Cons di Stato 3053/2014
Pur essendosi esteso l'ambito del sindacato giurisdizionale con la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla P.A. quanto a correttezza dei criteri utilizzati e applicati, resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo quindi il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell'ambito di opinabilità cosicché il suo sindacato non resti estrinseco ma non divenga sostitutivo con l'introduzione di una valutazione parimenti opinabile.

REPUBBLICA ITALIANA                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                         Il Consiglio di Stato                in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2014, proposto dalla

Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del Rettore pro tempore, e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
El. Ch., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ch., con

domicilio eletto presso Pierluigi Aruta in Roma, via Imera, 6;
sul ricorso numero di registro generale 2241 del 2014, proposto da Ga. Bo., Al. Ma. Co., Va. Pe., Pa. Fi., Fi. Della Ro., Ra. Na., Do. Ro., Ci. Ba., Gi. Ga. Fe., Fa. Be., Al. Co., Iv. Be., An. Di Se., La. Ru., Gi. Ca., Io. Sc., rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella, Flavio Brusciano, con domicilio eletto presso Studio Abbamonte Titomanlio in Roma, via Terenzio, 7;

contro
El. Ch., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Chianese, con

domicilio eletto presso Pierluigi Aruta in Roma, via Imera, 6; nei confronti di

Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del Rettore pro tempore, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

                           per la riforma quanto al ricorso n. 1624 del 2014: 

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione IV n. 5856/2013, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 2241 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione IV n. 5856/2013, resa tra le parti;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di El. Ch., della Seconda Università di Napoli e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della cause;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 il

consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l'avvocato Antonio Chianese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

FATTO
1. La dottoressa El. Ch. (in seguito "ricorrente"), con il ricorso n. 4590 del 2012 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ha chiesto l'annullamento del decreto n. 674 del 27 giugno 2012, recante approvazione della graduatoria definitiva per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in Pediatria per l'anno accademico 2011-2012, nella parte in cui non include la ricorrente tra i candidati ammessi.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, con la sentenza n. 5686 del 2013, ha accolto il ricorso e condannato l'Università resistente al pagamento a favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00.
Nella sentenza il provvedimento impugnato è giudicato illegittimo, per violazione dell'art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), a causa della mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove pratiche, essendosi limitata la commissione giudicatrice alla riproposizione della disposizione al riguardo del bando senza specificazioni, nonostante la genericità di tali criteri poiché recanti la sola previsione dello svolgimento delle prove in modo "corretto" e "analitico".
3. Con gli appelli in epigrafe è chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell'esecutività.
4. Alla camera di consiglio del 6 maggio 2014 il difensore della parte appellata ha eccepito l'inesistenza della notifica degli appelli poiché non eseguita all'indirizzo pec del difensore comunicato agli atti di causa; alla medesima camera di consiglio, sull'accordo delle parti, la trattazione delle domande cautelari è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 maggio 2014 con la fissazione di nuovi termini a difesa.
Alla camera di consiglio del 20 maggio 2014, il Collegio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 60 c.p.a. e sentite le parti costituite, ha deciso di definire i giudizi con sentenza in forma semplificata, trattenendoli in decisione previa la loro riunione, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a., poiché rivolti avverso la stessa sentenza.
Diritto
DIRITTO
1. La parte appellata ha eccepito in via preliminare la irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità degli appelli per la mancata indicazione del luogo di nascita degli appellanti e della abilitazione dei difensori al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e del foro di appartenenza, e per la produzione di domande, eccezioni e documenti non prodotti in primo grado.
Il Collegio rileva che negli appelli sono specificati (con riguardo in particolare all'appello n. 2241 del 2014) gli elementi identificativi degli appellanti (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale), che nessuna prova è stata allegata dell'asserita non abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori dei difensori (investiti di rituale procura alle liti "in tutti i gradi", non rilevando la mancata indicazione del foro di appartenenza), e che in appello sono state dedotte specifiche censure della sentenza impugnata, come è proprio della funzione e contenuto del gravame oggetto della presente fase del giudizio, non risultando peraltro allegata documentazione né specificata dalla parte appellata l'eccezione sollevata al riguardo.
L'eccezione non può pertanto essere accolta.
2. Nell'appello n. 1624 del 2014 si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado essendosi la Commissione correttamente conformata alla previsione dell'art. 8 del bando recante i criteri di valutazione della prova pratica, a sua volta identico a quanto prescritto dal d.m. 6 marzo 2006, n. 172 (Regolamento concernente modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina), non sussistendo inoltre violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 poiché norma da applicare soltanto se il bando non abbia predeterminato i criteri.

Nell'appello n. 2241 del 2014 la sentenza di primo grado è anzitutto censurata per non aver dichiarato inammissibile il ricorso, data la mancata impugnazione, pur se immediatamente lesivi, del d.m. n. 172 del 2006 ovvero dei verbali n. 1, n. 9 e n. 10 dei lavori della Commissione dai quali emerge l'applicazione conforme del detto decreto ministeriale, né rilevato la carenza di interesse della ricorrente in quanto nel frattempo ammessa ad altra scuola di specializzazione. Nel merito si deducono censure, in sostanza, identiche a quelle dell'appello n. 1624 del 2014, richiamando in particolare l'avvenuta attribuzione alla prova pratica del punteggio con graduazione da 1 a 15 in relazione al parametro della qualità e completezza della relazione, con giudizio perciò idoneo, si sostiene, alla valutazione specifica delle prove, venendo poi contestati gli ulteriori motivi di censura assorbiti in primo grado.

3. Gli appelli devono essere accolti, poiché fondati nel merito per le ragioni che seguono, potendosi perciò prescindere dall'esame delle prospettate eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado.
3.1. L'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale n. 172 del 2006 ha disciplinato la prova pratica, individuandola nella "valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico da effettuarsi mediante relazione scritta sintetica", ed ha specificato i parametri per il giudizio della prova precisando che "si intende superata se il candidato relaziona in modo corretto e analitico il caso. Il superamento della prova comporta l'assegnazione fino ad un massimo di n. 15 punti, secondo la qualità e la completezza della relazione.".

Queste disposizioni sono state riprodotte dall'art. 8 del bando di cui qui si tratta e dalla commissione giudicatrice nella prima riunione (verbale n. 1), dedicata alla definizione dei criteri di valutazione delle prove.
I criteri in questione risultano specificati in modo sufficiente a far ritenere soddisfatta l'esigenza della loro previa determinazione, essendo difficile individuare sub articolazioni di parametri quali la correttezza, l'analiticità, la qualità e la completezza, nel momento in cui si prevede che l'elaborato deve essere anzitutto corretto e analitico e, ciò riscontrato, graduato secondo la qualità e la completezza, potendo invero la prova risultare svolta in modo corretto, poiché privo di errori, ma ciò nonostante generico, in modo analitico, ma erroneo e perciò scorretto, ovvero in modo corretto e analitico ma, comunque, con minore o maggiore qualità e completezza, risultando così dalla correlazione e applicazione di tali parametri un giudizio articolato e significativo.

3.2. Si esaminano ora le censure di primo grado riprodotte con memoria dalla parte appellata, recanti il vizio del difetto di motivazione del provvedimento impugnato in prime cure, per:
- la mancata motivazione dei voti attribuiti alla prova pratica;
- la palese insufficienza di elaborati cui pure è stato attribuito il voto di 15;

- la non predeterminazione dei criteri di valutazione;
- le gravi irregolarità riscontrate, di certo sindacabili dal giudice amministrativo a fronte di valutazioni prive di discrezionalità poiché relative all'accertamento di requisiti di tipo attitudinale - culturale;
- l'omessa apposizione, sugli elaborati, dei voti assegnati e della firma dei commissari;
- l'inspiegabilità, con ciò, del voto basso assegnato alla ricorrente;
- l'ingiustificata assegnazione del massimo voto agli elaborati di due candidate (Be. e Di Se.) pur a fronte della loro insufficienza, provata da palesi errori.
Sono contestate quindi le censure dedotte dagli appellanti avverso la sentenza gravata.
3.3. Le censure sintetizzate nel punto precedente (in disparte dall'esame già sopra svolto di quella sulla mancata predeterminazione dei criteri) sono da respingere, poiché:
- questo Consiglio ha chiarito che l'obbligo di motivazione nelle procedure selettive è validamente adempiuto con l'attribuzione di punteggi numerici, tanto più se, come nella specie, risultano predeterminati i criteri della valutazione (Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1427);
- tutti i componenti della Commissione hanno firmato il verbale (n. 10) relativo ai lavori di valutazione delle prove pratiche e siglato il quadro dei voti assegnati a ciascun elaborato, con ciò

palesemente esprimendo la consapevole assunzione di responsabilità in ordine a ciascun punteggio attribuito;
- non risultano specificate le dedotte irregolarità, tali da configurare circostanziati vizi di legittimità; - le valutazioni di cui qui si tratta costituiscono esercizio tipico della discrezionalità tecnica, al cui riguardo questo Consiglio ha chiarito che, pur essendosi esteso l'ambito del sindacato giurisdizionale con la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla P.A. quanto a correttezza dei criteri utilizzati e applicati, "resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo quindi il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell'ambito di opinabilità cosicché il suo sindacato non resti estrinseco ma non divenga sostitutivo con l'introduzione di una valutazione parimenti opinabile" (Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4283); ciò che avverrebbe nella specie se il Collegio giudicasse gli elaborati dei candidati sostituendo la propria valutazione comparativa a quella della commissione, a fronte di censure specifiche riguardanti due elaborati (su 41) relative all'asserita estraneità della tematica dei tumori ipofisari rispetto alla trattazione delle cause dell'iperinsulinemia (elaborato della dott.ssa Be.) e all'uso del termine "regione paratiroidea" in luogo di quella di "regione parotidea" (elaborato della dott.ssa Se.), non apparendo questi asseriti errori comunque palesemente eccedenti ogni margine di opinabilità e perciò tali da comportare il sindacato di legittimità del complessivo giudizio tecnico espresso sulle prove.

4. Per le ragioni che precedono gli appelli sono fondati e devono essere accolti.
La particolare articolazione dei profili di diritto delle controversie giustifica la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), riuniti gli appelli in epigrafe, li accoglie.
Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Vito Carella, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 GIU. 2014.

 

 

 

 

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