesto e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria sino all’approvazione del citato rendiconto.

 

 

 

art. 256, c.11, TUEL -

Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

art. 265, c. 3, TUEL

- L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.

c. 4 - L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato.

art. 252, c. 5, TUEL -

In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all’erario, l’organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.

art. 259, c. 8, TUEL

- Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell’interno. L’ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. È consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.

art. 268, c. 1, TUEL

- Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.

In ragione dell’attribuzione di nuove e maggiori responsabilità agli enti locali (in attuazione del principio di accountability) e dell’esigenza di razionalizzazione della spesa pubblica, nasceva così l’esigenza di predisporre soluzioni preventive e alternative allo strumento “tradizionale” del dissesto finanziario e di migliorare il sistema dei controlli interni.

Un primo intervento del legislatore in tal senso è rappresentato dall’approvazione nel 2011 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n.149, che ha introdotto il c.d. “dissesto guidato” quale procedura per velocizzare l’attuazione dei necessari provvedimenti normativi da parte degli amministratori nel caso di condizioni finanziarie critiche.

 

 

 

 

 

 

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