Gli atti del processo sono strumentali rispetto all'atto finale ed all'effetto finale di esercizio della giurisdizione.

I provvedimento che il giudice compie a conclusione dell'iter del processo sono sempre preceduti da altri atti (dell aprte o del giudice) ad essi strumentali.

Risulta prevalente l'aspetto formale ed il criterio dello scopo

 

 

 

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