Sentenza n. 24157 del 25/11/2015
Applicabilità nuovo art. 18 L. 300/1970 (ex art. 18 st. lav., come modificato dalla legge n. 92 del 2012 in caso di licenziamento) ai pubblici dipendenti. I giudici della Suprema Corte stabiliscono che, in base all'inequivocabile tenore dell'art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, che stabilisce: "La legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti", l'art. 18 della predetta legge, come novellato dall'art. 1 l: n. 92/2012, si applica anche ai pubblici dipendenti, a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge n. 92. Intervenendo sul dibattito suscitato dalla sentenza, la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione si è detta non d'accordo con la decisione dei giudici in quanto, ha dichiarato la Ministra, per il pubblico impiego vi è "una differenza sostanziale rispetto al privato, rappresentata dal tipo di datore di lavoro: il datore privato ragiona con risorse sue, quello pubblico ragiona con risorse della collettività. Nel Testo unico del pubblico impiego chiariremo anche questo aspetto in modo esplicito".
La vicenda riguarda un dirigente del Consorzio area sviluppo industriale di Agrigento che nel 2012, dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012, aveva subito un licenziamento disciplinare. Il recesso era stato dichiarato nullo in primo e secondo grado perché il procedimento disciplinare che lo aveva preceduto era stato integralmente condotto da un solo componente dell'ufficio disciplinare invece che da un organo collegiale formato da tre membri, così come previsto dalla legge e dallo statuto del Consorzio.
Il tema che ha destato interesse è però la statuizione della Corte che giudica applicabile l'art. 18 co. 1 dello statuto come modificato dalla legge 92/12 anche ai dipendenti pubblici, a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge Fornero.
La decisione della Corte sul punto ha assorbito anche la questione di legittimità costituzionale prospettata dal Consorzio ricorrente.
Molte voci istituzionali hanno rilasciato commenti anche contrastanti su questa decisione. Esponenti di Governo come il sottosegretario all'Economia hanno preso atto del contenuto della sentenza, ma il Ministro della funzione pubblica ha invece dichiarato che "per il pubblico impiego l'art. 18 non vale". Condivide questa affermazione il Ministro del Lavoro, secondo cui il Jobs Act è nato per i lavoratori del settore privato ed il pubblico impiego avrà una sua regolamentazione nella legge di riforma della pubblica amministrazione.
Questi commenti destano perplessità e l'argomentare della Corte sembra difficilmente controvertibile.
Preliminarmente, l'art. 51 del d. lgs. 165/01 che pone le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dice inequivocabilmente che l'art. 18 e le sue successive modificazioni e integrazioni si applicano alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
L'art. 1 commi 7 ed 8 della legge Fornero ha poi stabilito che le disposizioni della medesima legge si applicano anche ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, previa individuazione e definizione delle modalità e tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Giustamente però la Corte ha ritenuto che di tale armonizzazione non vi sia necessità nel caso specifico, alla luce del chiaro dettato dell'art. 51 prima menzionato.
Proseguendo nel suo iter argomentativo, la sentenza afferma che l'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/01 è norma imperativa. Anche questa statuizione è difficilmente contestabile, atteso che l'art. 55 comma 4 dice espressamente che "Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile".
L'art. 55 bis prevede che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 1. Questo ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2. E' incontestato – dice ancora la Corte – che l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Consorzio ricorrente ha una composizione collegiale di tre membri.
Viceversa – e neppure ciò è contestato – nel caso in esame, tutto il procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore licenziato è stato avviato istruito e concluso da un solo componente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari. Secondo il Consorzio si tratterebbe di un collegio imperfetto, ma l'argomentazione pare artificiosa. E' invece corretto affermare, come ha deciso la Corte, che in nessun caso "un collegio imperfetto può ridursi ad operare attraverso uno solo dei propri membri venendosi ad equiparare ad un organo monocratico, in violazione dell'ordinamento interno del Consorzio ricorrente che prevede pur sempre un organo collegiale per i procedimenti disciplinari". Da qui l' illegittimità del recesso datoriale per violazione di norme imperative (appunto l'art. 55 citato) e la conseguente applicabilità dell'art. 1 della legge 92 del 2012 che prevede appunto la reintegra anche per i dirigenti con pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per l'eventuale svolgimento di altre attività lavorative.
La presa di posizione dei Ministri riesce difficilmente comprensibile perché il ragionamento della Corte è lineare e strettamente aderente al dettato normativo. Inoltre la legge Fornero è del 2012 e quindi di molto antecedente la riforma del diritto del lavoro realizzata mediante il gruppo di decreti legislativi comunemente e collettivamente denominati Jobs Act. La legge delega da cui sono scaturiti i decreti attuativi è infatti del 2014 e la nuova disciplina dei licenziamenti si applica a coloro che sono stati assunti dopo il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo 23/2015.
Dunque, in questa situazione, la sentenza chiarisce molti dubbi interpretativi e dà ragione a chi aveva sostenuto la tesi che la riforma Fornero valesse anche per i dipendenti pubblici, ma il riferimento al Jobs Act non sembra pertinente.
Piuttosto gli esponenti di governo dovrebbero chiarire in modo convincente le ragioni di una scelta politica che insiste nel differenziare la posizione dei lavoratori pubblici rispetto a quelli privati e che pone una questione di disparità di trattamento molto sentita nella società civile.
In tale ambito un pronunciamento della Corte Costituzionale sarebbe stato forse utile per orientare le future scelte del legislatore.
Peraltro le norme di riordino del lavoro pubblico pare arriveranno solo nel corso del 2016, poiché vi sono 18 mesi per l'attuazione della delega su questa materia. (FONTE IL SOLE 24 ORE)
SENTENZA
sul ricorso 856-2015 proposto da: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE ASI DI AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE GESTIONE SEPARATA DELL'IRSAP C.F. 00251800843, in persona del Presidente dell'Irsap e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI 2015 ANTONELLI 10, presso lo studio dell'avvocato ANDREA 2815 COSTANZO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI giusta delega in atti; - ricorrente - contro CALLARI SALVATORE C.F. CLLSVT60T18F8300, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO RUBINO giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1880/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/10/2014 R.G. N. 753/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA; udito l'Avvocato MARINELLI MASSIMILIANO; udito l'Avvocato DI GIORGIO MONICA per delega orale RUBINO GIROLAMO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per accoglimento l° motivo, assorbito il resto. 1 R.G. n. 856/15 Ud. 17.6.15 Consorzio AS1 di Agrigento in liquidazione c. Callari Estensore: dott. Antonio Manna SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 14.10.14 la Corte d'appello di Palermo rigettava il gravame del Consorzio Area Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Agrigento, in liquidazione, Gestione separata dell'IRSAP,
contro la sentenza 20.3.14 del Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato l'illegittimità — per violazione dell'art. 55 d.lgs. n. 165/01 - del licenziamento disciplinare intimato al dirigente ing. Salvatore Callari con determinazione commissariale n. 117 del 21.8.12.
Per la cassazione della sentenza ricorre detto Consorzio affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.
L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1-
Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione dell'art. 55 co. 4° d.lgs. n. 155/01, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito conformemente alla regolamentazione interna dell'ente interessato, sia un collegio perfetto — cosa che il ricorso contesta, ritenendolo collegio imperfetto — e per aver ravvisato la nullità del provvedimento disciplinare per mancanza di rispetto della collegialità nonostante che il cit. co. 4° ricolleghi la decadenza dal potere disciplinare dell'ente alla sola violazione dei termini del procedimento.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell'art. 55 d.lgs. n. 155/01 nella parte in cui ha ritenuto nullo il provvedimento disciplinare anche perché adottato dall'organo di vertice del Consorzio anziché dall'ufficio procedimenti disciplinari.
Con il terzo motivo il ricorso deduce violazione dell'art. 18 Stat., nel testo novellato dall'art. 1 legge n. 92/12, e dell'art. 51 d.lgs. n. 165/01, per avere la gravata pronuncia ritenuto inapplicabile all'impiego pubblico contrattualizzato il nuovo testo dell'art. 18 Stat., che prevede, per meri vizi formali del recesso, la sola tutela indennitaria anziché quella reintegratoria.Con il quarto motivo, in subordine, il ricorso chiede promuoversi questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 41 e 97, dell'art. 18 co. 7° Stat., nel testo introdotto dall'art. I legge n. 92/12, ove interpretato come inapplicabile all'impiego pubblico contrattua l i zzato. 1 2 R.G. n. 856/15 Ud. 17.6.15 Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione c. Callari Estensore: dott. Antonio Manna
2- Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per asserita omessa impugnazione di una delle rationes decidendi su cui si basa la gravata pronuncia, ossia l'avere il Commissario straordinario del Consorzio adottato la delibera di licenziamento dell'ing. Salvatore Callari che, invece, non era di sua competenza. È pur vero che la sentenza ha espressamente condiviso l'assunto del primo giudice, secondo il quale l'ufficio per i procedimenti disciplinari sarebbe stato competente non soltanto ad istruire in forma collegiale il procedimento de quo, ma anche ad irrogare la sanzione. Ma contro tale affermazione è stato formulato uno specifico motivo — il secondo — di ricorso.
3- Il primo motivo è infondato, sia pure correggendosi ex art. 384 ult. co. c.p.c. nei sensi che seguono la motivazione sul punto adottata dalla Corte territoriale. In virtù dell'art. 55 bis co. 40 d.lgs. n. 165/01 ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2. Si tratta di norma imperativa. Come tale è espressamente definita dal precedente art. 55 co. 1°. Sia le parti che la gravata pronuncia danno per pacifico che l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Consorzio ricorrente ha una composizione collegiale, di tre membri. La Corte territoriale dà atto — neppure ciò è controverso - che tutto il procedimento disciplinare nei confronti dell'odierno controricorrente è stato avviato, istruito e concluso (con la relazione finale indirizzata al Commissario straordinario) da un solo componente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, vale a dire dalla dott.ssa Safonte. Sostiene parte ricorrente che — contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito — in ciò non deve ravvisarsi alcuna violazione di legge, trattandosi di un collegio imperfetto. Ora, anche a voler in ipotesi concedere che tale collegio non sia perfetto e che, quindi, non necessariamente debba operare con la contemporanea partecipazione di tutti i suoi componenti, deve osservarsi che, ad ogni modo, in nessun caso un collegio imperfetto può ridursi ad operare attraverso uno solo dei propri membri, di fatto venendosi ad equiparare ad un organo monocratico, in violazione dell'ordinamento interno del Consorzio ricorrente che prevede pur sempre un organo collegiale per i procedimenti disciplinari. In proposito si deve condividere la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. dec. n. 140 del 16.3.76), secondo cui un organo collegiale deve necessariamente essere pluripersonale e non può mutarsi in organo monocratico, in quanto la monocraticità disattende in radice le ragioni di efficienza amministrativa che hanno suggerito la collegialità. Ne discende l'avvenuta violazione, nel caso di specie, della norma imperativa di legge costituita dal cit. art. 55 bis co. 40 d.lgs. n. 165/01, con conseguente nullità — anche per ciò solo — del licenziamento disciplinare per cui è causa. Né tale conclusione può essere inficiata dal rilievo che l'art. 55 bis, co. 2°, ult. periodo, d.lgs. n. 165/01 stabilisce che "La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.". Invero, il fatto che la norma preveda una determinata sanzione (decadenza dall'azione disciplinare) per violazione dei termini stabiliti nel medesimo comma non implica che la violazione del successivo co. 4° non debba essere sanzionata con la nullità, noto essendo che la violazione di norme imperative è sempre colpita da nullità "salvo che la legge disponga diversamente" (art. 1418 co. 10 c.c.). In altre parole, ben può la legge prevedere la decadenza dall'azione disciplinare per violazione dei termini di cui all'art. 55 bis, co. 2° e, invece, la nullità per violazione del co. 4° dello stesso art. 55 bis (letto in combinato disposto con l'art. 1418 co. 10 c.c.).
4- La conferma della nullità del licenziamento disciplinare di cui si controverte assorbe la disamina dell'ulteriore motivo di nullità (oggetto della censura svolta nel secondo motivo di ricorso) ravvisato dalla gravata pronuncia (cioè l'essere stato adottato il recesso da un organo — il Commissario straordinario del Consorzio - a tal fine incompetente).
5- Il terzo motivo è infondato, sebbene correggendosi ex art. 384 ult. co . c.p.c. nei sensi che seguono la motivazione sul punto adottata dalla Corte territoriale. È pur vero che l'inequivocabile tenore dell'art. 51 cpv. d.lgs. n. 165/01 prevede l'applicazione anche al pubblico impiego cd. contrattualizzato della legge n. 300/70 "e successive modificazioni ed integrazioni", a prescindere dal numero di dipendenti. Dunque, è innegabile che il nuovo testo dell'art. 18 legge n. 300/70, come novellato dall'art. 1 legge n. 92/12, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento per cui è processo e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge cd. Fornero di cui parla l'impugnata sentenza. Ma proprio il nuovo testo dell'art. 18 co. 10 Stat., come modificato dalla legge n. 92/12, ricollega espressamente (oltre alle ulteriori ipotesi in esso previste) la sanzione della reintegra (e non quella meramente indennitaria) anche ad altri casi di nullità previsti dalla legge. Ed è indubbio che fra le nullità previste dalla legge vi sia anche quella per contrarietà a norme imperative (v., ancora, art. 1418 co. l ° c.c.) e in tale novero rientra, come s'è detto, il cit. art. 55 bis co. 40 d.lgs. n. 165/01. La tutela meramente indennitaria è invece prevista, sempre dal nuovo testo dell'art. 18 Stat., in ipotesi differenti da quelle verificatasi nel caso in oggetto (ad esempio, in quella in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300/70 o della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni). 6- I rilievi che precedono sul terzo motivo assorbono la questione di legittimità costituzionale ventilata nel quarto motivo, atteso che si è affermata l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 18 Stat. (sebbene nella forma della tutela reintegratoria).
7- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da 4 5 R.G. n. 856/15 Ud. 17.6.15 Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione c. Collari Estensore: dott. Antonio Manna parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nonna del co. 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, in data 17.6.15.
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