il Supremo Consesso ha avuto modo di chiarire che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto.
I vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione. Pertanto la figura dell'inesistenza, non espressamente prevista dal codice, va limitata ai casi più evidenti di mancanza di un elemento essenziale dell'atto.
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