L’OSL non ha personalità giuridica autonoma e, non potendo essere intestatario di una propria partita IVA e/o di un codice fiscale, si avvale della personalità giuridica dell’ente.
E' un organo del comune/provincia ed è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell’attività propria della liquidazione e può, ai sensi dell’art. 253, auto-organizzarsi.
In qualità di organo del comune non può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, per cui in caso di giudizio può optare fra il ricorso all’Avvocatura dell’ente, ove esistente, o procedere ad apposito incarico a professionista esterno
Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l’organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario;
Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l’organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri, nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un’idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell’interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali parti-colarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell’albo dei ragionieri. La commissione (organo collegiale non perfetto) è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato.
Qualora nessuno dei suoi componenti risulti essere un magistrato a riposo della Corte dei conti o della Ma-gistratura ordinaria o del Consiglio di Stato, conseguentemente, la Commissione provvede, ai sensi dell’art. 252, comma 1, ad eleggere nel suo seno il Presidente.
Ogni componente può agire individualmente, fatto salvo l’obbligo di informare gli altri alla prima riunione collegiale della Commissione delle azioni intraprese, la quale, ai sensi del citato art. 252, comma 1, delibera a maggioranza dei suoi componenti.
In caso di inerzia, ingiustificati ritardi, negligenza dell’OSL nella gestione del dissesto, l’art. 254 prevede che “possa essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell’organo straordinario della liqui-dazione. In tali casi, il Ministro dell’interno, previo parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l’adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell’interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti”.
Le competenze dell’OSL sono disciplinate dall’art. 252, comma 4, e riguardano fatti ed atti di gestione veri-ficatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello relativo alla predisposizione di un bilancio riequilibrato
Detto organo provvede all’accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall’insediamento, di un piano di rilevazione; termine elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popola-zione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province
Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l’OSL entro 10 giorni dalla data dell’insediamento, dà avviso, mediante affissione all’albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività dell’ente locale, invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sus-sistenza del debito dell’ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l’inserimento nel piano di rilevazione.
Ripiano del debito
a) accertamento della massa passiva
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali
C) liquidazione e pagamento della massa passiva.