DISCIPLINATA DALL'ART. 256 DEL TUEL
Tale procedura consente all'Organo Straordinario di Liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento in tempi più brevi (circa 12 mesi), una somma variabile tra il 40% e il 60% dell’intero debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.
L’organo di liquidazione accantona l’importo del 50% dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione, elevata al 100% per i debiti assistiti da privilegio.
L’organo straordinario della liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debiti accertati può proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione il quale, nel caso di accetta-zione, è tenuto a mettere a disposizione della liquidazione le risorse necessarie a garantire il pagamento delle transazioni nella percentuale consentita dalla norma.
A tal fine, propone a tutti i creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, che sono liquidate per intero, la transazione da accettare, entro un termine prefissato.
Qualora tutti i debiti siano liquidati nell’ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l’organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione, di cui all’art. 256, restituendo all’ente locale eventuali eccedenze di disponibilità.