LEGISLAZIONE JOBS ACT

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 (in G.U. n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl. Ord. n. 53; in vigore dal 24 settembre 2015) – Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 (in G.U. n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl. Ord. n. 53; in vigore dal 24 settembre 2015) – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149 (in G.U. n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl. Ord. n. 53; in vigore dal 24 settembre 2015) – Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148 (in G.U. n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl. Ord. n. 53; in vigore dal 24 settembre 2015) – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 (in G.U. n. 144 del 24 giugno 2015 – S.O. n. 34 – in vigore dal 25 giugno 2015) – Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80 (in G.U. n. 144 del 24 giugno 2015 – S.O. n. 34; in vigore dal 25 giugno 2015) – Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

INPS – circolare 18 agosto 2015 – Oggetto: Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) – Fruizione del congedo parentale in modalità oraria.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 (in G.U. n. 54 del 6 marzo 2015; in vigore dal 7 marzo 2015) – Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 (in G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014; in vigore dal 16 dicembre 2014)– Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

LEGGE 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. n. 114 del 19 maggio 2014 – in vigore dal 20 maggio 2014) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

DISEGNO DI LEGGE n. 1428, – Emendamento 8 ottobre 2014, n. 1800 (approvato in via definitiva dal Senato il 3 dicembre 2014) – Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

 

Sentenza n. 24157 del 25/11/2015
Applicabilità nuovo art. 18 L. 300/1970 ai pubblici dipendenti. I giudici della Suprema Corte stabiliscono che, in base all'inequivocabile tenore dell'art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, che stabilisce: "La legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti", l'art. 18 della predetta legge, come novellato dall'art. 1 l: n. 92/2012, si applica anche ai pubblici dipendenti, a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge n. 92. Intervenendo sul dibattito suscitato dalla sentenza, la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione si è detta non d'accordo con la decisione dei giudici in quanto, ha dichiarato la Ministra, per il pubblico impiego vi è "una differenza sostanziale rispetto al privato, rappresentata dal tipo di datore di lavoro: il datore privato ragiona con risorse sue, quello pubblico ragiona con risorse della collettività. Nel Testo unico del pubblico impiego chiariremo anche questo aspetto in modo esplicito".

 

 

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