L’IRAP NEGLI ENTI LOCALI

 

PRESUPPOSTI

OGGETTIVO: esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alle prestazioni di servizi
SOGGETTIVO: Società (…)   enti pubblici (…)

 

AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI

Vi rientrano le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, quali lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra- zioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

 

 

Base imponibile

METODO RETRIBUTIVO

 

 

METODO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

 

 

 

Base imponibile: METODO RETRIBUTIVO

L'articolo 10, comma 1, prevede che, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari alle retribuzioni erogate ai dipendenti, dei redditi assimilati a lavoro dipendente, dei compensi erogati per Cococo di cui all' articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir nonché per prestazioni occasionali e compensi per obblighi di fare non fare permettere.

Retribuzioni erogate ai dipendenti (criterio di cassa).

In misura pari all’ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell’articolo 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153. La retribuzione erogata al personale dipendente, ma non soggetta ad im- posizione contributiva (ad esempio T.f.r.), non concorre alla formazione della base imponibile IRAP

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del Tuir. (quali ad esempio le indennità e i gettoni di presenza corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni) ed a quelli di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50 (quali ad esempio le indennità per cariche elettive)

Compensi erogati per le collaborazioni coordinate e continuative (a meno che non sono rese da un soggetto – residente o non residente – nell’ambito della propria attività artistica o professionale).

Compensi erogati per lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir (compresi i redditi menzionati nella predetta disposizione connessi all’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).

Metodo retributivo – esclusioni -

 

Somme attribuite a titolo di borse di studio o assegno, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
Borse di studio e altri interventi di sostegno, erogate da regioni e province autonome e università

CRITERIO DI CASSA

Nella determinazione della base imponibile si applica il CRITERIO DI CASSA
Il criterio di cassa non si applica agli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali

 

Aliquote (metodo retributivo

Alla base imponibile così determinata (applicando le deduzioni di cui all'articolo 11 tra le quali spiccano i contributi Inail ormai pacificamente deducibili anche con il metodo retributivo) si applica, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del decreto, l'aliquota dell'8.5%.

ALIQUOTA UNICA 8,5%

 

 

Base imponibile: Metodo del valore della produzione netta

 

In particolare,  si determineranno due diversi imponibili:

l'imponibile retributivo (Base imponibile dell’attività istituzionale ) e l'imponibile dei servizi commerciali (dato dalla differenza tra ricavi meno costi).

I dati da prendere in considerazione sono i seguenti:

  • Base imponibile dell’attività istituzionale. La stessa è determinata in base all’ articolo 10 comma 1 del D.lgs. n.446/1997, ma la base impobibile ai fini IRAP è ridotto dall’importo riferibile alle attività commerciali: a) è necessario escludere la parte del personale che viene impiegato nello svolgimento delle attività commerciali, con un primo risparmio netto dell'8.5%; b) inoltre, esso viene ulteriormente ridotto per la quota di retribuzioni dei lavoratori non direttamente riferibili alle attività commerciali (promiscui) di una percentuale, calcolata in base al rapporto tra le entrate commerciali e il totale delle entrate correnti, che rappresenta (articolo 10-bis, comma 2).

  • Base imponibile delle attività commerciali determinata secondo le indicazioni dell’articolo 5, D.lgs. n.446/1997, applicando il metodo del valore della produzione netta (Vpn), pertanto, l'imponibile dei servizi commerciali risulta dato dalla differenza tra ricavi meno costi. I costi deducibili non specificamente riferibili alle attività commerciali sono computati per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Il vantaggio di tale metodi è rappresentato dal fatto che peri servizi commercili (vista la copertura parziale garantita nei bilanci comunali), spesso i costi superano gli stessi ricavi, con la conseguenza che quasi sempre l'imponibile IRAP relativo è negativo o tendente allo zero.(Art. 10-bis dlgs 446/97).

Con la dispozione normativa introdotta dall'articolo 1, comma 20 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), il risparmio potenziale connesso alla scelta del metodo commerciale è risultato ancora maggiore, in quanto quest'ultima disposizione ammette in deduzione, ai fini IRAP, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro (art. 11, comma 4-octies, D. Lgs. n. 446/1997). Trattasi, nella specie, delle deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997 relative ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alle spese e ai contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, alle spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, alle indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, alle deduzioni previste per i contribuenti “minori”, che non superano determinate soglie del valore della produzione netta e per l’incremento occupazionale.

 

La circolare n. 148/2000 dell'agenzia delle Entrate, al punto 7.3.3, stabilisce che le attività commerciali dell'ente sono quelle rilevanti ai fini Iva mentre gli obblighi contabili si intendono assolti se sono tenute le scritture ai fini Iva (circolare n. 97/1998). La scelta deve essere operata in sede di dichiarazione ma può essere desunta dai comportamenti concludenti del contribuente. (circolare n. 97/1998, p. 4.1). La scelta può essere resa esplicita con una delibera di giunta o altro atto che evidenzi il risparmio atteso. La scelta può essere effettuata per tutte le attività Iva dell'ente o solo per alcune, come previsto dalla circolare citata, sulla base di calcoli di convenienza economica che terranno conto dell'incidenza del costo del personale per le singole attività e dell'aumento del rapporto forfettario e del conseguente maggior risparmio sui dipendenti non specificatamente riferibili all'aumentare del volume d'affari contrapponendo tale risparmio all'eventuale incremento della base imponibile commerciale.

 

 

Valutazione opportunità di opzione

Conveniente  esercitare opzione

Se Ir > Ic

 

 

TERMINE PER L'OPZIONE PER LA SCELTA di determinazione dell'Irap dovuta con il metodo retributivo o con il metodo commerciale

Entro il 16 febbraio (termine per il versamento del primo acconto Irap riferito al mese di gennaio) gli enti possono scegliere se determinare l'Irap dovuta con il metodo retributivo o con il metodo commerciale adottando comportamenti concludenti (Circolare 97/1998, punto 4.1.)

 

 


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