Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D. Lgs. 15/06/2015 n. 81, dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e che, conseguentemente tali contratti sino alla data del 31 dicembre 2016 possono essere legittimamente stipulati, sempre che ricorrano tutti i presupposti di legittimità fissati nel su richiamato articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 (Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 37/2015/PREV del 23/12/2015).

 

 

La Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 37/2015/PREV del 23/12/2015  ha osservato che

1) La Sezione osserva preliminarmente che il d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, non prevede norme transitorie che disciplinano il passaggio tra il regime attuale e il regime di divieto di stipulazione disposto dall'art. 2, comma 4, d. lgs. cit.
2) il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione si applica unicamente a partire dal 1 gennaio 2017.  Il significato da attribuire al termine “stipulare” non può che intendersi riferito al momento della formazione dell’accordo che, secondo la disciplina del contratto in generale, è rappresentato dal momento in cui si incontrano proposta ed accettazione (cfr. art. 1326 c.c.).
3) il legislatore ha voluto mantenere la distinzione tra la disciplina dei rapporti di lavoro flessibili in ambito privatistico, rispetto alle medesime tipologie di rapporti che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare. Se, infatti, per la prima tipologia di rapporti di lavoro, le novità introdotte dal d.lgs. 81/2015 sono costituite dall’abrogazione delle disposizioni introdotte dalla cd. Legge Biagi (d.lgs. 276/2003- artt. da 61 a 69 bis) recanti la disciplina dei contratti di collaborazione a progetto (cd. co.co.pro.) e la loro trasformazione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, in contratti di lavoro subordinato, nell’ambito dei rapporti di lavoro flessibile stipulati con le pubbliche amministrazioni non è stata disposta l’abrogazione dell’articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, quanto piuttosto è stato previsto un periodo (decorrente dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2015 sino al 31 dicembre 2016) nel quale il legislatore è chiamato a rivedere le predette tipologie, allo scadere del quale scatta il divieto di utilizzare anche per le pubbliche amministrazioni contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Da tali premesse discende che i contratti di collaborazione stipulati dalle pubbliche amministrazioni nel predetto periodo di riordino della disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile e sino alla data del 31.12.2016 possono essere legittimamente stipulati, sempre che ricorrano tutti i presupposti di legittimità fissato nell’articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001.

Presupposti normativi fissati dall'art. dall’articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 per la stipula del contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui violazione è fonte di responsabilità amministrativa

La normativa in materia di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, dettata dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

 

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte C, al fine di garantire la legittimità della procedura prevista dall’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 2001, è necessario, previo ricorso ad idonee forme di pubblicità, effettuare un raffronto tra le professionalità emergenti dal curriculum dei candidati, a meno che non si tratti di una prestazione che, per la sua elevata specificità, possa essere garantita da un unico soggetto in grado di porla in essere (Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 32/2014/PREV del 5/12/2014).

IL ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

 

 

 


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