La definizione agevolata dei tributi propri delle Regioni e degli Enti locali può avvenire soltanto con riferimento a periodi d'imposta antecedenti all'1 gennaio 2003
La Corte dei conti sezione regionale di controllo per la regione Calabria, con parere n. 2 del 2012, ha confermato l'orientamento delineatosi in pronunce di altre sezioni regionali di controllo per il quale " l'istituzione di meccanismi di definizione agevolata, relativamente ad obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti da parte dei contribuenti, ha indubbiamente natura di evento eccezionale nell'ambito dell'ordinamento giuridico e, dunque, "la definizione agevolata dei tributi propri delle Regioni e degli Enti locali può avvenire soltanto con riferimento a periodi d'imposta antecedenti all'l. 1.2003, data di entrata in vigore della L. n.289/2002, non potendosi introdurre una fattispecie di condono per un arco temporale indefinito"
L’art.13 della legge 27 dicembre 2002, n.289, disponeva quanto segue:
“1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti”.
Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, 15 gennaio 2003, n.3, sono stati forniti chiarimenti in ordine al contenuto della previsione, precisandosi in premessa che “che le regioni, le province e i comuni possono stabilire la definizione dei tributi loro dovuti” e chiarendo al punto 3.3. che “il legislatore - in conformità con quanto stabilito in
occasione della definizione prevista dalla legge n. 413 del 1991 – abbia inteso affermare l'obbligo di includere nella definizione automatica, a pena di nullità, tutte le imposte relative a ciascun settore impositivo”.
Con successiva Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, 21 febbraio 2003, n.12, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alle norme per agevolare la definizione delle situazioni e le pendenze in materia di imposte sui redditi, di imposta regionale sulle attività produttive, di contributo straordinario per l'Europa, di imposta sul valore aggiunto, di imposta sul patrimonio netto, di imposte indirette e di tributi locali
contenute nella legge finanziaria 2003, alla luce delle modifiche apportate della legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, approvata dal Parlamento in data 18 febbraio 2003.
Sulla portata della previsione di cui all’art.13 della Finanziaria 2003 esiste un orientamento espresso dalle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, con la deliberazione n.6/2007 del 13 dicembre 2006 e confermato dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n.4/PAR/2010 del 13 gennaio 2010, per il quale la definizione agevolata dei tributi propri delle Regioni e degli Enti locali potrebbe avvenire soltanto con riferimento a periodi d’imposta antecedenti all’1-1-2003, data di entrata in vigore della Legge n.289/2002, non potendosi immaginare una fattispecie di “condono” per un arco temporale indefinito.
Rispetto ai citati pareri la sezione regionale di controllo per la Calabria in un primo momento ha ritennuto non fondato l’orientamento giurisprudenziale per la parte ove sembrerebbe limitare la portata del regolamento comunale (o di qualunque altro atto di disciplina dei propri tributi) unicamente ai periodi di imposta precedenti la data dell’1-1-2003, trattandosi invece di una facoltà concessa al titolare del tributo direttamente dalla legge statale e senza il detto limite temporale, pertanto ha provveduto alla trasmisisone degli atti alle SSRR della Corte.
Detto rinvio, si fondava sull'erroneo prosupposto che la questione involgeva l’interpretazione di una norma statale, sotto un profilo generale ed involgente tutte le amministrazioni locali, interessate dalla definizione temporale del proprio potere impositivo e dunque sulla necessità di una indicazione di principio delle SS.RR., anche nei termini di cui alle delibere delle stesse SS.RR. n.54/2010 e n.1/2011.
Sul punto, con nota prot. n.2946 del 29.07.2011 il Presidente della Corte dei conti rappresentava che un approfondimento del tema era avvenuto nell'adunanza della Sezione delle Autonomie del 20 maggio 2011, ma, al termine della discussione il Collegio aveva stabilito che la questione esaminata non presentava i caratteri indicati nell'art. 17, co. 31, del d.1. 78/2009, per il deferimento alle Sezioni Riunite ai fini deil'adozione di una delibera di orientamento generale, trattandosi di materia attinente alla potestà regolamentare generale dei comuni sui tributi propri degli enti locali, non rientrante nell'ambito dei coordinamento della finanza pubblica, concludendo per la restituzione degli atti alla Sezione regionale di controllo per la Calabria per l'adozione della delibera sul parere chiesto dal Comune.
A seguito della restituzione degli atti da parte della SSRR della Cote ha dovuto indietreggiare sull'ipotesi avanzata alle SSRR.
In effetti il contrato interpretativo evidenziato dalla SR di controllo per la Calabria tra le pronunce da parte alle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, con la deliberazione n.6/2007 del 13 dicembre 2006e confermato dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n.4/PAR/2010 del 13 gennaio 2010, ed il parere n. 28 del 2008 della SS.RR. della Sicilia non pare sussistere in quanto, quest'ulitimo parere riguardava l'esame di una ulteriore fattispecie rappresentata dalla possibilità o meno di applicare l'ipotesi di condono alle sanzioni amministrative previste dal codice della strada.
Sui limiti all'estensione dell'oggetto del condono prevvisto dalla L. 289/2002, la Corte anche in sede giurisdizionale ha avuto modo di pronunciarsi evidenziando come la normativa che prevede il condono attiene ai tributi locali e non ad atre tipologie di entrate. Da ultimo, si cita, la sentenza n. 976 del 2011 della sezione giurisdizionale della Campania con la quale è stato ritenuto illiceito il comportamento tenuto da amministratori e funzionari che hanno deliberato reiteratamente di procedere a condonare delle entrate patrimoniali e non delle entrate aventi natura di tributo .
In conclusione, l'istituzione di meccanismi agevolativi (evidentemente finalizzata a sopperire ad impellenti e contingenti esigenze di cassa dell'Ente pubblico ed a deflazionare il contenzioso instauratosi in sede amministrativa e giurisdizionale) dev'essere correlata a periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2002, n.289, non potendosi introdurre una prassi vigente per un arco temporale indefinito. In effetti, l'art.13 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è norma di stretta interpretazione, non applicabile analogicamente, non comprendente compartecipazioni a tributi erariali, non riguardante canoni idrici e certamente limitata a periodi di imposta precedenti al 31/12/2002.
Risulta, quindi, formalmente corretta l'attività di queli enti che applicando con rigore tecnico la disposizione citata non si sono lasciati trascinare in interpretazioni estensive della norma sopra citata e quindi non hanno applicato sconti ai contribuenmti per sanzioni ed interessi e nè tantomeno si sono lasciati confondere dal rinvio da parte della sezione di Controlloo della Calabria alle Sezioni riunite della Corte della questione concerne l'interpretazione della L. n.289/2002.
SI VEDA ANCHE:
Il potere regolamentare dell'Ente locale
Corte dei conti sezione regionale di controllo per la regione Calabria, parere n. 2 del 2012
Corte dei conti sezione regionale di controllo per la regione Puglia, parere n. 4 del 2010
Corte dei conti sezione regionale di controllo per la regione Sicilia, parere n. 28 del 2008
Corte dei conti sezione regionale di controllo per la regione Sicilia, parere n. 6 del 2007
sentenza n. 976 del 2011 della sezione giurisdizionale della Campania