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Il governo interviene con DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012, n. 185 in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, ponendo fine nel settore del pubblico impiego alla disputa in merito alla illegittimità della trattenuta stipendiale operata ai dipendenti pubblici (2%) e versata all'Inpdap per il tfr.

L'art. 1 stabilisce che "1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011

1. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme gia' erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per
l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno
2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere
dal 2014.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento
della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti."

Viene posto fine alla disputa concernente l' illegittimità della trattenuta stipendiale operata ai dipendenti pubblici (2%) e versata all'Inpdap per il tfr, a seguito dell'entrata in vigore del DL 78/2010..........vedi