FONTI NORMATIVE COMUNITARIE
Il quadro costituzionale deve essere integrato con i principi dell'unione europea, sanciti dal trattato di Roma (stipulato nel 1950) e dal diritto comunitario derivato (direttive, regolaementi e sentenze della corte di Giustizia CE).
Le disposizioni del Trattato sull’UE e del Trattato sul funzionamento dell’UE, approvati nel 2007 a Lisbona, ed entrati in vigore il 1° dicembre 2009, modificano profondamente l’ordine giuridico europeo nelle sue componenti essenziali, stabilendo in particolare una serie di norme che fanno riferimento all’amministrazione europea, ma in rapporto di continuità con le riforme introdotte dal Trattato di Maastricht (1992). Quelle riforme sono importanti per i contenuti, ma anche per il procedimento seguito. Alla modificazione dell’ordinamento cost. dell’ente al quale gli Stati hanno concordato di aderire, infatti, è corrisposto l’adeguamento delle costituzioni nazionali, nell’arco di un decennio.
Sono state subito coinvolte in questo processo di trasformazione la Costituzione francese e la Legge fondamentale tedesca: nel primo caso, è stato consentito il trasferimento di "alcune competenze" all’Unione; nell’altro, si è fatto riferimento, in modo più esplicito, al trasferimento di "diritti di sovranità".È una formulazione simile a quella dell’art. 11 della Cost. italiana, sul quale la giurisprudenza costituzionale ha costantemente fondato l’adesione alle Comunità europee e, in seguito, all’Unione. Quel fondamento è stato rafforzato e precisato nel quadro della riforma costituzionale del 2001.
In base all’art. 117, infatti, “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (sia pattizio che consuetudinario)” Il riferimento all’ordinamento comunitario, assume un preciso significato sul piano giuridico. Include, cioè, i principi che la Corte di giustizia ha forgiato, primi tra tutti quelli dell’effetto diretto e della supremazia.
I TRATTATI
Si collocano in posizione di vertice tra le fonti del diritto
A norma dell'art 263 del TFUE: " la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per ... violazione dei trattati"
I trattati sono conclusi nelle forme di un accordo internazionale e presentano tratti propri delle norme costituzionali.
EFFETTI DEI TRATTATIProducono effetti direttamente negli ordinamenti statali. Ha chiarito il Cons. di St. 4756/2013 che “I trattati costitutivi delle Comunità europee non sono, infatti, comuni accordi internazionali, in forza dei quali gli stati contraenti si impegnano a rispettare specifiche obbligazioni reciproche, ma rappresentano gli atti costitutivi di un nuovo ordinamento, i cui atti normativi sono validi ed efficaci negli ordinamenti dei singoli stati membri indipendentemente da norme interne di recepimento. Il c.d. primato del diritto comunitario si sostanzia, infatti, nella prevalenza di quest'ultimo sulle norme interne con esso contrastanti, sia precedenti che successive, qualunque sia il rango, anche costituzionale. Ne deriva che tutti i principi affermati nei Trattati istitutivi delle Comunità europee trovano applicazione e il giudice ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario, disapplicando eventualmente la norma interna con esso configgente. "
Effetti verticali. Sit. giuridiche attive azionabili nei confronti degli Stati membri
Effetti orizzontali. il cittadino puo'invocare la norma nei confronti di un altro soggettoI TRATTATI COSTITUISCONO LA BASE GIURIDICA DEL C.D. DIRITTO EUROUNITARIO DERIVATO
IL DIRITTO DERIVATO DELL'UNIONE EUROPEA
REGOLAMENTI COMUNITARIART. 288 PAR. 2 TFUE: Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Proprio per la portata generale non puo' essere impugnato da soggetti giuridici diversi dalle istituzioni, salvo che riguardi individualmente persone fisiche o giuridicheLA DECISIONE
Si distingue dai regolaemnti perchè la decisione è sempre diretta a soggetti determinati e quindi impegnabile dai destinatari
LA DIRETTIVA
Ha come destinatari gli Stati membri e vincola gli stessi per il risultato da raggiungere, richiedendo un atto di recepimento
tuttavia ove la direttiva imponga degli obblighi di non fare (cd obblighi stand still) questi sono automaticamente operanti (DIRETTIVE SEF EXECUTING). Sul punto il Cons. di St. 2097/2010 ha ribadto il principio secondo cui non possono considerarsi self executing le direttive comunitarie le quali, ancorché in modo dettagliato, introducono un nuovo istituto nell'ordinamento degli Stati membri, dovendo questo necessariamente essere recepito e disciplinato dal legislatore interno (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2009, nr. 3333).
Effetti diretti delle direttive non recepite.
E' esclusa la possibilità di riconoscere effetti diretti orizzontali ( a differenza del riconoscimento degli effetti diretti verticali) (cfr caso Faccini Dori - C Giust. C 91/92 - 1994).
Quanto detto è temperato dal principio dell'effetto utile, in forza del quale anche prima della loro attuazione all'interno degli stati membri, le norme delle direttive esplicano una particolare efficacia, consistente nel non permettere agli Stati di contravvenire agli impegni presi in sede di elaborazione dell'atto da recepire.Nella piu' recente giurisprudenza europea sembra prospettarsi la distinzione "effetti diretti orizzontali delle direttive non recepite" o "effetto sostituzione" tuttora esclusi dalla Corte UE
ed "efffetti di esclusione delle norme interne difformi" implicanti l'obbligo del giudice nazionale e della PA di disapplicare le norme interne non conformi alle direttive comunitarie anche qualora le stesse non siano in grado di esplicare effetti diretti.
La giurisprudenza nazionale ha a volte temperato il dicieto di efficacia orizzontale delle direttive rimaste inattuate (qualora la disposizione imperativa contraria alla direttiva limiti l'autonomia negoziale per la realizzazione di interessi di cui è titolare direllamente la PA in quanto ente esponenziale di interessi collettivi. In tal caso la norma puo' essere disapplicata senza contravvenire al principio dell'efficacia esclusivamente vericale delle direttive comuniatrie"
DIRITTO DEL PROVATO AL RISARCIMENTO PER MANCA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
SI RIPORTA CONS. ST. 1508/2014 in base alla quale .... – al fine di assicurare la massima effettività del diritto dell'Unione europea – la Corte di Giustizia U.e. abbia costantemente affermato la risarcibilità degli interessi lesi per violazioni del diritto comunitario, alle seguenti condizioni:
1) preordinazione della norma giuridica comunitaria al conferimento di diritti a singoli soggetti;
2) sufficiente prova di una intervenuta violazione "grave e manifesta" della norma, individuata in base ad indici rivelatori da valutare caso per caso, applicando la disciplina nazionale in materia di responsabilità dello Stato;
3) esistenza di un nesso causale diretto tra detta violazione ed il danno subìto dai soggetti in questione (cfr. in tal senso Cons. St., sez. IV, sent. 31 gennaio 2012 n. 482; Corte Giust. C.e., sent. 19 novembre 1991, C-6/90 e C-9/90 Francovich, 5.3.1996, C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pecheur e Factortame, 23.5.1996, C-5/94, Hedley Lomas, 8.101996, C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer).
La medesima Corte ha anche affermato che "il diritto comunitario non osta a che la responsabilità gravante su un ente di diritto pubblico di risarcire i danni provocati ai singoli, da provvedimenti da esso adottati in violazione del diritto comunitario, possa sorgere in aggiunta a quella dello Stato membro stesso" (cfr. Corte di Giustizia, sent. 4 luglio 2000, causa 424/1997, Haim; nonché, in tema di disapplicazione della normativa interna da parte dell'amministrazione, in presenza di norme del Trattato o di direttive – cosiddette self executing – dal contenuto chiaro e direttamente precettivo: cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 2 febbraio 2001 n. 430).
I profili di responsabilità per colpa dell'amministrazione, elaborati dalla giurisprudenza italiana dopo le citate due sentenze della Cassazione civile a sezioni unite n. 500 e n. 501 del 1999, trovano sostanziale rispondenza nel diritto comunitario (salve questioni non direttamente rilevanti nel caso di specie, quanto piuttosto in materia di appalti: cfr. Corte di Giustizia, sent. 30 settembre 2010, C-314/09, Graz Stadt).
Si pongono tuttavia per l'interprete, di volta in volta, delicati problemi di coordinamento, con particolare riguardo alle materie di competenza concorrente fra Stati membri e U.e., essendo rimessa ai primi la qualificazione delle situazioni soggettive protette, ma fermo restando il principio secondo cui il grado di tutela non può essere inferiore a quello assicurato ad altre situazioni soggettive di rilievo comunitario (principio di equivalenza); detta tutela, inoltre, deve essere effettiva, ovvero piena, completa, non impossibile, non eccessivamente difficile né troppo onerosa ed infine assicurata entro un ragionevole lasso di tempo (giurisprudenza costante: cfr. in particolare Corte di Giustizia, sent. 17 settembre 1997, causa 54/1996, Dorsch Consult).
RACCOMANDAZIONI E PARERI
Atti non vincolanti
PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Destinati a fungere da parametro di valutazione della legittimità degli atti delle istituzioni e criteriodi interpretazione
Frutto dell'elaborazione giurisprudenziale. In merito il cons. di stato sent. 1020/2014 richiama il princio per il quale "l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (ex aliis Cass. civ. Sez. V, 11-12-2012, n. 22577) dal che si è fatto conseguire che (Cass. civ. Sez. lavoro, 21-12-2009, n. 26897)"il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. ".
La giurisprudenza ha riconosciuto come principi generali dell'UNIONE:
RAPPORTI TRA PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI DEL TRATTATO ISITUTUTIVO
- p di sussidiarietà, coerenza delle azioni comunitarie, non discriminazione;
- p. di proporzionalità;
- diritto di proprietà e la libertà di esercizio delle attività professionaliPer un primo orientamaento: L'art. 263 TFUE riconosce nel trattato la fonte prevalente (rispetto ai principi generali), ancorchè entrambi rappresentano il parametro di verifica della legittimità di norma di diritto derivato, ma al Trattato è riconsociuto posizione dominante.
Per un secondo orientamento i principi generali sono equiparabili alle norme primarie ed ai Trattati (AArt. 2 TUEF; ART. 6 par 3 TUEF)
Il contrastato rapporto tra diritto dell'unione europea e diritto interno.
CONCEZIONE MONISTA
L'EVOLUZIONE NELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Corte di giustizia Costa c/Enel C 6-64. L'ordinamento europeo si configura come integrato nell'ordinamento giuridico degli stati membri.Corte cost. 14/64. equiordinazione tra i due ordinamenti
Corte Cost 183/1973. Obblgo di sollevare la questione di costituzionalità (primazia con sindacato accentrato)
Sent Granital 170/9184. Disapplicazione da parte del G.O. (primazia con sindacato diffuso). Due sistemi distinti. Teoria dei controlimiti (il diritto unionale prevale su quello interno ma cede rispetto ai principi supremi e ai diritti inviolabili
Corte Cost 384/1994. Sindacato della corte sulle L. regionali
Corte Cost. 103/2008. Apertura alla concezione monista
Responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'UE.
Cass SSUU 9147/2009. Adesione alla teoria dualista. La mancata trasposizione è antigiuridica soltanto nell'ordinamento UE
Cass 10813/2011. Chiarimenti
L 183/2011 art. 4/43. Il regime della prescrizione (art. 2947)
Corte Cass. 4538/2012. La condotta dello stato di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla direttiva è da qulificarsi antigiuridica nell'ordinamento comunitario, ma non anche alla strgua dell'ordinemento interno
Corte Cost. 28/2010. opzione per la teroria monista
Responsabilità dello Stato per mancato rispetto del diritto europeo da parte del giudice nazionale
L 18/2015 ha modificato la L 117/88 relativa alla responsabilità dei magistrati ricomprendendo nella categoria della colpa grave:
- travisamento del fatto e delle prove;
- violazione manifesta della legge o del diritto dell'UE
Il Governo presenta alle Camere, entro il 31 gennaio di ogni anno, il disegno di legge comunitaria
esaminato insieme alla relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE, nell'ambito di una sorta di "sessione europea". Con l'annuale legge comunitaria si provvede al recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano e a dare attuazione ad ogni altro atto giuridico dell'Unione europea, nonché alle pronunce delle giurisdizioni comunitarie.E' possibile inoltre l'adozione - da parte del Consiglio dei ministri - di provvedimenti ad hoc, anche urgenti, necessari a dare attuazione ad atti normativi e sentenze degli organi comunitari, nonché il ricorso a specifici progetti di legge, per direttive di particolare complessità.Il regolamento della Camera dispone che la Commissione politiche dell'UE esprima parere sui profili di compatibilità comunitaria di tutti i progetti di legge che contengano disposizioni rilevanti sotto il profilo della normativa europeaAnche le Commissioni di merito sono tenute a prendere in considerazione, nell'ambito della istruttoria legislativa, la compatibilità della disciplina proposta con la normativa dell'UE.
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