VIZI DELLA VOLONTA'

Tra gli elementi essenziali del negozio giuridico c’è la volontà, la cui formazione può essere alterata dai cosiddetti vizi del consenso, che sono il dolo, l’errore e la violenza.
Il dolo e l’errore influenzano la conoscenza;
la violenza incide sulla decisione della parte.
Secondo l’art. 1427 c’è annullabilità del contratto quando la volontà delle parti è inficiata da dolo, errore o violenza: poi è il singolo che sceglie se richiedere o meno l’annullamento.

La Disciplina dei Vizi del Consenso in ambito contrattuale ha rappresentato da sempre una indiscussa protagonista dei più multiformi dibattiti giurisprudenziali e dottrinali che soprattutto negli ultimi anni hanno costellato il panorama contrattualistico Italiano ed Europeo, in linea con quell'evoluzione “pratica” degli ordinamenti giuridici che si svolge da un lato con le regole che i privati si “inventano” per meglio rispondere ai loro mutevoli bisogni, dall'altro con gli indirizzi delle prassi giurisprudenziali che in concreto percepiscono e pongono a sistema la regola privata.

La relazione che segue vuole offrire innanzitutto una panoramica generale sul tema, quello dei Vizi della Volontà in ambito contrattuale nelle sue articolazioni fondamentali (errore, dolo e violenza), per poi “immergersi” nella dialettica giurisprudenziale che nel tempo si è ,su tale tema ,stratificata, passando attraverso l'analisi di tre pronunce rispettivamente della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale di Cremona e della Corte di Appello di Palermo, dalle quali è possibile trovare alcuni punti di contatto che evidenziano un traìt d'uniòn significativo a chiusura di tale stimolante, ma al tempo stesso complessa, disciplina.

Occorre preliminarmente sottolineare che uno degli elementi essenziali del cd. Negozio Giuridico è la Volontà, il cui processo di formazione può essere alterato da vari fattori, incrinando così la libertà di autodeterminazione del singolo contraente.


I vizi del consenso previsti dal codice sono l’Errore, il Dolo e la Violenza:
i primi due (errore e dolo) influenzano la conoscenza; il terzo (violenza) condiziona la decisione.

Volendo ricollegarci strettamente al dato testuale, per non rimanere in un limbo eccessivamente teorico, secondo lart 1427“il contraente, il cui consenso è stato dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto.”

Dunque, di regola, i vizi della volontà negoziale danno luogo all’annullabilità del negozio, per cui l’atto è sì efficace ma suscettibile di esserne privato con sentenze di annullamento:

è l’ordinamento stesso che rimette poi ai singoli contraenti se fare valere o meno il vizio.

 

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