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Trattamento IRAP su incentivi tecnici -Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Parere n. 2986/2024
Quesito:
L'art. 45 c.3 del D.Lgs. 36/2023 dispone che "Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione". Non comprende formalmente l'IRAP che è un onere posto ad esclusivo carico dell'amministrazione, tenuta al versamento del tributo. In assenza di indirizzo unitario, gli Enti procedendo nei seguenti modi alternativi: A)Accantonamento somme a titolo di IRAP a carico dell'Ente aggiuntivo rispetto allo stanziamento del 2% (art. 45 c.2); B)L'IRAP viene compresa nello stanziamento complessivo del 2% gravando direttamente sulla quota dell'80% (art. 45 c.3); C)Per contemperare l'equilibrio finanziario ed evitare di imputare l'IRAPdirettamente a carico del dipendente, gli Enti, in linea con la Cassazione (Cass. civ. sez. lavoro ord. 13/08/2019 n.21398), quantificano e creano una riserva indisponibile a titolo di IRAP che grava direttamente sulla quota del 20% (art. 45 c.5) e successivamente procedono alla ripartizione dell'incentivo (quota 80% - art. 45 c.3) ai dipendenti interessati al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Si richiede quale sia la modalità corretta da applicare tra quelle suindicate A, B e C.
La risposta rimanda allo schema di disciplina per corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previste dall’articolo 45 del Codice degli Appalti elaborato dalla conferenza delle Regioni il quale prevede, all’articolo 10, comma 4, che «gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico»
Cassazione, sezione Lavoro, n. 21398 del 2019
Non è ammissibile che una parte del costo resti a carico dell’ente locale, con la conseguenza che le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell’incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali. Questa è la corretta interpretazione della normativa, a suo tempo già indicata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 33/2010) secondo la quale, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflettono in sostanza sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna, ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione. In altri termini, la percentuale di incentivazione prevista dai regolamenti interni deve prevedere l’iniziale scorporo dell’Irap per essere successivamente distribuita ai dipendenti al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Eventuali disposizioni che prevedono spese ulteriori per gli enti locali, con l’Irap a loro carico, sono da considerare nulle per violazione di norme imperative.
Del. n. 33/CONTR/2010 C Conti Sezioni riunite in sede di controllo nell’adunanza del 7 giugno 2010. Questione di massima di particolare rilevanza concernente il computo dell’Irap in sede di determinazione dei compensi incentivanti professionali spettanti agli avvocati e ai tecnici dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
mentre sul piano dell’obbligazione giuridica, rimane chiarito che l’Irap grava sull’amministrazione (secondo blocco delle citate disposizioni), su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico (primo blocco delle citate disposizioni). Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione.