La Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026.
L’obiettivo della riforma è quello di implementare un sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS) e in attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio: un assetto contabile accrual costituisce, infatti, un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni del-le pubbliche amministrazioni.
L’art. 9, commi 14, 15 e 16, del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, attribuisce l’attuazione della riforma 1.15 del PNRR “Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economi-co-patrimoniale accrual” ad una apposita Struttura di governance creata all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze e presieduta dal Ragioniere generale dello Stato
La riforma 1.15 del PNRR prevede quale cronoprogramma che la definizione degli standard, il completamento del quadro normativo entro il 2024/2025 e l’applicazione del nuovo sistema contabile ad almeno il 90% delle P.A. si realizzi entro l'anno 2026.
Predisposizione ed approvazione il Quadro concettuale, i 18 standard contabili ITAS, le linee guida e il piano dei conti multidimensionale (così come previsto dal milestone M1C1-108 della Rifor-ma 1.15 del PNRR, rispettivamente, dallo Standard Setter Board e dalla Struttura di governance del Ministero dell’economia
ll 26 giugno 2024, con l’approvazione degli ultimi standard in lavorazione, il Comitato Direttivo ha completato il set di standard contabili previsto dalla Riforma 1.15, raggiungendo in tal modo l’obiettivo del primo Milestone della Riforma 1.15 (M1C1-108).
Con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024 sono stati recepiti il Quadro concettuale, i 18 standard ITAS ed il piano dei conti
Ai fini della rendicontazione del predetto milestone, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024 sono stati formalmente recepiti: il Quadro Concettuale, i diciotto standard contabili ITAS e il Piano dei Conti multidimensionale.
Successivamente al raggiungimento della milestone M1C1-108, si è reso necessario adottare una disposizione normativa per disciplinare gli adempimenti relativi all’elaborazione degli schemi di bilancio accrual, con riferimento all’esercizio 2025, da parte di un numero di amministrazioni che coprano almeno il 90% della spesa pubblica primaria (milestone M1C1-118); ciò come fase preparatoria e propedeutica all' adozione, entro il secondo trimestre 2026 (pilot phase), del provvedimento legislativo che disciplinerà l’introduzione della riforma stessa a partire dal 2027. La norma disciplina, tra l’altro, il completamento della formazione di base per le amministrazioni assoggettate alla fase pilota ( target M1C1-117).
Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113: avvio della fase pilota. Il cronoprogramma dettagliato è indicato nel Piano triennale dei lavori della Struttura di governance, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b), del regolamento allegato alla determina MEF-RGS n. 35518 del 5 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni.
L’articolo 10, commi da 3 a 12, del Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, disciplina gli adempimenti relativi alla fase pilota di cui alla milestoneM1C1-118 della riforma 1.15, che prevede l'elaborazione degli schemi di bilancio accrual, con riferimento all’esercizio 2025.
Il comma 3 definisce il perimetro di applicazione della Riforma 1.15. Contiene, infatti, l’indicazione delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui alla milestone M1C1-118 della Riforma 1.15; più specificamente elenca le amministrazioni che dovranno produrre gli schemi di bilancio accrual per la fase pilota, con riferimento all’esercizio 2025.
Nella lettera a) è specificato che le amministrazioni centrali incluse nel Bilancio dello stato (i ministeri) sono considerati parte di una unica reporting entity; sono, invece, considerate come distinte reporting entities la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali.
Nelle lettere da b) a l), le amministrazioni sono suddivise per comparti o gruppi omogenei, individuati in coerenza con l’attuale normativa amministrativa e contabile e con l’articolazione dell’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S.13) predisposto annualmente dall’Istituto Nazionale di Statistica;
Nella lettera m) sono inclusi, in via residuale, gli enti e le amministrazioni pubbliche non facenti parte dei gruppi specificamente elencati nelle lettere precedenti.
Il comma 4 esclude dagli adempimenti di cui alla fase pilota: le società, gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (in ragione del loro grado di autonomia) e gli enti indicati, in via residuale, alla lettera m) del comma 3, se di limitate dimensioni; le dimensioni sono individuate in base a due parametri analoghi a quelli utilizzati dal codice civile (art. 2435 bis) per individuare le società che redigono un bilancio di esercizio semplificato (numero dipendenti inferiore a 50 e volume entrate inferiore a 8,8 milioni di euro annui). Lo stesso comma esclude dai medesimi adempimenti: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) gli istituti di alta formazione artistica, coreutica e musicale (AFAM); c) i musei, le soprintendenze e gli istituti autonomi della cultura che, nell’elenco Istat, sono considerati come unità locali, rispettivamente, del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero della cultura e del Ministero dell’università e della ricerca. Sono, altresì, escluse le amministrazioni assoggettate a procedure di liquidazione.
Il comma 5 stabilisce che con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà definito l’elenco dettagliato delle amministrazioni individuate di cui al comma 3 che sarà pubblicato nel sito web dedicato alla Riforma 1.15 del PNRR.
Il comma 6 stabilisce quali sono gli schemi di bilancio da elaborare per la fase pilota e il significato di tale elaborazione rispetto alla Riforma 1.15 del PNRR; in particolare precisa che gli schemi che le amministrazioni soggette alla fase pilota dovranno elaborare devono essere coerenti con quelli disciplinati dallo standard contabile ITAS 1 - Composizione e schemi del bilancio di esercizio, e devono comprendere, almeno, il Conto Economico 2025 e lo Stato Patrimoniale al 31/12/2025.
Il comma 7 specifica che, nell’ambito della fase pilota, gli schemi di bilancio per l’esercizio 2025 sono prodotti a soli fini di sperimentazione; non hanno, quindi, valore giuridico e sono aggiuntivi e non sostitutivi degli schemi di bilancio e di rendiconto che le amministrazioni producono in applicazione delle norme e dei regolamenti contabili vigenti, che restano in vigore per lo stesso anno.
Il comma 8 indica che le amministrazioni devono individuare le misure di carattere informatico per il recepimento della riforma, avviando una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativo-contabili, in linea con i requisiti generali definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro il primo trimestre del 2025. Resta fermo che, per il 2025, si continueranno ad applicare le norme contabili in vigore e che i tempi per il completamento di tali interventi di adeguamento saranno stabiliti in coerenza con i tempi di introduzione della riforma, a loro volta da definirsi con la norma da adottare entro il primo semestre 2026 (milestone M1C1-118).
Il comma 9 specifica che, per la fase pilota, in attesa del completamento degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi e della adozione della norma di riforma, entro il secondo trimestre del 2026, le amministrazioni possono produrre i nuovi schemi di bilancio per il 2025 riclassificando le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale e apportando ai relativi saldi le integrazioni e le rettifiche necessarie per l’applicazione dei principi contabili ITAS.
Il comma 10 stabilisce l’obbligo del completamento del primo ciclo di formazione di base, erogata mediante il portale della formazione accrual, da parte delle amministrazioni pubbliche rientranti nell’ambito di applicazione della riforma. Il completamento del ciclo di formazione di base sui principi e le regole del sistema contabile, oltre a fornire le informazioni utili ai fini della corretta produzione degli schemi di bilancio per il 2025, costituisce il target M1C1-117 della Riforma 1.15 del PNRR e tutte le amministrazioni pubbliche dovranno concorrere al suo raggiungimento (entro il primo trimestre 2026). Infine, il completamento del ciclo di formazione di base rappresenterà il requisito necessario per poter accedere a successivi corsi di formazione specialistici e settoriali che verranno successivamente organizzati.
Il comma 11 rinvia ad uno o più decreti del Ministero dell’economia delle finanze le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione: all’utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla Ragioneria Generale dello Stato.
Il comma 12, infine, specifica che per gli adempimenti per la fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR le amministrazioni si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I comuni con meno di 5.000 abitanti sono esclusi dalla fase pilota, ma dovranno applicare la nuova contabilità accrual dall’anno 2026.
Dall’anno 2026 scatta la piena applicazione del nuovo sistema contabile accrual per almeno il 90% delle P.A.
Procedimento (due process)
l procedimento (due process) per la statuizione del Quadro concettuale e degli standard (ITAS), disciplinato nel Regolamento della Struttura di governance, prevede l’elaborazione da parte dello Standard Setter Board (SSB), una fase di consultazione interna al Ministero dell’economia (MEF) ed una fase di consultazione pubblica rivolta a tutti gli stakeholder, l’approvazione finale ed il recepimento in una legge dello Stato.
Gli ITAS non riguardano la prima applicazione della contabilità accrual, per la quale è previsto un apposito decreto ministeriale
E' previsto il recepimento della riforma in legge ordinaria, decreti e altri atti di legislazione secondaria relativi a linee guida, manuali operativi per l’applicazione degli standard contabili, nonché regole per la prima applicazione della riforma.
Gli standard ITAS e i rispettivi standard contabili internazionali per il settore pubblico IPSAS
STANDARD ITAS
STANDARD CONTABILI INTERNAZIONALI
Quadro concettuale (QC) Conceptual Framework for general purpose financial reports of public sector entities degli IPSAS approvato da IPSAS Board ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio IPSAS 24 – Presentation of budget information in financial statements, IPSAS 20 – Related party disclosure, IPSAS 18 – Segment Reporting ITAS 2 – Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio IPSAS 3 – Accounting policies, changes in accounting estimates and errors, IPSAS 14 – Events after the reporting date ITAS 3 – Operazioni, attività e passività in valuta estera PSAS 4 – The effects of changes in foreign exchange rates ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali IPSAS 16 – Investment property, IPSAS 17 – Property, plant, and equipment, IPSAS 5 – Borrowing costs, IPSAS 27 – Agriculture ITAS 5 – Immobilizzazioni immateriali IPSAS 31 – Intangible assets, IPSAS 5 – Borrowing costs, IPSAS 27 – Agriculture ITAS 6 – Accordi per servizi in concessione: concedente IPSAS 32 – Service concession arrangements:grantor ITAS 7 – Locazioni IPSAS 13 – Leases ITAS 8 – Riduzione di valore delle attività IPSAS 26 – Impairment of cash-generating assets ITAS 9 – Ricavi e proventi IPSAS 9 – Revenue from exchange transactions, IPSAS 23 – Revenue from non-exchange transactions (taxes and transfers), IPSAS 11 – Construction contracts, IPSAS 47 – Revenue ITAS 10 – Rimanenze IPSAS 12 – Inventories ITAS 11 – Strumenti finanziari PSAS 28 – Financial instruments: presentation, IPSAS 29 – Financial instruments: recognition and measurement, IPSAS 30 – Financial instruments: disclosure, IPSAS 41 – Financial instruments ITAS 12 – Bilancio consolidato IPSAS 35 – Consolidated financial statements, IP-SAS 40 – Public sector combinations, IPSAS 38 – Disclosure of interests in other entities ITAS 13 – Fondi, passività potenziali e attività potenziali IPSAS 19 – Provisions, contingent liabilities and contingent assets ITAS 14 – Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto IPSAS 34 – Separate financial statements, IPSAS 36 – Investments in associates and joint ventures, IPSAS 37 – Joint arrangement ITAS 15 – Benefici per i dipendenti IPSAS 39 – Employee benefits ITAS 16 – Prestazioni sociali in denaro IPSAS 42 – Social benefits ITAS 17 – Ratei e risconti standard aggiuntivo non ricollellegato a nessu IPSAS ITAS 18 Costi e oneri IPSAS 48 – Transfer expenses.