PROCEDURA ORDINARIA

 

DISCIPLINATA DALL'ART. 256 DEL TUEL

 

PrevEde che l’organo straordinario della liquidazione, previa acquisizione delle risorse necessarie e dopo aver provveduto, entro il termine di 24 mesi dall’insediamento, alla predisposizione di un piano di rilevazione dei debiti pregressi su richiesta dei creditori sulla base del qua-le, detratte le somme corrispondenti agli oneri della liquidazione e ai debiti finanziati con entrate vincolate, proceda con il riparto dell’attivo in modo proporzionale tramite erogazione di acconti, soddisfacendo priori-tariamente i crediti assistiti da cause di prelazione previste dalla legge

 

 

 

 


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