L’annullamento d’ufficio

L’annullamento è un provvedimento amministrativo di secondo grado, con il quale viene caducato, con efficacia retroattiva (ex tunc, ossia dalla data della sua emanazione) un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell’atto (invalidità originaria).

L’art. 21nonies della L.241/1990 (come da ultimo modif. dall’art. 6, comma1, lett. d), n.1 della L. 124/2015) dispone che il provvedimento amministrativo illegittimo (perché adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza) può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato per il silenzio-assenso), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge (comma 1) .


L’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nella precedente versione, non fissava un termine, e prevedeva che il «provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell ́articolo 21-octies può essere annullato d ́ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall ́organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge». Il Cons. Si Stato VI con sentenza 3174 del 18.07.2016 si è soffermato sul rapporto tra il decorso del tempo e l’affidamento ingenerato nel privato

I provvedimenti amministrativi che sono conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti, dichiarazioni sostitutive mendaci o condotte costituenti reato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di 18 mesi suindicato (comma 2bis, introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 2 della L. 124/2015).
Tale tipologia di annullamento è posta in essere su iniziativa della P.A. e va tenuta distinta dall’annullamento su ricorso amministrativo e dall’annullamento in sede di controllo. Il potere d’annullamento d’ufficio è un potere generale della P.A. e non occorre una espressa previsione di legge per il suo esercizio.

Conseguenza dell’efficacia retroattiva dell’annullamento d’ufficio è che vengono meno anche gli effetti dell’atto annullato.
L’unico limite che incontrerebbe la retroattività è quella del fatto compiuto per cui non potrebbero essere demoliti gli effetti irreversibili già integralmente realizzati prima della demolizione dell’atto stesso (come ad esempio nel caso dell’annullamento di una nomina di un dipendente giacché non potranno essere recuperati gli emolumenti da esso percepiti).
Per cui l’annullamento d’ufficio viene disposto tramite l’emanazione di un provvedimento finalizzato all’eliminazione di un atto a carico del quale siano emersi profili di illegittimità, da valutarsi alla stregua dell’art. 21 octies e di conseguenza comporta la rimozione ex tunc dal mondo giuridico degli effetti prodotti dall’atto invalido.
Se si ammettesse l’annullamento ex nunc ci si confonderebbe con il potere di revoca i cui effetti sono espressamente considerati dalla legge irretroattivi, poiché nella revoca l’effetto ex nunc è giustificato dalla originaria legittimità dell’atto. (rinvio).

Il comma 2 dell’art. 21nonies fa salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole

 

 


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