LA SANATORIA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO »»» LA CONSERVAZIONE

La sanatoria dell’atto amministravo viziato »»» la conservazione »»» CONVERSIONE

Consiste nel considerare un atto invalido come appartenente ad un altro tipo, di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza (utile per inutile non vitiatur)


In ambito civilistico l’istituot della conversione è previsto dall’art. 1424 cc secondo il quale “Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma (2), qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.”. La norma si ispira al principio di conservazione del negozio.

A differenza della nullità parziale, non viene ridotto l’effetto di un negozio in conseguenza dell’eliminazione della clausola nulla, ma si converte, appunto il negozio nullo in un altro negozio diverso da quello originariamente programmato dalle parti. Si suole, infatti, dire che mentre nella nullità parziale del negozio si assiste ad una riduzione contenutistica, nella conversione del negozio si assiste ad una riduzione funzionale (cit. G. Mirabelli, Dei contratti in generale). Per potersi attuare la conversione è necessario che la sostanza, ossia il contenuto del negozio nullo, sia tale da consentire che nel suo ambito rientri quello del negozio nuovo e che la forma del negozio nullo sia compatibile con quella richiesta per il negozio nuovo (cit. M.C. Diener, Il contratto in generale)