Cass. sentenza n. 15346 del 25/07/2016. Fallimento della società di fatto "holding"
La Prima Sezione Civile della Corte, tornando ad occuparsi del fallimento della società di fatto "holding" e ribadendo principi già precedentemente affermati, ha, peraltro, ritenuto irrilevante il requisito della spendita del nome quando si tratti di società occulta e/o si verta in tema di responsabilità da direzione abusiva ex art. 2497 e segg. c.c. per due ordini di motivi: a) perchè la società è occulta. Ad avviso dei Giudici di legittimità il problema della spendita del nome si pone infatti al sol fine di stabilire la fallibilità della società di fatto holding, non anche l'esistenza della società medesima. b) perchè non vengono in rilievo le obbligazioni volontariamente assunte in quanto chi esercita l'attività di direzione e controllo in modo illecito, approfittando ed abusando dei poteri di direzione ed eludendo per fini propri i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (art. 2497 c.1 ) risponde non di obbligazioni derivanti da un'agire negoziale, in questo senso contratte direttamente (e per le quali potrebbe in astratto valere un problema di spendita del nome), ma di obbiligazioni appunto risarcitorie. E trattandosi di responsabilità di tipo esclusivamente risarcitorio (extracontrattuale) per i danni arrecati dall'attività di direzione abusiva (ai soci e) ai creditori delle società dirette e coordinate - sucettibile di eser fatta valere, in caso di sopravvenuto fallimentod elle società figlie, dai rispettivi curatori - non si pone e non puo' porsi un problema di esteriorizzazione, non essendosi dinanzi a obbligazioni volontarie.
L'obbligazione risarcitoria ex art. 2497 cc trova fonte nell'illecito costituito dall'agire nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione di doveri e principi di corretta gestione delle società eterodirette, ove da cio' sia derivato un danno patrimoniale alle società figlie e di riflesso al ceto creditorio di queste società....