Premessa
1 Il presente standard disciplina le procedure che un’amministrazione pubblica deve applicare per stabilire se un’attività ha subito una riduzione di valore e per rilevare tale riduzione di valore.
Definisce, inoltre, quando un’amministrazione deve ripristinare il valore di un’attività che ha subito una precedente svalutazione.
Stabilisce, infine, gli obblighi di informazione integrativa.
Nel prosieguo il termine attività, salvo diversa specificazione, è da intendere come attività patrimoniale.Definizioni
2 I termini seguenti vengono usati nel presente standard con i significati indicati:
Le attività generatrici di flussi di cassa sono attività patrimoniali detenute con l’obiettivo primario di generare benefici economici.Le attività non generatrici di flussi di cassa sono tutte le attività patrimoniali diverse dalle attività generatrici di flussi di cassa.
I costi di dismissione sono i costi direttamente attribuibili alla dismissione di un’attività, diversi dagli oneri finanziari e dalle imposte sul reddito.
Il valore di mercato al netto dei costi di vendita è il valore al quale un’attività potrebbe essere scambiata tra parti consapevoli e disponibili in una libera transazione, dedotti i costi di dismissione.
Un mercato attivo è un mercato che presenta tutte le seguenti condizioni:
a) i beni negoziati sul mercato sono omogenei;
b) in ogni momento sono di regola presenti compratori e venditori; e
c) i prezzi sono disponibili al pubblico.Una riduzione di valore è una perdita nei benefici economici futuri o nel potenziale di servizio di un’attività, che rende il valore recuperabile di un’attività inferiore rispetto al suo valore contabile.
Una unità generatrice di flussi di cassa è il più piccolo gruppo identificabile di attività, detenute con l’obiettivo primario di ottenere benefici economici, il cui utilizzo genera flussi di cassa netti ampiamente indipendenti dai flussi di cassa netti generati da altre attività o gruppi di attività.
Il valore d’uso di un’attività (o di un’unità) generatrice di flussi di cassa è il valore attuale dei flussi di cassa netti attesi che si prevede deriveranno dall'uso continuativo di un’attività o di un’unità generatrice di flussi di cassa, incluso il valore netto ottenibile dalla dismissione dell’attività al termine della sua vita utile.
Il valore d'uso di un'attività non generatrice di flussi di cassa è il valore attuale del potenziale di servizio residuo dell’attività, incluso l’eventuale valore netto ottenibile dalla dismissione dell’attività al termine della sua vita utile.Il valore recuperabile di un’attività, o di un’unità generatrice di flussi di cassa, è il maggiore tra il suo valore di mercato al netto dei costi di vendita e il suo valore d’uso.
La vita utile è:
a) il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sia utilizzabile dall’amministrazione; ovvero
b) la quantità di prodotti o unità similari che l’amministrazione si aspetta di ottenere dall’utilizzo dell’attività.Ambito di applicazione
3 L’amministrazione che redige il bilancio di esercizio applica il presente standard alla contabilizzazione delle riduzioni di valore delle attività, fatta eccezione per:
a) le rimanenze (ITAS 10 - Rimanenze);
b) i lavori in corso su ordinazione (ITAS 9 – Ricavi e proventi);
c) le attività finanziarie che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ITAS 11 - Strumenti finanziari;
d) gli investimenti immobiliari valutati al valore di mercato (ITAS 4 - Immobilizzazioni materiali);
e) le attività da imposte differite;
f) le attività derivanti da benefici per i dipendenti (ITAS 15 - Benefici per i dipendenti)
g) le attività biologiche connesse all’attività agricola, che sono valutate al valore di mercato dedotti i costi di vendita (ITAS 4 - Immobilizzazioni materiali);
h) i costi di acquisizione differiti e le attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell’assicuratore in contratti assicurativi; e
i) le altre attività per le quali la contabilizzazione delle svalutazioni è disciplinata da altro ITAS.
4 L’amministrazione applica il presente standard alla contabilizzazione delle riduzioni di valore delle partecipazioni escluse dall’ambito di applicazione dell’ITAS 11 – Strumenti finanziari, ossia:
a) partecipazioni in controllate, secondo la definizione dell’ITAS 12 - Bilancio consolidato;
b) partecipazioni in collegate, secondo la definizione dell’ITAS 14 - Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto; e
c) accordi di tipo joint, secondo la definizione dell’ITAS 14 - Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto.Attività generatrici e non generatrici di flussi di cassa
5 Un’attività generatrice di flussi di cassa è detenuta con l’obiettivo primario di generare benefici economici. Detenere un’attività al fine di generare benefici economici significa che l’amministrazione intende generare flussi di cassa netti positivi dall’impiego dell’attività (o dell'unità generatrice di flussi di cassa di cui l'attività è parte), che riflettono il rischio connesso alla detenzione dell’attività stessa.
Un’attività può essere detenuta con l’obiettivo primario di generare benefici economici anche se tale obiettivo in un determinato esercizio non è conseguito. Analogamente, è possibile che in un determinato esercizio un’attività non generatrice di flussi di cassa generi benefici economici.
6 Dati gli obiettivi generali delle amministrazioni pubbliche si presume che le attività non siano detenute con l’obiettivo primario di generare benefici economici.
7 In alcuni casi può non essere chiaro se un’attività è detenuta con l’obiettivo principale di erogare servizi o di generare benefici economici.
8 Ai fini dell’applicazione del presente standard, l’avviamento è considerato un’attività generatrice di flussi di cassa. Poiché l'avviamento non genera benefici economici indipendentemente da altre attività, l’eventuale riduzione di valore deve essere verificata nell’ambito di una o più unità generatrici di flussi di cassa.
Identificazione di un’attività che può aver subito una riduzione di valore
9 Un’attività ha subito una riduzione di valore quando il suo valore contabile supera il suo valore recuperabile.
10 Alla data di chiusura dell’esercizio l’amministrazione valuta se esistano indicazioni sulla base delle quali si possa ritenere che un’attività abbia subito una riduzione di valore. In tale circostanza l’amministrazione stima il valore recuperabile dell’attività e lo confronta con il valore contabile della stessa.
Nel caso in cui emergano indicazioni di una riduzione di valore, l’amministrazione effettua la verifica della riduzione di valore in qualsiasi momento durante l’esercizio.
11 Indipendentemente dal fatto che vi siano indicazioni di una possibile riduzione di valore, l'amministrazione deve verificare almeno annualmente il valore recuperabile delle seguenti attività:
a) immobilizzazioni immateriali con una vita utile indefinita;b) immobilizzazioni immateriali che non siano ancora disponibili all'uso;
c) avviamento rilevato a seguito di un’aggregazione del settore pubblico secondo quanto previsto dai paragrafi da 45 a 48.
Per le immobilizzazioni immateriali rilevate nel corso dell’esercizio, la verifica è effettuata entro la fine dello stesso.12 Nel valutare se esistano indicazioni che un’attività NON generatrice di flussi di cassa abbia subito una riduzione di valore, l'amministrazione considera almeno le seguenti indicazioni:
Fonti di informazione esterne
a) drastica diminuzione, o cessazione, della domanda o della necessità dei servizi erogati tramite l’attività;
b) significativi cambiamenti durevoli, con effetto negativo sull’amministrazione, verificatisi nel corso dell’esercizio, o che si verificheranno nel prossimo futuro, nell’ambiente tecnologico, normativo o delle politiche pubbliche nel quale l’amministrazione opera;Fonti di informazione interne
a) evidenze del deterioramento fisico dell'attività;
b) significativi cambiamenti durevoli, con effetto negativo sull’amministrazione, verificatisi nel corso dell’esercizio o che ci si attende si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui l’attività è (o sarà) utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali il cessato utilizzo dell’attività, piani di cessazione o di ristrutturazione del settore al quale l’attività appartiene, o piani di dismissione anticipata dell’attività rispetto alla data precedentemente prevista, nonché la fissazione di una vita utile definita per un’attività precedentemente considerata a vita utile indefinita;
c) decisione di interrompere la realizzazione dell’attività prima che essa sia completata o in condizioni tali da poter essere utilizzata; e
d) evidenze da informazioni interne che i servizi erogati tramite l’attività sono, o saranno, notevolmente inferiori al previsto, per quantità o qualità.13 Nel valutare se esistano indicazioni che un’attività generatrice di flussi di cassa abbia subito una riduzione di valore, l'amministrazione considera almeno le seguenti indicazioni:
Fonti di informazione esterne
a) significativa diminuzione del valore di mercato dell’attività durante l’esercizio, più di quanto fosse prevedibile per effetto del decorso del tempo o del normale utilizzo dell’attività;
b) significativi cambiamenti, con effetto negativo sull’amministrazione, verificatisi nel corso dell’esercizio, o che si verificheranno nel prossimo futuro, nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l’amministrazione opera o nel mercato al quale l’attività è dedicata;
c) aumento dei tassi di interesse di mercato o di altri tassi di rendimento degli investimenti nel corso dell’esercizio, e probabilità che tali incrementi influenzino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso dell’attività, riducendo in maniera rilevante il valore recuperabile dell’attività stessa.Fonti di informazione interne
a) evidenze dell’obsolescenza o del deterioramento fisico dell’attività;
b) cambiamenti significativi, con effetto negativo sull’amministrazione, verificatisi nel corso dell’esercizio, o che ci si attende si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui l’attività è (o sarà) utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali il cessato utilizzo dell’attività, piani di dismissione o di ristrutturazione del settore operativo al quale l’attività appartiene, o piani di dismissione dell’attività prima della data precedentemente prevista, nonché la fissazione di una vita utile definita per un’attività precedentemente considerata a vita utile indefinita;
c) decisione di interrompere la realizzazione dell’attività prima che essa sia completata o in condizioni tali da poter essere utilizzata; e
d) evidenze da informazioni interne che i benefici economici ritraibili da un’attività sono, o saranno, inferiori al previsto.14 Se esistono indicazioni della riduzione di valore di un’attività, ciò può segnalare la necessità che a) la vita utile residua, b) il metodo di ammortamento, o c) il valore residuo dell’attività siano riconsiderati e rettificati secondo le disposizioni contenute nell’ITAS applicabile all’attività di cui trattasi, anche se non si procede a rilevare una riduzione di valore dell’attività stessa.
Determinazione del valore recuperabile
15 Il valore recuperabile è il maggiore tra il valore di mercato dell’attività al netto dei costi di vendita e il suo valore d’uso. L’attività non ha subito una riduzione di valore se anche uno solo tra i due suddetti valori risulta superiore al suo valore contabile. Nei casi in cui non sia possibile determinare il valore di mercato al netto dei costi di vendita in un modo che rispetti i postulati e i vincoli dell’informazione di bilancio, il valore recuperabile è pari al valore d’uso dell’attività.
16 Per le attività generatrici di flussi di cassa, il valore recuperabile è calcolato con riferimento a una singola attività.
Se la singola attività non è in grado di generare flussi di cassa netti ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività o gruppi di attività, il valore recuperabile è riferito all’unità generatrice di flussi di cassa alla quale l’attività appartiene, a meno che:
a) il valore di mercato della singola attività al netto dei costi di vendita sia superiore al suo valore contabile; o
b) il valore d’uso della singola attività possa essere stimato prossimo al suo valore di mercato al netto dei costi di vendita così come determinato secondo le indicazioni di cui al par. 18.Determinazione del valore recuperabile di un’immobilizzazione immateriale con una vita utile indefinita
17 Il paragrafo 11 dispone che un’immobilizzazione immateriale con vita utile indefinita sia sottoposta almeno annualmente a verifica per riduzione di valore confrontandone il valore contabile con il valore recuperabile. Nella verifica è tuttavia possibile utilizzare il più recente calcolo dettagliato del valore recuperabile dell’attività effettuato in esercizi precedenti, a condizione che tutti i seguenti criteri siano soddisfatti:
a) qualora l’immobilizzazione immateriale sia sottoposta a verifica per riduzione di valore come parte dell’unità generatrice di flussi di cassa a cui appartiene, le attività e le passività che compongono l’unità non sono variate significativamente rispetto al calcolo più recente del valore recuperabile;
b) il calcolo più recente del valore recuperabile ha avuto come risultato un valore significativamente superiore al valore contabile dell’attività; e
c) sulla base di un’analisi dei fatti intervenuti e delle circostanze modificatesi successivamente al più recente calcolo del valore recuperabile, la probabilità che una nuova determinazione del valore recuperabile sia inferiore al valore contabile è remota.Valore di mercato al netto dei costi di vendita
18 La migliore evidenza del valore di mercato di un’attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione.
Se non esiste un accordo vincolante di vendita, ma l’attività è scambiata in un mercato attivo, il valore di mercato corrisponde al prezzo di mercato dell’attività. Il prezzo di mercato da prendere a riferimento è quello corrente.
Se non è disponibile il prezzo corrente, il valore di mercato può essere determinato sulla base del prezzo di una recente transazione, purché tra la data della transazione e quella in cui è effettuata la stima non siano intervenuti cambiamenti significativi del contesto economico.
Se non esiste alcun accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per l’attività, il valore di mercato è determinato in base alle informazioni disponibili che meglio riflettano l’ammontare che l’amministrazione potrebbe ottenere, alla data di chiusura dell'esercizio, dalla dismissione dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare questo ammontare si considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate nello stesso settore.
19 Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al valore di mercato sono sottratti i costi di vendita. Per determinare i costi di vendita da sottrarre al valore di mercato si considerano tutti i costi di dismissione dell’attività che non siano già stati rilevati come passività. Sono compresi tutti i costi relativi alla vendita e quelli incrementali necessari per portare l’attività nella condizione di essere venduta. Sono esclusi i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (come definiti nell’ITAS 15 - Benefici per i dipendenti) e i costi associati alla riduzione o alla riorganizzazione di un’unità operativa conseguenti alla dismissione di un’attività.
Valore d’uso di un’attività NON generatrice di flussi di cassa
20 Il valore d’uso di un’attività non generatrice di flussi di cassa è il valore attuale del suo potenziale di servizio residuo, incluso l’eventuale valore netto ottenibile dalla dismissione dell’attività al termine della sua vita utile.
Il valore attuale del potenziale di servizio residuo di un’attività è determinato usando il criterio più appropriato tra quelli identificati ai paragrafi da 21 a 23.
Criterio del costo di sostituzione ammortizzato
21 Secondo questo criterio, il valore attuale del potenziale di servizio residuo di un’attività è determinato come il costo di sostituzione ammortizzato dell’attività stessa.
Il costo di sostituzione è il costo da sostenere per garantire lo stesso potenziale di servizio lordo.
Un’attività può essere sostituita con un’attività identica o con un’attività diversa capace di garantire lo stesso potenziale di servizio lordo.
Il costo di sostituzione è il costo minimo che l’amministrazione dovrebbe sostenere per sostituire il potenziale di servizio di un’attività (comprensivo del valore che l’amministrazione otterrà dall’alienazione dell’attività al termine della sua vita utile) alla data di chiusura dell’esercizio, ed è pari al minore tra il costo di sostituzione con una attività identica e il costo di sostituzione con una attività diversa ma capace di garantire lo stesso potenziale di servizio lordo.
Il costo di sostituzione ammortizzato è pari al costo di sostituzione, come sopra determinato, dedotto l’ammortamento accumulato, calcolato in modo da riflettere il potenziale di servizio dell’attività già consumato o dissipatosi.
Criterio del costo di ripristino
22 Questo criterio è applicabile quando un’attività è danneggiata. In tal caso il costo di ripristino è il costo da sostenere per ripristinare il potenziale di servizio dell’attività al livello antecedente al danneggiamento. Secondo questo criterio, il valore attuale del potenziale di servizio residuo di un’attività è determinato sottraendo il costo di ripristino dal costo di sostituzione ammortizzato dell’attività prima del danneggiamento, determinato come al paragrafo 21.
Criterio delle unità di servizio
23 Secondo questo criterio, il valore attuale del potenziale di servizio residuo di un’attività è determinato riducendo il costo di sostituzione ammortizzato dell’attività prima della riduzione di valore per adeguarlo al numero ridotto delle unità di servizio attese a seguito della riduzione di valore.
Il costo di sostituzione ammortizzato del potenziale di servizio residuo dell’attività prima della riduzione di valore è determinato come al paragrafo 21.
Scelta del criterio
24 La scelta del criterio più appropriato per la determinazione del valore d’uso dipende dalla disponibilità dei dati e dalla natura della riduzione di valore:
a) le riduzioni di valore identificate a seguito di cambiamenti significativi e durevoli nell’ambiente tecnologico, normativo o delle politiche pubbliche, sono di norma determinate applicando il criterio del costo di sostituzione ammortizzato o il criterio delle unità di servizio;
b) le riduzioni di valore identificate a seguito di durevoli cambiamenti nella misura o nelle modalità di utilizzo dell’attività, incluse quelle identificate a seguito della drastica riduzione o della cessazione della domanda, sono anch’esse di norma determinate applicando il criterio del costo di sostituzione ammortizzato o il criterio delle unità di servizio; e
c) le riduzioni di valore identificate a seguito di deterioramento fisico sono di norma determinate applicando il criterio del costo di ripristino o il criterio del costo di sostituzione ammortizzato.
Valore d’uso di un’attività generatrice di flussi di cassa
25 La determinazione del valore d’uso di un’attività generatrice di flussi di cassa tiene conto dei seguenti elementi:
a) la stima dei flussi di cassa netti futuri che l’amministrazione si aspetta di ottenere dall’attività;b) le aspettative in merito alle possibili variazioni nell’ammontare o nei tempi dei flussi di cassa netti futuri;
c) il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso di interesse corrente in assenza di rischio desumibile dal mercato;
d) il premio per la rischiosità insita nell’attività; e
e) altri fattori, quali la mancanza di liquidità, che gli operatori di mercato considererebbero nella valutazione dei flussi di cassa netti futuri che l’amministrazione si aspetta di ottenere dall’attività.
26 La stima del valore d’uso di un’attività generatrice di flussi di cassa comporta le seguenti operazioni:
a) stima dei flussi di cassa netti futuri che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale; e
b) applicazione a tali flussi di cassa netti futuri del tasso di attualizzazione appropriato.
Gli elementi identificati nel paragrafo 25 possono contribuire alla stima tanto dei flussi di cassa netti futuri quanto del tasso di attualizzazione. Qualunque sia l’approccio adottato dall’amministrazione per tenere conto delle aspettative sulle possibili variazioni nel valore o nella tempistica dei flussi di cassa netti futuri, la stima deve riflettere il valore attuale dei flussi di cassa netti futuri attesi, ossia la media ponderata di tutte le possibili variazioni.
27 Nella valutazione del valore d’uso l’amministrazione:
a) basa le proiezioni dei flussi di cassa su presupposti ragionevoli e dimostrabili, che riflettano la migliore stima delle condizioni economiche che esisteranno nell’arco della vita utile residua dell’attività. Nel fare questo, si attribuisce maggiore importanza alle evidenze provenienti dall’esterno;
b) basa le proiezioni dei flussi di cassa sui più recenti documenti di previsione, escludendo gli eventuali flussi di cassa futuri in entrata o in uscita che si stima deriveranno da future ristrutturazioni o migliorie dell’attività. Le proiezioni basate sui documenti di previsione coprono un periodo massimo di cinque anni, salvo che sia giustificabile un arco temporale superiore; e
c) stima le proiezioni dei flussi di cassa per gli esercizi successivi a quelli coperti dai più recenti documenti di previsione mediante estrapolazione di proiezioni fondate sugli stessi documenti, applicando per gli anni successivi un tasso di crescita fisso o decrescente, salvo che sia giustificabile l’uso di un tasso crescente. Il tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine delle produzioni, dei settori, dello Stato o degli Stati in cui l’amministrazione opera, o dei mercati nei quali l’attività è utilizzata, salvo che sia giustificabile l’uso di un tasso superiore.
28 Le stime dei flussi di cassa futuri includono:
a) le proiezioni dei flussi in entrata generati dall’uso continuativo dell’attività;
b) le proiezioni dei flussi in uscita necessari per generare i flussi in entrata derivanti dall’uso continuativo dell’attività (inclusi i flussi in uscita per rendere l’attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti all’attività, o a questa allocati in base a un criterio ragionevole e coerente; e
c) i flussi di cassa netti che saranno ricevuti (o pagati) per la dismissione dell’attività alla fine della sua vita utile.
29 Le stime dei flussi di cassa futuri e il tasso di attualizzazione riflettono ipotesi coerenti in merito agli aumenti dei prezzi imputabili all’inflazione generale. Pertanto, se il tasso di attualizzazione include l’effetto degli aumenti dei prezzi dovuto all’inflazione generale, i flussi di cassa netti futuri sono stimati al loro valore nominale. Al contrario, se il tasso di attualizzazione esclude l’effetto degli aumenti dei prezzi imputabili all’inflazione generale, i flussi di cassa netti futuri sono stimati al loro valore reale (ma includono specifici futuri aumenti o diminuzioni dei prezzi).
30 Iflussi di cassa netti futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle condizioni attuali delle attività stesse. Le stime dei flussi di cassa futuri non includono gli effetti attesi di:
a) una futura ristrutturazione per la quale l’amministrazione non si è ancora impegnata; o
b) il miglioramento del rendimento dell’attività.
31 Quando l’amministrazione si impegna ad effettuare una ristrutturazione, è probabile che alcune attività ne siano interessate. In tal caso:
a) per determinare il valore d’uso dell’attività, le stime dei flussi di cassa futuri in entrata e in uscita riflettono i risparmi e gli altri benefici economici derivanti dalla ristrutturazione (sulla base dei più recenti documenti preventivi); e
b) le stime dei flussi di cassa in uscita per la ristrutturazione sono accantonate in un fondo per spese di ristrutturazione secondo quanto previsto dall’ITAS 13 - Fondi, passività potenziali e attività potenziali.
32 Le stime dei flussi di cassa includono i flussi di cassa in uscita necessari a mantenere al livello attuale i benefici economici che ci si attende derivino dall’attività.
Quando un’unità generatrice di flussi di cassa è formata da più attività, tutte essenziali per il normale funzionamento dell’unità, aventi vite utili differenti, la sostituzione delle attività con vite utili più brevi è considerata parte della manutenzione ordinaria dell’unità ai fini della stima dei flussi di cassa futuri associati all’unità stessa.
Analogamente, quando una singola attività include componenti con vite utili differenti, la sostituzione dei componenti con vite utili più brevi è considerata parte della manutenzione ordinaria dell’attività ai fini della stima dei futuri flussi di cassa generati dall’attività stessa.
33 Le stime dei flussi di cassa futuri non includono:
a) i flussi in entrata o in uscita derivanti da operazioni di finanziamento; o
b) incassi o pagamenti di imposte sul reddito.
34 La stima dei flussi di cassa netti da ricevere (o da pagare) per la dismissione di un’attività alla fine della sua vita utile è pari all’importo che l’amministrazione si aspetta di ottenere (corrispondere) per la dismissione dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, al netto dei costi stimati di dismissione.
Flussi di cassa futuri in valuta estera
35 I flussi di cassa netti futuri sono stimati nella valuta nella quale saranno generati e, quindi, attualizzati utilizzando un tasso appropriato a tale valuta. Il valore attuale è successivamente convertito utilizzando il tasso di cambio a pronti alla data di determinazione del valore d’uso.
Tasso di attualizzazione
36 Il tasso di attualizzazione è determinato al lordo delle imposte e riflette le valutazioni correnti di mercato in merito a:a) il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso di interesse corrente in assenza di rischio; e
b) i rischi specifici dell’attività che non siano già stati incorporati nella stima dei flussi di cassa netti futuri.
Rilevazione e determinazione di una svalutazione
37 Quando il valore recuperabile di un’attività è inferiore al suo valore contabile, quest’ultimo è allineato al valore recuperabile mediante la rilevazione di una svalutazione.
38 La svalutazione è immediatamente imputata al conto economico dell’esercizio.
Se l’attività è stata oggetto di una precedente rivalutazione in applicazione di un altro ITAS, la svalutazione è trattata come una diminuzione di precedenti rivalutazioni, secondo la disciplina di tale ITAS.
39 Quando la riduzione di valore eccede il valore contabile dell’attività cui si riferisce, l’amministrazione svaluta integralmente l’attività.
Rileva inoltre una passività se ciò è richiesto da un altro ITAS.
40 A seguito della svalutazione, il piano di ammortamento è modificato al fine di ripartire sistematicamente il nuovo valore contabile dell’attività, al netto del suo eventuale valore residuo, lungo la residua vita utile dell’attività stessa.Unità generatrici di flussi di cassa e avviamento
41 I paragrafi da 42 a 49 contengono le disposizioni per identificare l’unità generatrice di flussi di cassa cui un’attività appartiene nonché per determinare il valore contabile e rilevare la svalutazione dell’unità generatrice di flussi di cassa e dell’avviamento.
Identificazione dell’unità generatrice di flussi di cassa
42 Se esiste una qualsiasi indicazione che un’attività generatrice di flussi di cassa abbia subìto una riduzione di valore, ma non è possibile determinarne il valore recuperabile, l’amministrazione determina il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa cui l’attività appartiene mediante la stima del suo valore d’uso.43 Le unità generatrici di flussi di cassa sono identificate con criteri costanti nel tempo, a meno che il cambiamento sia giustificato.
44 Il valore contabile di un’unità generatrice di flussi di cassa è determinato in maniera coerente con il criterio con cui è determinato il suo valore recuperabile.
Detto valore contabile:
a) include il valore contabile delle sole attività che possono essere attribuite direttamente, o allocate in base a un criterio ragionevole e coerente, all’unità generatrice di flussi di cassa e che genereranno flussi di cassa futuri in entrata utilizzati nel determinare il valore d’uso dell’unità generatrice di flussi di cassa; e
b) non include il valore contabile di alcuna passività, salvo che non sia possibile determinare il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa senza tenere conto di tali passività.
Quest’ultimo caso si può verificare se la dismissione di un’unità generatrice di flussi di cassa richiede che il compratore si accolli una passività. In tale circostanza il valore di mercato al netto dei costi di dismissione (o il flusso di cassa stimato derivante dalla dismissione finale) dell'unità generatrice di flussi di cassa è pari al prezzo di vendita delle attività dell'unità generatrice di flussi di cassa e della passività nel loro insieme, detratti i costi di dismissione.
Allocazione dell’avviamento alle unità generatrici di flussi di cassa
45 L’avviamento rilevato in un’aggregazione del settore pubblico è un’attività che rappresenta i benefici economici futuri derivanti da altre attività acquisite che non sono identificate individualmente e rilevate separatamente. L’avviamento non genera flussi di cassa in entrata, o riduzioni dei flussi di cassa in uscita, indipendentemente da altre attività o gruppi di attività, e spesso contribuisce ai flussi di cassa di più unità generatrici di flussi di cassa. Talvolta l’avviamento non può essere allocato a singole unità generatrici di flussi di cassa, ma solo a più unità generatrici di flussi di cassa.
46 Al fine della verifica per riduzione di valore, l’avviamento acquisito in un’aggregazione del settore pubblico è allocato, a partire dalla data di acquisizione, ad una o più unità generatrici di flussi di cassa dell’acquirente, che si prevede beneficeranno delle sinergie dell’aggregazione, indipendentemente dal fatto che altre attività o passività dell’acquisita siano assegnate a tali unità.
47 Se l’allocazione iniziale dell’avviamento acquisito in un’aggregazione del settore pubblico non può essere completata prima della fine dell’esercizio in cui è effettuata l’acquisizione, tale allocazione iniziale sarà completata entro la fine dell’esercizio successivo.
48 Se la contabilizzazione iniziale di un’acquisizione può essere determinata solo provvisoriamente entro la fine dell’esercizio in cui è effettuata l’aggregazione, l’acquirente:
(a) contabilizza l’acquisizione utilizzando tali valori provvisori; e
(b) rileva eventuali rettifiche a tali valori provvisori a seguito del completamento della contabilizzazione iniziale entro dodici mesi dalla data di acquisizione.
Svalutazione di una unità generatrice di flussi di cassa
49 Quando il valore recuperabile di una unità generatrice di flussi di cassa è inferiore al suo valore contabile, si rileva una svalutazione.La svalutazione è allocata in riduzione del valore contabile delle attività generatrici di flussi di cassa costituenti l’unità, nel seguente ordine:
a) innanzi tutto, si riduce il valore contabile di qualsiasi avviamento allocato all’unità generatrice di flussi di cassa;
b) successivamente, la svalutazione è allocata alle altre attività dell’unità in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell’unità.
La quota di svalutazione allocata a ciascuna attività è trattata come una svalutazione di tale attività e rilevata in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 38 e seguenti.
50 Nell’allocare una svalutazione alle singole attività secondo quanto previsto dal paragrafo 49, il valore contabile di un’attività non deve essere ridotto al di sotto del maggiore tra:
a) il valore di mercato al netto dei costi di vendita (se determinabile);
b) il valore d’uso (se determinabile); e
c) zero.
La quota parte di svalutazione che sarebbe stata altrimenti imputata all’attività è allocata proporzionalmente alle altre attività generatrici di flussi di cassa facenti parte dell’unità.
51 Qualora un’attività non generatrice di flussi di cassa contribuisca a un’unità generatrice di flussi di cassa, una quota parte del valore contabile della prima è attribuita al valore contabile della seconda, prima che venga stimato il valore recuperabile di quest’ultima. Il valore contabile dell’attività non generatrice di flussi di cassa dovrà riflettere tutte le svalutazioni alla data di chiusura dell’esercizio, determinate secondo le disposizioni di questo ITAS.
52 Se il valore recuperabile di una specifica attività non può essere determinato:
a) si rileva una svalutazione se il valore contabile di tale attività è più elevato del maggiore tra il valore di mercato al netto dei costi di vendita e i risultati delle procedure di ripartizione descritte nei paragrafi da 49 a 50; e
b) non si rileva alcuna svalutazione se la connessa unità generatrice di flussi di cassa non ha subito una riduzione di valore. Questa disciplina si applica anche se il valore di mercato al netto dei costi di vendita dell’attività è inferiore al suo valore contabile.
53 Dopo aver applicato le disposizioni contenute nei paragrafi 49 e seguenti, si rileva una passività per qualsiasi importo residuo di una svalutazione dell’unità generatrice di flussi di cassa se, e solo se, ciò è richiesto da un altro ITAS.
Ripristino di valore di un’attività precedentemente svalutata
54 Alla data di chiusura di ogni esercizio, l’amministrazione valuta se vi è una qualsiasi indicazione che una riduzione di valore di un’attività a fronte della quale è stata rilevata negli anni precedenti una svalutazione possa non sussistere più o possa essersi ridotta. Se tale indicazione esiste, l’amministrazione deve stimare il valore recuperabile dell’attività.
55 Per le attività non generatrici di flussi di cassa, nel valutare se esistano indicazioni che una riduzione di valore di un’attività a fronte della quale è stata rilevata negli anni precedenti una svalutazione non sussista più o si sia ridotta, l’amministrazione considera almeno le seguenti indicazioni:
Fonti di informazione esterne
a) ripresa nella domanda o nella necessità dei servizi erogati tramite l’attività;
b) significativi cambiamenti durevoli, con effetto favorevole per l’amministrazione, verificatisi nel corso dell’esercizio, o che si verificheranno nel prossimo futuro, nell’ambiente tecnologico, normativo o delle politiche pubbliche nel quale l’amministrazione opera;
Fonti di informazione interne
a) significativi cambiamenti durevoli, con effetto favorevole per l’amministrazione, verificatisi nel corso dell’esercizio o che ci si attende si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui l’attività è (o sarà) utilizzata. Tali cambiamenti includono il sostenimento di costi nel corso dell’esercizio per migliorare il potenziale di servizio dell’attività o ristrutturare l’unità operativa in cui l’attività è inserita;
b) decisione di riprendere la realizzazione dell’attività, qualora questa sia stata interrotta prima che l’attività fosse completata o in condizioni tali da poter essere utilizzata; e
c) evidenze da informazioni interne che i servizi erogati tramite l’attività sono, o saranno, sensibilmente superiori al previsto.
56 Per le attività generatrici di flussi di cassa diverse dall’avviamento, nel valutare se esistano indicazioni che una riduzione di valore di un’attività a fronte della quale è stata rilevata negli anni precedenti una svalutazione non sussista più o si sia ridotta, l’amministrazione considera almeno le seguenti indicazioni:
Fonti di informazione esterne
a) aumento significativo del valore di mercato dell’attività durante l’esercizio;
b) significativi cambiamenti, con effetto favorevole per l’amministrazione, verificatisi nel corso dell’esercizio, o che si verificheranno nel prossimo futuro, nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l’amministrazione opera o nel mercato al quale l’attività è dedicata;
c) diminuzione dei tassi di interesse di mercato o di altri tassi di mercato di rendimento degli investimenti nel corso dell’esercizio, e probabilità che tali diminuzioni influenzino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso dell’attività, incrementando in maniera rilevante il valore recuperabile dell’attività stessa;
Fonti di informazione interne
a) cambiamenti significativi, con effetto favorevole per l’amministrazione, verificatisi durante l’esercizio, o che ci si attende si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui, l’attività è (o sarà) utilizzata. Tali cambiamenti includono i costi sostenuti durante il periodo per migliorare i benefici economici dell’attività o ristrutturare l’unità operativa in cui l’attività è inserita;
b) decisione di riprendere la realizzazione dell’attività, qualora questa sia stata interrotta prima che l’attività fosse completata o in condizioni tali da poter essere utilizzata; e
c) evidenze da informazioni interne che il beneficio economico dell’attività è, o sarà, migliore di quanto previsto.
57 Se esistono indicazioni che una riduzione di valore di un’attività, diversa dall’avviamento, a fronte della quale è stata rilevata negli anni precedenti una svalutazione, non sussista più o si sia ridotta, ciò può segnalare la necessità che a) la vita utile residua, b) il metodo di ammortamento, o c) il valore residuo dell’attività siano riconsiderati e rettificati secondo le disposizioni contenute nell’ITAS applicabile all’attività di cui trattasi, anche se non si procede a rilevare alcun ripristino di valore dell’attività.
58 Una svalutazione di un’attività, diversa dall’avviamento, rilevata negli esercizi precedenti, è ripristinata solo se vi è stato un cambiamento nella stima del valore recuperabile dell’attività rispetto al momento in cui è stata rilevata l’ultima svalutazione. In tal caso, il valore contabile dell’attività, salvo quanto indicato nel paragrafo 59, è aumentato sino al valore recuperabile. Tale incremento è un ripristino di valore.
59 Il valore contabile di un’attività a seguito di un ripristino di valore non deve eccedere il valore contabile che l’attività avrebbe avuto se non fosse stata rilevata alcuna svalutazione negli esercizi precedenti.
60 Un ripristino di valore di un’attività è imputato immediatamente al conto economico dell’esercizio salvo che l'attività non sia iscritta ad un valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro ITAS. Qualsiasi ripristino di valore di un’attività rivalutata deve essere trattato come aumento della rivalutazione secondo quando previsto da tale altro ITAS.
61 A seguito della rilevazione di un ripristino di valore, il piano di ammortamento è modificato al fine di ripartire sistematicamente il nuovo valore contabile dell’attività, al netto del suo eventuale valore residuo, lungo la residua vita utile dell’attività stessa.
Ripristino di valore per un’unità generatrice di flussi di cassa
62 Un ripristino di valore per un’unità generatrice di flussi di cassa è allocato a ciascuna delle attività che fanno parte dell’unità, ad eccezione dell’avviamento, proporzionalmente ai loro valori contabili. La quota di ripristino di valore allocata a ciascuna attività è trattata come un ripristino di valore di tale attività e rilevata in conformità alle disposizioni del paragrafo 60. Nessuna quota del ripristino di valore è attribuita a eventuali attività non generatrici di flussi di cassa che contribuiscano col proprio potenziale di servizio all’unità generatrice di flussi di cassa.
63 Nell’allocare alle singole attività un ripristino di valore di un’unità generatrice di flussi di cassa, secondo quanto previsto dal paragrafo 62, il valore contabile di un’attività non deve essere incrementato al di sopra del minore tra:
a) il valore recuperabile (qualora determinabile); e
b) il valore contabile che si sarebbe determinato (al netto dell’ammortamento) se negli esercizi precedenti non fosse stata rilevata alcuna svalutazione dell’attività.
La quota parte del ripristino di valore che sarebbe stata altrimenti imputata all’attività è allocata in base a un criterio di proporzionalità alle altre attività dell’unità.
64 Una svalutazione rilevata in relazione all’avviamento non può essere oggetto di un ripristino di valore in un successivo esercizio.
Ridesignazione di un’attività da generatrice di flussi di cassa a non generatrice di flussi di cassa o viceversa
65 La ridesignazione delle attività da generatrici di flussi di cassa a non generatrici di flussi di cassa o viceversa è effettuata solo quando vi sia una chiara evidenza che tale ridesignazione è appropriata. La ridesignazione, di per sé, non comporta la necessità di effettuare una verifica delle attività per riduzione di valore o un ripristino di valore, che si rendono invece e necessari in presenza delle indicazioni di riduzione di valore, di cui ai paragrafi 12 e 13, o di ripristino di valore, di cui ai paragrafi 55 e 56.
Informazione integrativa
66 L’amministrazione indica i criteri che ha seguito per distinguere le attività non generatrici di flussi di cassa dalle attività generatrici di flussi di cassa.
67 L’amministrazione indica, per classi di attività omogenee opportunamente individuate dall’amministrazione stessa:
a) l’ammontare delle svalutazioni imputate al conto economico nell’esercizio, nonché le voci del conto economico in cui dette svalutazioni sono iscritte; e
b) l’ammontare dei ripristini di valore imputati al conto economico nell’esercizio, nonché le voci del conto economico in cui detti ripristini sono iscritti.
Le suddette informazioni possono essere presentate, in nota integrativa, contestualmente ad altre informazioni riguardanti la movimentazione subita nell’esercizio da una data classe di attività.
68 L’amministrazione indica, per ogni significativa svalutazione o ripristino di valore rilevati durante l’esercizio:
a) gli eventi e le circostanze che hanno portato alla rilevazione della svalutazione o al ripristino di valore;
b) l’ammontare della svalutazione o del ripristino di valore rilevati;
c) la natura dell’attività interessata;
d) se il valore recuperabile dell’attività corrisponde al valore di mercato al netto dei costi di vendita oppure al valore d’uso;
e) qualora il valore recuperabile corrisponda al valore di mercato al netto dei costi di vendita, i criteri utilizzati per determinare il valore di mercato al netto dei costi di vendita;
f) per le attività non generatrici di flussi di cassa, qualora il valore recuperabile corrisponda al valore d’uso, l’approccio adottato per determinare il valore d’uso;
g) per le attività generatrici di flussi di cassa, qualora il valore recuperabile corrisponda al valore d’uso, i tassi di attualizzazione utilizzati nella stima più recente e in quella precedente del valore d’uso;
h) nel caso la significativa svalutazione rilevata o ripristinata si riferisca a un’unità generatrice di flussi di cassa:
(i) una descrizione dell’unità generatrice di flussi di cassa;
(ii) l’ammontare della svalutazione o del ripristino di valore rilevati; e
(iii) se il criterio utilizzato per identificare l’unità generatrice di flussi di cassa è cambiato rispetto alla precedente stima (qualora esistente) del valore recuperabile dell’unità stessa, una descrizione del nuovo criterio utilizzato, di quello precedente, nonché delle ragioni del cambiamento.
69 Con riferimento all’ammontare complessivo delle svalutazioni e dei ripristini di valore rilevati durante l’esercizio e per i quali non è fornita l’informativa prevista dal paragrafo 68, l’amministrazione presenta le seguenti informazioni:
a) le principali svalutazioni e i principali ripristini di valore, per classi di attività omogenee opportunamente individuate dall’amministrazione stessa; e
b) gli eventi e le circostanze principali che hanno portato alla rilevazione delle svalutazioni e dei ripristini di valore.