LA SANATORIA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO »»» LA CONVALESCENZA

La sanatoria dell’atto amministravo viziato »»» la convalescenza »»» CONVALIDA

È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo che elimina i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla stessa autorità. Esso deve contemplare l’atto che si intende convalidare, il vizio da cui è affetto, la volontà di rimuovere il vizio . La convalida può riguardare atti annullabili, che non siano stati precedentemente annullati, in relazione ai quali l’autorità abbia il relativo potere in merito all’eliminazione del vizio inficiante. Opera ex nunc, ma si collega ad un atto precedentemente emanato conservandone gli effetti anche nel tempo intermedio; dunque, di fatto, opera ex tunc, cioè retroattivamente.


In diritto civile la convalida è disciplinata dall’art. 1444 che dispone quanto segue” Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.”. Attraverso la convalida, si elimina retroattivamente il vizio che inficia il negozio, trasformandolo in un negozio perfettamente valido e definitivamente efficace; per tali caratteristiche la dottrina dominante respinge l’idea che la convalida consista in una semplice rinuncia all’azione di annullamento. Costruzione quest’ultima che non si concilia con l’effetto retroattivo della convalida (C.M. Bianca, Il contratto).