CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE (CARTA DI NIZZA)

L'Unione europea si fonda, sin dalla sua creazione, sul rispetto dei diritti dell'uomo, delle istituzioni democratiche e sull'osservanza della legge, e questi sono i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.


La materia dei diritti fondamentali, come diritti posti alla base dell'ordinamento dell'Unione, ha acquistato rilievo con la Carta di Nizza che raccoglie e fissa, in un testo organico, una serie di diritti civili, politici, economici e sociali, riconosciuti dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione di Roma, dai Trattati sull'Unione europea, dalla Carta sociale europea, dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della corte dei diritti umani di Strasburgo

Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, sebbene non abbia incorporato il testo della Carta dei diritti, la include sotto forma di allegato, conferendole così carattere giuridicamente vincolante all'interno dell'ordinamento dell'Unione, secondo quanto disposto dall'art. 6: "L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati".

Pertanto il nuovo art. 6 del Trattato di Lisbona richiama ora la Carta dell’UE conferendole lo stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi dell’Unione senza ampliare le competenze in essi definite (comma 1) [ v. Corte giust., 15.11.2011, C-256/11 (caso Dereci e a.)], ma assegnando in concreto alla Corte di giustizia un ruolo maggiore nella tutela dei diritti fondamentali.

La Carta si divide in 6 parti secondo le categorie dei diritti fondamentali: dignità (artt. 1-5); libertà (artt. 6-19); uguaglianza (artt. 20-26); solidarietà (artt. 27-38); cittadinanza (artt. 39-46); giustizia (artt. 47-50).

  • Dignità: diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato.
  • Libertà: diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d'informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione.
  • Uguaglianza: uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiosa e linguistica, parità tra donne e uomini, diritti del minore, diritti degli anziani, inserimento delle persone con disabilità.
  • Solidarietà: diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d'interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori.
  • Cittadinanza: diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, Mediatore europeo, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare.
  • Giustizia: diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.

 

NORME DELLA CARTA COME PARAMETRO DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DELL'UNIONE

 

la Carta, quale fonte primaria di protezione dei diritti fondamentali nell’UE, diviene parametro di legittimità degli atti dell’Unione. Si pensi allora, sempre in materia di protezione dei dati personali, alla recente sentenza della Corte di giustizia dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e Seitlinger e a. (cause riunite C-293/12 e C-594/12), che nel suo ruolo di interprete dei diritti umani ha dichiarato invalida la direttiva sulla conservazione dei dati, in quanto incompatibile con la Carta dell’UE: essa comporta “un’ingerenza di vasta portata e di particolare gravità nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, non limitata allo stretto necessario”.

APPLICAZIONE DELLE NORME DELLA CARTA NELL'ORDINAMENTO

Nella Carta dell’UE, come evidenziato anche dalla Corte di giustizia del 15 gennaio 2014 nel caso Association de mèdiation sociale (causa C‐176/12), esistono norme idonee ad essere applicate direttamente ed orizzontalmente nei rapporti interprivati ed altre prive di tale forza cogente. Così, a differenza del principio di non discriminazione in base all’età (v. il caso Kücükdeveci cit.), l’art. 27 della Carta abbisogna dell’attuazione da parte dell’ordinamento nazionale e, pertanto, non può essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare una norma interna con esso in contrasto.

 

 

 


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