AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Con il termine autorià dipendenti si indica una serie di poteri pubblicicaratterizzati da uno specifico grado di indipendneza dal potere politico, da un elevato livello di competenze tecniche. Istituitite dal legisaltore in base a contigenti esigenze di indipendenza e neutralità.

In Italia l'inizio del fenomeno è avvenuto con l'istituzione ad opera della L. 216/74 della CONSOB.

Le Autorità indipendenti sono sorte in Italia in assenza di un disegno  organico, in seguito a spinte eteronome e a difficoltà congiunturali. Concretamente esse oggi sono: la Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la Commissione di garanzia per l’attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Le Autorità indipendenti sono istituite in settori specifici e sensibili come l’emissione monetaria, i mercati finanziari, contratti ed imprese assicurative, antitrust, scioperi nei servizi pubblici essenziali, energia e gas, telecomunicazioni, lavori pubblici, riservatezza. Si tratta dunque di settori che richiedono un’elevata specializzazione


Perdurante assenza di una disciplina organica del del fenomeno che ha avuto riconoscimento solo in via indiretta da parte del legislatore:
- art. 1 c. 4 della L 59/97 "Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2: a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti“
- art 23 bis della L TAR: applicazione del rito speciale accelerato alle controversie evanti ad oggetto "i provvedimenti adottati da autorità amministrative indipendenti"  - oggi art. 119 cpa

Concorso della normativa europea.

L’Autorità che riceve dal diritto dell’Unione europea la legittimazione più forte è il Garante dei dati personali.  Infatti, il diritto di ogni individuo alla protezione dei dati personali è sancito da entrambi i Trattati38 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione,39 a cui il Trattato di Lisbona ha riconosciuto il rango di fonte primaria nell’ordinamento europeo (comunitario).  La c.d. Carta di Nizza, inoltre, garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare delle persone, protetto anche dall’art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, la quale, insieme alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, difende diritti che fanno parte dell’ordinamento dell’Unione «in quanto principi generali».

Trova legittimazione nel diritto dell’Unione anche l’Autorità garante della concorrenza, la cui legge istitutiva deve essere interpretata «in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità Europee»,54 è stata designata autorità nazionale competente in materia di concorrenza55 e, in questa veste, «intrattiene con gli organi delle Comunità Europee» i rapporti previsti dalla normativa europea.

Nel diritto europeo (comunitario) trovano fondamento anche le funzioni della Banca d’Italia.  Infatti, il Trattato sul funzionamento dell’Unione ne impone l’indipendenza laddove vieta alle banche centrali nazionali di sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo, nell’assolvimento dei loro doveri previsti dal diritto dell’Unione.

 

Alcune regole comuni in materia di riduzioni di spesa, reclutamento del personale, servizi in comune e immobili sono state dettate per un gruppo di autorità dall'art. 22 del DL 90/2014

La delega Madia (L 124/2015) ha delegato il governo a razionalizzare il "sistema delle Authorities" intervenedo sul trattamento economico dei component e dipendneti,sul finanziamento

Il problema della copertura costituzionale

Se si riconducono le Autorità nell’ambito della pubblica amministrazione, occorre domandarsi se possano conciliarsi con l’art. 95, primo comma, Cost., che, assegnando al Presidente del Consiglio il compito di mantenere «la unità di indirizzo politico e amministrativo» e prevedendo la responsabilità dei ministri per gli atti dei «loro» dicasteri, collega l’indirizzo politico e quello amministrativo «con evidente strumentalità del secondo al primo».

Infatti, nella forma di governo italiana, secondo la lettura che ne ha dato la giurisprudenza costituzionale, Parlamento e Governo concorrono a determinare l’indirizzo politico dello Stato, la cui attuazione è assicurata «dalla responsabilità collegiale e dalla responsabilità individuale contemplate dall'art. 95 della Costituzione» per il Presidente del Consiglio e per i Ministri, che può essere fatta valere attraverso la sfiducia.

All’unità d’indirizzo politico e amministrativo sono ricondotti anche gli altri organi dell’amministrazione: la Corte, per esempio, ha escluso la legittimazione autonoma del Prefetto nel giudizio per conflitto di attribuzione, perché il potere esecutivo, cui questo appartiene, ha carattere accentrato e, in virtù dell'art. 95 Cost., vede al suo vertice il Consiglio dei Ministri ́(Corte cost., ord. n. 38 del 1986).

La ratio del principio di responsabilità governativa non riguarderebbe quelle funzioni neutrali quali quelle svolte dalle autorità indipendenti, prive delle caratteristiche della gestione dell'interesse pubblico in rapporto alle direttive governative. Secondo tale tesi, le autorità amministrative non amministrano nels enso tradizionale, ma controllano, regolano e sanzionano senza esercizio del potere discrezionale amministrativo.

Secondo altra tesi, il fondamento delle autorità andrebbe rinvenuto nel procedimento partecipativo, inteso non come semplice forma di razionalizzazione delle decisioni, ma come strumento della partecipazione dei soggetti interessati. In assenza di responsabilità e di soggesione nei confronti del Governo, l'indipendenza e neutralità dellle Autorità puo' trovare un fondamento dal basso, a condizione ce siano assicurate le garanzie del giusto procedimento e che il controllo avvenga poi in sede giurisdizionale

La natura giuridica

Natura pubblicistica

Prevalente la tesi che nega la natura giurisdizionale o di tipo quasi-judical alle Autorità indipendenti con la conseguente sottoposizione della loro attività al sindacato giurisdizionale.

Da considerare nell'alveo della PA o da assimilare al potere giudiziario?

Sul punto Cass. 7341/2002. Con tale pronuncia la Suprema Corte -sciogliendo autorevolmente un dubbio che aveva dato luogo a contrastanti decisioni a livello di merito- ha precisato che "il ricorso al giudice ordinario in opposizione al provvedimento del Garante non può essere inteso che come primo rimedio giurisdizionale a disposizione del soggetto che si pretende leso dall'atto del Garante". Pertanto l'Autorità può partecipare al giudizio di impugnativa di un proprio atto quale che sia stato il procedimento che lo ha preceduto per far valere davanti al giudice lo stesso interesse pubblico a tutela del quale l'Autorità agisce“. La Corte sostiene che nel nostro ordinamento L'ordinamento giuridico non conosce un "tertium genus" tra amministrazione e giurisdizione, alle quali la Costituzione riserva rispettivamente gli art. 111 e 97. “Ciò premesso va osservato che l'art. 102 della Costituzione stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Quindi al secondo comma vieta l'istituzione di giudici speciali e straordinari.
È noto, provenendo dalla più accreditata dottrina cui il collegio aderisce, che non si istituisce un giudice speciale solo con la attribuzione ad organo pubblico di un procedimento speciale. È noto anche, ed il collegio condivide anche questa impostazione, che si considera giudice quel soggetto pubblico che esercitando quel tipico procedimento che è il processo giudiziario dà luogo ad una decisione su diritti suscettibile di assurgere alla definitività del giudicato, al di fuori di qualunque altro controllo da parte di altro e diverso organo o potere dello Stato.
Non è dunque decisiva la considerazione dell'oggetto del decidere, giacché anche alle pubbliche amministrazioni è dato di provvedere su diritti in forme che la dottrina definisce giustiziali, e parimenti non è decisiva la considerazione dell'interesse pubblico costituente il riferimento fondamentale del giudice, perché in via di principio la P.A. provvede per l'appunto in considerazione di un interesse pubblico generale, la cui forza talvolta attenua la stessa protezione della posizione soggettiva, che degrada ad interesse legittimo.
Quanto alla struttura particolare del procedimento seguito dall'organo va osservato che a partire della legge n. 241 del 1990 l'ordinamento giuridico ha impresso alla attività della P.A. una svolta decisiva, attenuando progressivamente la storica caratterizzazione autoritativa del procedimento che sfocia in un provvedimento, per favorire il più ampio grado di partecipazione del soggetto interessato alla formazione del medesimo. Ciò talvolta a mezzo di un vero e proprio contraddittorio, analogo per forza di cose a quello giudiziario che ne costituisce il modello, in coerenza con una lettura oramai dominante dell'art. 97 della Costituzione e dunque delle finalità di buon andamento e di imparzialità della amministrazione.
È noto infatti, come afferma la migliore dottrina, che tra le funzioni del procedimento amministrativo vi è quella di far emergere con chiarezza il punto di contrasto tra il privato e la PA, cosicché anche il controllo giudiziario eventuale possa risultare perspicuo.
In tale ottica pertanto la diffusa tendenza alla introduzione nel procedimento amministrativo di momenti di partecipazione effettiva da parte degli interessati al suo esito che consentono alla PA di apprezzare tutti gli interessi in gioco, fa si che l'uso di tali tecniche non significhi abbandono del procedimento in favore del processo. Ma piuttosto che l'obbligo di imparzialità, il quale richiede nella applicazione della legge la consapevolezza di tutte le posizioni tutelate, ancorché spettanti al soggetto sottoposto alla autoritarietà del provvedimento da emanare, viene realizzato anzitutto con l'articolazione del procedimento. In questo senso dire che la PA, ovvero una particolare P.A., è terza, vuol dire che essa ancorché provveda soddisfare l'interesse pubblico di cui è esponente, qualificando con gli effetti dell'atto amministrativo posizioni di parti anche contrapposte e da essa considerate in contraddittorio, fa uso del principio di imparzialità.
Risulta pertanto decisivo, in adesione alla dominante dottrina, ad escludere la natura giurisdizionale, o paragiurisdizionale, se con tale termine si intende richiamare la predetta fonte giudiziaria del provvedimento, la sottoposizione della decisione dell'organo pubblico, comunque adottata, al vaglio di un giudice nei termini della domanda introduttiva del giudizio di controllo. Giacché essa fa desumere che il potere di attuare la legge a tali organi affidato non è comunque definitivo“.

La neutralità e l'indipendenza

La neutralità (cioè indifferenza riseptto agli interessi in gioco) si distingue dall'imparzialità (che l'art. 97 cost sancisce per intera PA) ed è la ragione della creazione delle autorità indipendneti le cui funzioni sono quelle di CONTROLLO, REGOLAZIONE e SANZIONE.

L'indipendenza di cui devono godere le autorità è assicurata tramite l'autonomia organizzatoria, contabile e finanziaria, garaznie di cui dodono i componenti.

Le funzioni delle autorità indipendenti

Funzioni amministrative

Tra queste figurano poteri immediatamente incidenti sui terzi, quali quelli sanzionatori o inibitori.

Detta funzione viene svolta sulla base dell'eserciio della cd. discrezionalità tecnica.

Funzioni contenziose

Correlate a situazioni giuridiche di tipo bilaterale orizzontale intercorrenti tra soggetti privati, rispetto alle quali ruole dell'Autorità è quello di arbitro.

Le funzioni regolatorie

Attribuzione alle Autorità di poteri di scelta non legislativamente predeterminati.

La delega dei poteri normativi e principio di legalità. Per parte della dottrina alla critica di mancanza di legalità sostanziale fa rilevare che la legittimazione deriva dalle garanzie procedimentali e dall'applicazione del giusto procedimento (legalità procedurale)

Le regole procedimentali e la giurisprudenza della CEDU

Le regole della L 241/90 come garanzie minime nei procedimenti che si svolgono davanti alle singole Autorità.

Partecipazione al procedimento e obbligo di motivazione

Ai procedimenti regolatori condotti dalle Autorità indipendenti non si applicano le regole generali dell'azione amministrativa che escludono dall'obbligo di motivazione e dall'ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali (art. 3 e 13, l. n. 241 del 1990). L'esercizio di poteri regolatori da parte di Autorità, poste al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri e al di fuori del criterio di responsabilità delineato dall'art. 95, cost., è giustificato anche in base all'esistenza di un procedimento partecipativo, inteso come strumento della partecipazione dei soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture rappresentative. In assenza di responsabilità e di soggezione nei confronti del Governo, l'indipendenza e la neutralità delle Autorità può trovare un fondamento dal basso, a condizione che siano assicurate le garanzie del giusto procedimento e che il controllo avvenga poi in sede giurisdizionale (CdS 2201/2006 - CdS 7972/2006).

Giusto procediemento e CEDU

La necessità di un effetttivo contraddittorio nei procedimenti sanzionatori condotti dalle Autorità Indipendenti deriva anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sul punto si veda CEDU, 4 marzo 2014 n. 18640, Grande Stevens e altri c. ITALIA, per la quale:

139. Il rispetto dell'articolo 6 della Convenzione non esclude dunque che in un procedimento di natura amministrativa, una «pena» sia imposta in primo luogo da un'autorità amministrativa. Esso presuppone, tuttavia, che la decisione di un'autorità amministrativa che non soddisfi essa stessa le condizioni dell'articolo 6 sia successivamente sottoposta al controllo di un organo giudiziario dotato di piena giurisdizione (Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro e Pfarrmeier c. Austria, sentenze del 23 ottobre 1995, rispettivamente §§ 34, 37, 42 e 39, 41 e 38, serie A nn. 328 A-C e 329 A C). Fra le caratteristiche di un organo giudiziario dotato di piena giurisdizione figura il potere di riformare qualsiasi punto, in fatto come in diritto, della decisione impugnata, resa dall'organo inferiore. In particolare esso deve avere competenza per esaminare tutte le pertinenti questioni di fatto e di diritto che si pongono nella controversia di cui si trova investito (Chevrol c. Francia, n. 49636/99, § 77, CEDU 2003-III; Silvester’s Horeca Service c. Belgio, n. 47650/99, § 27, 4 marzo 2004; e Menarini Diagnostics S.r.l., sopra citata, § 59).

140. Nel caso di specie i ricorrenti hanno avuto la possibilità, di cui si sono avvalsi, di contestare le sanzioni inflitte dalla CONSOB dinanzi alla corte d'appello di Torino e di ricorrere per cassazione avverso le sentenze emesse da quest'ultima. Resta da stabilire se queste due autorità giudiziarie fossero «organi giudiziari dotati di piena giurisdizione» ai sensi della giurisprudenza della Corte.

Cons. St. 1596/2015. Procedimenti sanzionatori innanzi alle autorità e compatibilità con art. 6 CEDU

La tutela giurisdizionale nei confronti degli atti delle autorità indipendenti. Il sindacato esercitato dal giudice amministrativo

Prevalente la tesi che nega la natura giurisdizionale o di tipo quasi-judical alle Autorità indipendenti con la conseguente sottoposizione della loro attività al sindacato giurisdizionale.

Art. 133 c.1 lett l: Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorita' istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 2012, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 4/7/2012, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010".

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/4/2014, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia".

Lo sviluppo evolutivo della giurisprudenza amministrativa dal sindacato debole (CdS 2199/2002) a quello forte (CdS 926/2004) ed a quello forte, pieno ed effettivo (CdS 597/2008).
Da ultimo la ha stabilito che Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità (come nel caso della definizione di mercato rilevante nell'accertamento di intese restrittive della concorrenza), nel qual caso il sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell' Autorità Garante.

 

Di recente il giudice amministrativo ha ribadito che il sindaco sulla discrezionalità tecnica dell'Autorità è pieno e particolarmente penetrante.
CdS 2947/2016 Il Giudice Amministrativo, in relazione ai provvedimenti dell'AGCM, esercita un sindacato di legittimità, che non si estende al merito, salvo per quanto attiene al profilo sanzionatorio: pertanto deve valutare i fatti, onde acclarare se la ricostruzione di essi operata dall'Autorità risulti immune da travisamenti e vizi logici, e accertare che le disposizioni giuridiche siano state correttamente individuate, interpretate e applicate. Laddove residuino margini di opinabilità in relazione ai concetti indeterminati, il Giudice Amministrativo non può comunque sostituirsi all'AGCM nella definizione del mercato rilevante se questa sia attendibile secondo la scienza economica e immune da vizi di travisamento dei fatti, da vizi logici e da vizi di violazione di legge (D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, n. 12933 del 2015).

 

L'impugnazione delle sanzioni

Art. 134 CPA Materie di giurisdizione estesa al merito

1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorita' amministrative indipendenti e quelle previste dall'articolo 123;
d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161.

La norma attributica della giurisdizione al GA sulle sanzioni irrogate dall'Autorità (ad eccezione del garante della privacy) è l'art. 133 del cpa

Il giudice amministrativo, in relazione ai provvedimenti dell'Agcm, esercita un sindacato di legittimità, che non si estende al merito, salvo per quanto attiene al profilo sanzionatorio: pertanto, egli deve valutare i fatti, onde acclarare se la ricostruzione di essi operata dall'Agcm sia immune da travisamenti e vizi logici, e accertare che le disposizioni giuridiche siano state correttamente individuate, interpretate e applicate. Laddove residuino margini di opinabilità in relazione ai concetti indeterminati (quale è il concetto di "mercato rilevante"), il g.a. non può comunque sostituirsi all'Agcm nella definizione del concetto indeterminato medesimo (Cds 896/2011) .

Orbene, l’esercizio del sindacato giurisdizionale di merito, che sfocia nella modificazione dell’entità della sanzione in sostituzione della correlativa determinazione dell’Autorità, si risolve nell’adozione di una sentenza ad efficacia costitutiva, a completamento della fattispecie sostanziale, con riferimento al quantum della sanzione quale rideterminata in sede giudiziale (fermo restando l’an, nella specie confermato (CdS 289/2016).

Il controllo giurisdizionale sull'attività di vigilanza

Art. 133 c.1 lett c) cpa

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonche' afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita';

Le azioni risarciorie per omessa vigilanza restano affidate alla giurisdizione dell'AGO


Cassazione civile, sez. un., 29/07/2005, n. 15916

La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da risparmiatori nei confronti della Consob per violazione degli obblighi di vigilanza sul mercato mobiliare è devoluta al g.o., non rientrando tra le controversie in materia di pubblici servizi attribuite alla giurisdizione esclusiva del g.a. dall'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo introdotto dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205 - quale risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 - in quanto detta giurisdizione esclusiva presuppone che la p.a. agisca esercitando il suo potere autoritativo, ovvero avvalendosi della facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del predetto potere. A differenza, infatti, di quanto avviene rispetto ai "soggetti abilitati" - nei cui confronti l'Autorità di vigilanza esercita una serie di "poteri" diretti ad assicurare che i loro comportamenti siano "trasparenti e corretti" e la loro gestione sia "sana e prudente" (art. 5 e 91 d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58), onde le posizioni di tali soggetti nei confronti dell'Autorità si configurano, in linea di massima, come interessi legittimi - la Consob non esercita alcun "potere" sui risparmiatori, trattandosi dei soggetti che essa è tenuta a tutelare, con la conseguenza che la posizione di questi ultimi nei confronti dell'Autorità di vigilanza assume la consistenza del diritto soggettivo: diritto che - proprio perché non collegato ad alcuna relazione di potere con la p.a. - deve essere tutelato, in caso di violazione, innanzi al g.o., e ciò tanto più quando (come nel caso di specie) l'azione proposta trovi il suo fondamento in un preteso "comportamento" illecito della p.a. e sia diretta a conseguire il risarcimento dei danni subiti. (Fattispecie relativa ad azione risarcitoria proposta dal curatore del fallimento di un agente di cambio e da un creditore ammesso al passivo fallimentare).

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

Sindacato sui porvvedimenti negativi dell'autorità

Controinteressati (consumatori o imprese concorrenti)

 

La legittimazione a proporre ricorso da parte delle Autorità. La legittimazione processuale del'AGCOM ex art 21 bis L 287/1990. In particolare decorrenza del termine di impugnazione e fase precontenziosa

Art. 21 bis c.1. L. 287/1990 (introdotto dal DL 20172011) in base al quale

(( (Poteri dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorita' puo' presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.))

Ai giudizi si applica la disciplina dettata dall'art. 119 cpa

 

Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2014, n. 2246

Ai sensi dell'art. 21 bis, l. 10 ottobre 1990 n. 287, aggiunto dall'art. 35 comma 1 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, il potere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti amministrativi da essa ritenuti lesivi della libertà di concorrenza e mercato deve essere necessariamente preceduto, a pena di inammissibilità, da una fase precontenziosa caratterizzata dall'emanazione, da parte sua, di un parere motivato rivolto alla p.a. nel quale sono segnalate le violazioni riscontrate e indicati i rimedi per eliminarli e ripristinare il corretto funzionamento della concorrenza e del mercato; la funzione di detto parere motivato è duplice: sollecitare la p.a. a rivedere le proprie determinazioni e a conformarsi agli indirizzi dell'Autorità, mediante uno speciale esercizio del potere di autotutela giustificato dalla particolare rilevanza dell'interesse pubblico in gioco, in tal modo auspicando che la tutela di quest'ultimo sia assicurata innanzitutto all'interno della stessa p.a. e restando il ricorso all'Autorità giudiziaria amministrativa "extrema ratio", non essendo l'Autorità dotata di poteri coercitivi nei confronti dell' amministrazione pubblica; d'altro canto, la fase precontenziosa e il relativo parere, in coerenza con i principi comunitari, sono stati ragionevolmente concepiti anche come significativo strumento di deflazione del contenzioso, potendo ammettersi che il legislatore guardi con disfavore le situazioni in cui due soggetti pubblici si rivolgano direttamente ed esclusivamente al giudice per la tutela di un interesse pubblico.

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; sentenza 28 gennaio 2016

L’esame dell’appello incidentale, proposto dalla parte vittoriosa nel merito su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole, va effettuato solo se l’appello princi­pale è ritenuto fondato.

Nel processo amministrativo la notifica di un ricorso a un’amministrazione statale è nulla se non è effettuata presso l’avvocatura dello Stato e la rinnovazione della notifica con lo strumento dei motivi aggiunti non preclude la decadenza.

Ai sensi dell’art. 21 bis l. 287/90, il ricorso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato al giudice ammi­nistrativo, contro atti che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato, deve essere preceduto, a pena d’inammissibilità, da un parere motivato diretto all’amministrazione interessata.

Il termine di trenta giorni per l’impugnazione del provvedimento ritenuto anticoncorrenziale da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’art. 21 bis l. 287/90 decorre
o dalla comunicazione dell’atto definitivo di non conformazione
o, in caso di inerzia dell’amministrazione interessata, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione del parere motivato (nella specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’inosservanza di tale disposizione non ammettesse la rimessione in termini per errore scusabile).

 

 

 

 

 

 

 


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