Consiglio di stato 32229/2014
Discrezionalità tecnica: sindacabile solo per manifesta irragionevolezza

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 397 del 2012, proposto da:
Coppola Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Stefano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Rocco De Bonis, in Roma, via Sant'Ilaria, n. 2;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggiero Musio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Badoero, n. 63;
Sposito Mario, Mauro Marcello, Caputo Alberto, Siniscalco Giovanna, Fiorilli Gaetano, Albano Maria Rosaria, Landi Giuseppina, Vicinanza Angelo, Elia Mario, Cretella Antonio, Liguori Luigi, Ferraiolo Raffaele, Battipaglia Rosario, Motta Amedeo e Marino Aniello, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Taranto, n. 18;
Postiglione Claudio, Mogavero Lelio, Pasquinucci Domenico, Lanzetta Luigi, Olanda Attilio, Giannatiempo Giovanni, Alaia Francesco, Capaldo Gianfranco, Panico Virgilio, Liguori Eva, Polverino Giuseppe, Brancaccio Natale, Pironti Achille, Caiazza Gerardo, Rago Vincenzo, Ventre Vincenza, Carbonaro Ciro, Caiella Vincenzo, Novella Carmine, Consalvo Fausto e Rossi Alfonso, tutti non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania - Sezione Staccata di Salerno, Sezione II, n. 1002/2011, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto per l'annullamento della graduatoria definitiva della procedura selettiva per la progressione verticale per la copertura di n. 37 posti di specialista di vigilanza cat. D1, nella parte in cui il deducente è stato collocato al 46° posto, della determinazione di approvazione dei verbali di concorso e della graduatoria finale, con nomina dei vincitori, di tutti i verbali di concorso, nella parte in cui hanno valutato i "curricula" dei concorrenti, del bando di concorso, nella parte in cui ha attribuito cinque punti al "curriculum" professionale, e, ove occorra, del Regolamento delle progressioni verticali, approvato con deliberazione n. 1286/2007, nella parte in cui è stato previsto il punteggio da assegnare per il "curriculum" professionale senza specificare gli elementi ritenuti rilevanti.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salerno, nonché del sig. Mario Sposito e di altri 14 consorti in lite, in epigrafe indicati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Vuolo, per delega dell'avvocato De Stefano, Musio e Clarizia, per delega degli avvocati Brancaccio e La Gloria;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO
Il sig. Antonio Coppola, che ha partecipato al concorso per titoli ed esami per la copertura di 37 posti di Specialista di Vigilanza di Polizia Locale indetto dal Comune di Salerno, risultando collocato al 46° posto in graduatoria, in posizione non utile per l'accesso alla categoria superiore, ha impugnato presso il T.A.R. Campania, Salerno, la graduatoria finale, nonché gli ulteriori provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l'illegittimità a causa dell'assegnazione, nei propri confronti, di un solo punto per il curriculum professionale e dell'attribuzione di punteggio a candidati per corsi di formazione non indicati nella domanda di partecipazione, nonché per sovradimensionamento del punteggio attribuibile al "curriculum" ed assenza di specifici criteri di valutazione.
Con la sentenza in epigrafe indicata l'adito T.A.R. ha respinto detto ricorso.
Con il ricorso in appello in esame il suddetto concorrente ha chiesto l'annullamento o la riforma di detta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1.- "Error in iudicando" e violazione di legge (art. 3 del d. lgs. n. 104/2010 e art. 111 della Costituzione).
La impugnata sentenza è affetta da vizio di motivazione ed errore di fatto.
2.- "Error in iudicando", violazione di legge (artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990), violazione del bando di selezione ed eccesso di potere (erroneità, travisamento, iniquità, arbitrarietà e sviamento).
L'attribuzione di un solo punto al ricorrente per il "curriculum" professionale è illegittima per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per illogicità.
3.- Violazione di legge (artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990), violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere (erroneità, travisamento, iniquità, arbitrarietà e sviamento).
In subordine sono stati riproposti ulteriori rilievi relativi alla intera procedura selettiva, in particolare con riguardo all'attribuzione di punteggio anche a candidati che non avevano fatto menzione della frequenza di corsi di formazione professionale nella domanda di partecipazione e alla eccessiva potenzialità selettiva attribuita al "curriculum".
Con atto depositato il 13.2.2012 si sono costituiti in giudizio il sig. Mario Sposito e gli altri controinteressati in epigrafe indicati, che hanno eccepito l'inammissibilità e dedotto l'infondatezza dell'appello, riproponendo le difese svolte in primo grado e parzialmente non esaminate dal T.A.R.. In particolare hanno eccepito l'inammissibilità del primo motivo di gravame per indeterminatezza e genericità, oltre che perché impingente nel merito delle valutazioni tecnico discrezionali riservate alla Commissione, nonché del secondo, per mancata impugnazione della prescrizione del bando che consentiva di fare riferimento alla documentazione del fascicolo personale per l'attribuzione del punteggio e di quella che fissava il punteggio da attribuire al curriculum. Hanno quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza e comunque per la reiezione.
Con memoria depositata il 14.5.2012 si è costituito in giudizio il Comune di Salerno, che ha dedotto l'infondatezza dell'appello, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata l'8.10.2013 l'appellante si è riportato alle precedenti difese, ribadendo tesi e richieste.
Con memoria depositata il 12.10.2013 i controinteressati costituiti hanno ulteriormente eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancata notifica dello stesso a tutti candidati classificatisi idonei (essendo stato chiesto, sia pure in subordine, l'annullamento della intera procedura di selezione) e, ex art. 95 del c.p.a., per mancata corretta notifica presso il domicilio eletto in primo grado ai controinteressati costituiti in primo grado (e per non essere state consegnate al procuratore copie in numero pari a quello dei destinatari); inoltre hanno ribadito l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello.
Con memoria "di replica" depositata il 19.10.2013 i controinteressati costituiti hanno ulteriormente eccepito l'inammissibilità del gravame per omessa impugnazione degli artt. 6 e 7 del Regolamento comunale per le progressioni verticali ed hanno ribadito eccezioni, tesi e richieste.
Con memoria "di replica" depositata il 22.10.2013 l'appellante ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata notifica ai concorrenti situati in posizione utile in graduatoria (essendo stata correttamente effettuata, dal momento che non era stato chiesto l'annullamento della intera graduatoria) e per essere sufficiente, ex art. 170, comma 2, del c.p.c. la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti. Ha inoltre ribadito la fondatezza dell'appello.
Alla pubblica udienza del 12.11.2013 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dal sig. Antonio Coppola, di annullamento o di riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento della graduatoria definitiva della procedura selettiva di progressione verticale per la copertura di n. 37 posti di specialista di vigilanza cat. D1, nella parte in cui il deducente è stato collocato al 46° posto, e di tutti i provvedimenti connessi.
2.- Rileva innanzi tutto il Collegio che l'infondatezza dei motivi di appello consente, per economia processuale, di prescindere dalla disamina di tutte le eccezioni di inammissibilità dello stesso formulate dalle controparti e della ritualità della memoria di "replica" depositata dai controinteressati il 19.10.2013 (con cui sono state formulate ulteriori eccezioni di inammissibilità) precedente non essendo stata depositata una precedente memoria conclusionale di controparte che costituisce presupposto per la replica stessa, nonché, conseguentemente, di quella di ulteriore "replica" depositata il 22.10.2013 dall'appellante.
3.- Con il primo motivo di appello è stato dedotto che l'impugnata sentenza è affetta da vizio di motivazione ed errore di fatto perché, con riguardo alla censura di assoluta inidoneità dei criteri di valutazione dei "curricula", perché basati sulla semplice significatività degli stessi, è stato asserito solo che anche tale impostazione appariva corretta e, con riguardo alla censura di manifesta illogicità ed erroneità della valutazione, è stato sostenuto che era incensurabile la attribuzione di un punto al "curriculum" del ricorrente, trattandosi di espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, nel caso di specie non provata, atteso il giudizio positivo espresso ed il mancato raffronto con altre posizioni ritenute di dubbia legittimità.
Il ricorrente aveva, infatti, depositato i "curricula" valutati con 5 punti ed aveva effettuato il raffronto analitico con gli stessi.
3.1.- Osserva il Collegio, quanto all'idoneità degli stabiliti criteri di valutazione dei "curricula", che con la sentenza è stato condivisibilmente affermato che appariva corretta la fissazione da parte della commissione, in attuazione di quanto previsto dal bando all'art. 6, dei criteri di massima per la valutazione dei "curricula" nella seduta del 20.10.2008, con valutazioni che gradatamente passavano da ottimo (con punteggio 5) per quelli particolarmente significativi, a sufficiente (con punteggio 0) per quelli che non presentavano alcun punteggio significativo.
E' infatti talmente evidente l'idoneità del criterio seguito che non era necessaria alcuna altra considerazione per dimostrarla, atteso che è proprio il criterio del riscontro della presenza di più o meno elementi relativi alle pregresse esperienze professionali elencate nei "curricula", secondo la loro maggiore o minore rilevanza con riguardo allo scopo perseguito con la procedura selettiva cui i soggetti partecipano, che consente di individuare la maggiore o minore qualificazione dei soggetti titolari degli stessi a fruire dei vantaggi derivanti dalla selezione e costituisce quindi uno strumento pienamente valido a differenziare le varie posizioni tra di loro.
Quanto alla censura di errore di fatto, ritiene la Sezione, a prescindere dalla possibilità o meno fornita al Giudice di primo grado di effettuare una concreta comparazione del "curriculum" del ricorrente con altri "curricula" valutati con punteggio superiore a quello attribuito ad esso, che essa non è suscettibile di positiva valutazione perché non è stata idoneamente dimostrata la sussistenza di illogicità "ictu oculi" evidenti nella valutazione dei "curricula" tali da rendere palese la contraddittorietà dei giudizi espressi, nell'ambito della sua discrezionalità, dalla Commissione; infatti dal "curriculum" del ricorrente, come meglio in seguito specificato, non emergevano elementi di significatività dei titoli da esso vantati nettamente ed evidentemente superiori a quelli presentati dai concorrenti cui è stato attribuito un superiore punteggio per il "curriculum".
Aggiungasi che eventuali errori commessi dalla Commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli presentati da altri concorrenti ed anche eventuali illegittimità commesse per l'erronea applicazione dei criteri di valutazione, peraltro non percepibili immediatamente in questo ambito essendo espressione di discrezionalità tecnica, non costituiscono comunque per il concorrente non collocato in posizione utile in graduatoria titolo per ottenere un altrettanto erroneo o illegittimo calcolo dei punteggi spettanti (Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3790).
4.- Con il secondo motivo di gravame è stato lamentato che l'attribuzione di un solo punto al ricorrente per il "curriculum" professionale sarebbe stata illegittima per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per illogicità, atteso che la Commissione di concorso, in assenza di criteri specifici per l'attribuzione del punteggio numerico (essendosi limitata a graduare la valutazione, prevista dal bando con punteggi variabili 0, 1, 2,5 e 5, in base alla maggiore o minore significatività), avrebbe dovuto motivare puntualmente i singoli punteggi assegnati, dando conto delle preferenze accordate, mentre non avrebbe fornito spiegazioni in ordine alle ragioni per le quali uno sviluppo di carriera prestigioso, come quello dell'appellante, sarebbe stato penalizzato.
Peraltro l'esame degli atti, effettuato a seguito di accesso, avrebbe dimostrato che "curricula" molto più scarni e privi di pregio professionale sarebbero stati valutati con punteggi più lusinghieri rispetto a quello assegnato al ricorrente.
Tanto premesso, le argomentazioni poste a base della sentenza con riferimento alla positività del punteggio comunque conseguita dall'appellante sarebbero errate perché ciò non sarebbe stato certamente sufficiente a soddisfare le aspettative dell'appellante, che peraltro aveva puntualmente raffrontato la propria posizione con le altre ritenute di dubbia legittimità, in particolare con quella del sig. Panico, che aveva conseguito cinque punti pur presentando nel proprio "curriculum" attività tutte ricomprese in quello dell'appellante.
L'assunto del primo Giudice, che dalla certificazione del ricorrente emergeva un ordinato svolgimento dei compiti propri dello "status" di vigile urbano e una carriera che non risultava costellata da benemerenze, renderebbe ancora più palese l'iniquità dei giudizi resi dalla Commissione, che prescindevano dalla effettiva valutazione del percorso professionale ed erano ancorati solo ai singoli concorrenti le cui esperienze professionali venivano valutate "ad personam".
4.1.- Osserva in primo luogo il Collegio che è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale l'obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente effettuato mediante valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico - discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; inoltre la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (Consiglio di Stato sez. IV 05 settembre 2013 n. 4457).
Tale conclusione si impone, a maggior ragione, allorquando (come nella fattispecie) la Commissione abbia preventivamente enucleato, sulla base di quanto prescritto dal bando, in una griglia i criteri in base ai quali avrebbe proceduto all'attribuzione del voto.
Quanto all'illogicità ed erroneità della valutazione in concreto effettuata, osserva la Sezione che la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli. Le relative valutazioni non sono sindacabili dal Giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile; in sostanza, il giudizio amministrativo è il luogo in cui la valutazione della commissione di esame può essere apprezzata "ab estrinseco" e non la sede per contrapporre giudizi di merito, salvo il caso in cui tali giudizi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari.
Nel caso che occupa la votazione attribuita al curriculum dell'appellante, punti uno, appare non manifestamente illogica o arbitraria, essendo confacente alla significatività degli elementi, non particolarmente rilevanti, in esso contenuti, come condivisibilmente sostenuto dal Giudice di primo grado che ha rilevato che essi erano relativi allo svolgimento dei compiti propri dello "status" di vigile urbano e non presentavano la sussistenza di particolari benemerenze.
In particolare l'encomio del 28.11.2000 era stato attribuito a tutto il personale in servizio al Corpo di Polizia municipale, tutti gli appartenenti al quale erano in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza; inoltre il corso "Allievi Vigili Urbani" rientrava, ex art. 9 del Regolamento del Corpo suddetto, tra i requisiti di assunzione, il corso di specializzazione sul Codice della strada era valutabile quale arricchimento professionale e il corso tenuto dalla Scuola Regionale di Polizia locale è stato valutato per tutti i candidati che lo avevano seguito con 0,50 punti, secondo le prescrizioni del bando.
Quanto alla disparità di trattamento con il candidato sig. Panico va rilevato, a prescindere dalla genericità delle censure di cui all'atto di appello (in cui è assunto che il suo "curriculum" era scarno e privo di significatività), che il medesimo vantava la titolarità di un diploma di Assistente sociale, che nella discrezionalità della Commissione è stata evidentemente valutata come un elemento significativo, in relazione al posto messo a concorso, idoneo a comportare l'assegnazione del punteggio massimo attribuito, in modo non irragionevole, considerato che le nozioni acquisite con il conseguimento di detto titolo di studio non solo sono compatibili con le mansioni proprie del vigile urbano, ma comportano ulteriore qualificazione professionale che è utilizzabile nello svolgimento dei molteplici compiti dei quali esso è investito.
La censura in esame è quindi insuscettibile di accoglimento.
5.- Con il terzo motivo di appello sono stati riproposti, in subordine, ulteriori rilievi relativi alla intera procedura selettiva.
In primo luogo, la Commissione con il verbale n. 1 aveva ritenuto di attribuire il punteggio anche ai candidati che non avevano fatto menzione del corsi di formazione professionale nella domanda di partecipazione, mentre il fatto che si trattasse di corsi della Scuola regionale conoscibili dal Comune sarebbe stato inidoneo a superare la decadenza della possibilità di avvalersene a causa di detta omissione; inoltre, non essendo stato verbalizzato nei confronti di quali candidati fosse stata effettuata detta attribuzione, sarebbe stato impossibile verificare chi fossero gli effettivi beneficiari di tale illegittima rimessione in termini.
La tesi del primo Giudice, che in sede di pubblico concorso possono essere valutati pure i titoli risultanti dal "curriculum" allegato alla domanda anche se non risultano dalla domanda di partecipazione, sarebbe smentita dalla circostanza che il bando prevedeva espressamente che alla domanda stessa dovevano essere allegati tutti i titoli ritenuti utili, sicché era stata prevista non solo la dichiarazione dei titoli, ma anche il loro deposito.
5.1.- Osserva la Sezione che la determinazione di attribuire il punteggio previsto per la partecipazione ai corsi di formazione della Scuola regionale anche ai candidati che non ne avevano fatto menzione nella domanda di partecipazione è stata assunta dalla Commissione, peraltro prima della concreta valutazione dei titoli dei candidati, in applicazione di quanto previsto dal bando di concorso, alla pagina 3, circa la possibilità di riferirsi agli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati per la attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio.
La circostanza, dedotta dall'appellante, che il bando prevedeva che alla domanda dovessero essere allegati tutti i titoli ritenuti utili, è inidonea a superare detta possibilità prevista dalla "lex specialis" atteso che essa è stata, con determinazione della Commissione non oggetto di specifica impugnazione, evidentemente interpretata nel senso che era applicabile solo ai titoli ulteriori rispetto a quelli già comunque in possesso dell'Amministrazione di cui era consentito tenere conto nell'attribuzione del punteggio per la significatività del "curriculum" in base alla disposizione del bando sopra indicata; ciò considerato anche che era stato comunque rispettato il principio della "par condicio", essendo stato assegnato il punteggio, secondo il Comune, a tutti i concorrenti che avevano partecipato al corso e che la documentazione non era comunque riferita ad elementi essenziali della domanda.
Quanto alla dedotta impossibilità di verificare, in base al contenuto dei verbali di gara, quali fossero i soggetti che avevano concretamente beneficiato della attribuzione di punteggio per la avvenuta frequenza dei corsi della scuola regionale, pur in assenza di menzione nelle rispettive domande, osserva la Sezione che la circostanza è irrilevante, atteso che era comunque possibile individuare detti beneficiari mediante semplice esame, a cura della parte interessata, delle domande e dei punteggi attribuiti.
Anche le esaminate censure non sono quindi accoglibili.
6.- In secondo luogo è asserito nel motivo in esame che era stata attribuita al curriculum una potenzialità selettiva di cinque punti, condizionante l'esito della prova, senza indicazione puntuale degli elementi e criteri rilevanti nella valutazione.
La tesi del primo Giudice, che al riguardo ha sostenuto che non sussisteva sovradimensionamento del punteggio assegnabile per il "curriculum" perché rappresentava il 10% dei punti assegnabili per i titoli ed il 5% del punteggio massimo totale, sarebbe incondivisibile, avendo invece proprio il punteggio relativo al curriculum rappresentato il "distinguo" per il superamento del concorso.
6.1.- Rileva in proposito il Collegio che sono pienamente condivisibili le argomentazioni esposte dal primo Giudice con riguardo alla stabilita percentuale del punteggio attribuibile per il "curriculum", che appare assolutamente non sovradimensionata rispetto al totale del punteggio assegnabile ai candidati, con conseguente non manifesta irrazionalità della relativa determinazione ed insussistenza dei dedotti vizi di violazione dei principi di imparzialità e di osservanza del giusto procedimento.
Infatti il bando, all'art. 6, prevede l'assegnazione di un massimo di 100 punti, 50 dei quali da assegnare per il colloquio e la prova pratica e 50 attribuibili per i titoli.
Nell'ambito di questi ultimi 6 punti (di cui fino a 5 per il curriculum) possono essere assegnati per "arricchimento professionale", 40 punti per titoli di servizio, 2,5 punti per titoli di studio e 2,5 punti per idoneità.
Il punteggio assegnabile per il curriculum costituisce quindi, al massimo, il 10% dei punti attribuibili per i titoli ed il 5% del punteggio massimo totale.
7.- E' infine sostenuto con il motivo che occupa che anche la tesi del T.A.R. che il criterio di attribuzione del punteggio per il "curriculum" in base alla sua significatività appariva corretto sarebbe immotivata, essendo la significatività un elemento di valutazione che non è sufficientemente specifico, il che avrebbe comportato la illegittimità delle valutazioni effettuate in base a detti criteri, senza ulteriori motivazioni.
7.1.- La censura è, secondo la Sezione, del tutto inidonea a comportare la sua positiva valutazione, sia per genericità, non essendo stato indicato quale altro criterio oltre quello indicato avrebbe potuto essere fissato per consentire una adeguata valutazione dei "curricula", sia per manifesta infondatezza, atteso che è proprio quello della significatività degli elementi contenuti nei "curricula" dei concorrenti il criterio più logico che poteva essere seguito per apprezzare la valenza dei titoli da essi posseduti ai fini della loro quantificazione nella procedura di selezione di cui trattasi ai fini della attribuzione della superiore qualifica.
8.- L'appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.
9.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello in esame.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente

 

 

 

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