Cass. sentenza n. 15346 del 25/07/2016.
Fallimento della società di fatto "holding"
La Prima Sezione Civile della Corte, tornando ad occuparsi del fallimento della società di fatto "holding" e ribadendo principi già precedentemente affermati, ha, peraltro, ritenuto irrilevante il requisito della spendita del nome quando si tratti di società occulta e/o si verta in tema di responsabilità da direzione abusiva ex art. 2497 e segg. c.c. per due ordini di motivi: a) perchè la società è occulta. Ad avviso dei Giudici di legittimità il problema della spendita del nome si pone infatti al sol fine di stabilire la fallibilità della società di fatto holding, non anche l'esistenza della società medesima. b) perchè non vengono in rilievo le obbligazioni volontariamente assunte in quanto chi esercita l'attività di direzione e controllo in modo illecito, approfittando ed abusando dei poteri di direzione ed eludendo per fini propri i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (art. 2497 c.1 ) risponde non di obbligazioni derivanti da un'agire negoziale, in questo senso contratte direttamente (e per le quali potrebbe in astratto valere un problema di spendita del nome), ma di obbiligazioni appunto risarcitorie. E trattandosi di responsabilità di tipo esclusivamente risarcitorio (extracontrattuale) per i danni arrecati dall'attività di direzione abusiva (ai soci e) ai creditori delle società dirette e coordinate - sucettibile di eser fatta valere, in caso di sopravvenuto fallimentod elle società figlie, dai rispettivi curatori - non si pone e non puo' porsi un problema di esteriorizzazione, non essendosi dinanzi a obbligazioni volontarie.
L'obbligazione risarcitoria ex art. 2497 cc trova fonte nell'illecito costituito dall'agire nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione di doveri e principi di corretta gestione delle società eterodirette, ove da cio' sia derivato un danno patrimoniale alle società figlie e di riflesso al ceto creditorio di queste società....leggi
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 dicembre 2015, n. 25932.
In sede di accertamento al passivo fallimentare dei crediti insinuati dall'agente per la riscossione dei tributi, il credito per aggio non può essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio
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Cass. pen., Sez. V, ud. 22 dicembre 2015 - dep. 29 febbraio 2016, n. 8308
BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO - Definizione transattiva eseguita dal curatore - Riduzione dell'importo delle distrazioni - Attenuanti in favore degli amministratori imputati - Esclusione
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, neppure la restituzione del bene distratto in seguito alla richiesta del curatore, esclude la configurabilità dell'elemento materiale del reato, essendosi questo già perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore. Il recupero della res rappresenta, dunque, solo un posterius equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto, avendo inteso, il legislatore, colpire la manovra diretta alla sottrazione con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori.»»»