La discrezionalità amministrativa (o pura)


è lo spazio di scelta che residua allorchè la normativa di azione non predetermini in modo completo tutti i comportamenti dell'amministrazione.

La discrezionalità tecnica

E' la possibilità di scelta che spetta alla amministrazione allorchè sia chiamata a qualificare fatti suscettibili di varia valutazione, e si riduce ad un'attività di giudizio a contenuto specifico.

I pareri basati su un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sono sindacabili in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto (cfr. Cons. Stato, VI, 3.4.2014, n. 1590).
Per il quale le autorizzazioni di compatibilità paesaggistica sono provvedimenti basati su un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, e pertanto sono sindacabili in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008, nr. 4823). Nella specie, non sono ravvisabili le predette eccezionali situazioni, essendo da confermare la conclusione del primo giudice, il quale ha rilevato piena corrispondenza tra la valutazione operata dall'Amministrazione e il concreto stato dei luoghi, apprezzabile anche in virtù della documentazione fotografica prodotta dalle stesse ricorrenti, tale da giustificare le ritenute esigenze di tutela dello specifico contesto paesaggistico e ambientale, non significativamente edificato, in cui ricade l'immobile oggetto del preannunciato intervento.

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Consiglio di stato 3229/2014:
sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.

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CdS 2479/2015.
Con specifico riguardo alla materia antitrust, il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è pieno e particolarmente penetrante (in superamento della distinzione tra forte e debole, secondo Cons. Stato, VI, 10 dicembre 2014, n.6050 per il principio di effettività anche comunitaria in relazione alla specificità della controversia) e si svolge tanto con riguardo ai vizi dell'eccesso di potere (logicità, congruità, ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza del provvedimento sanzionatorio e del relativo impianto motivazionale), ma anche attraverso la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute, quanto a correttezza dei criteri utilizzati ed applicati.
Resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche o della scienza economica, sicchè al giudice amministrativo è consentito censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell'ambito di opinabilità, di modo che il relativo giudizio non divenga sostitutivo di una valutazione parimenti opinabile (così Cons. Stato, VI, 6 maggio 2014, n.2302).
Con riferimento alle valutazioni tecniche, anche quando riferite ai c.d. concetti giuridici indeterminati, la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, avvalendosi eventualmente anche di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall'Autorità.
Sotto tale profilo, pertanto, sono superabili, alla fine, le eccezioni d'inammissibilità dei motivi di ricorso e di appello, perché sarebbero tesi a sostituire la valutazione soggettiva dell'adito giudice alle valutazioni dell'Autorità, e in senso contrario non depone la evidenziata circostanza che i motivi svolti dall'appellante, in primo e secondo grado, intendano mettere in discussione ogni passaggio procedimentale svolto dal procedimento, anche se non può negarsi che il principio della inammissibilità della pretesa della integrale sostituzione del giudice amministrativo venga messa a dura prova da ricorsi formulati rimettendo in discussione tutti i passaggi rilevanti di un procedimento antitrust, come avviene nella specie (basti, al riguardo, osservare la riproduzione nel corpo del corposo appello, di grafici sui KO alle pagine 53, 54, 55 dell'appello sui KO tecnico-gestionali).
Alla fine, tuttavia, e ciò assume valenza decisiva, può ritenersi che si tratti di un rilievo di tipo quantitativo e non qualitativo, e quindi, prese singolarmente, le doglianze sono esaminabili nei limiti appena dinanzi rammentati, anche per evidenti ragioni di completezza dell'adempimento del dovere di rendere giustizia.

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Cons. di Stato 3053/2014
Pur essendosi esteso l'ambito del sindacato giurisdizionale con la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla P.A. quanto a correttezza dei criteri utilizzati e applicati, resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo quindi il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell'ambito di opinabilità cosicché il suo sindacato non resti estrinseco ma non divenga sostitutivo con l'introduzione di una valutazione parimenti opinabile.

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Consiglio di Stato sez. IV 996/2014
Classificazioni: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Impugnabilità dell'atto - - in genere

E' inibito al giudice amministrativo, laddove venga in gioco la discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla Pubblica amministrazione, sovrapporre un proprio giudizio tecnico a quelli espressi dall'Amministrazione, eccezion fatta per le sole ipotesi di macroscopica erroneità o illogicità della valutazione compiuta dagli organi preposti.

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Consiglio di Stato sez. VI 838/2014
Classificazioni: ATTO AMMINISTRATIVO - Discrezionalità amministrativa

Se, certamente, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo implica un pieno accesso ai fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, estendendosi anche ai profili tecnici e alla coerenza logica del ragionamento, si deve, tuttavia, rilevare che, quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità — come nel caso di specie, in cui si tratta di valutare il pregio tecnico-scientifico delle pubblicazioni scientifiche ai fini del conseguimento della idoneità a ricoprire il ruolo di professore associato — detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai naturali margini di opinabilità.

Il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini.

La valutazione tendente a verificare nel merito scientifico se le pubblicazioni di un candidato dimostrino il possesso da parte dello stesso di una maturità scientifica tale da giustificare un giudizio favorevole di idoneità a ricoprire il ruolo di professore associato è, del resto, una valutazione per sua natura opinabile, che la legge, proprio in ragione di tale opinabilità, demanda alla commissione esaminatrice sul presupposto che questa, in ragione delle competenze tecniche specifiche di cui dispone mediante i suoi componenti, sia l'organo che si trova nelle congrue condizioni per poterla compiere.
Ipotizzare che, con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso

dalla commissione e preferirvi una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dall'Amministrazione stessa, significherebbe, in lesione del principio della separazione dei poteri, negare la ragion d'essere della funzione amministrativa della commissione.

 

 

 

 

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