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DLGS. 50/2016

Attivita' di committenza ausiliarie (ART 39)

Si tratta delle attività di di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), ossia le attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle attivita' di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

che possono essere affidate soltanto alle centrali di committenza di cui all'articolo 38, ossia alle centrali di committenza qualificate.(art. 39 c.1)

In alternativa, qualora la stazione appaltante decida di avvalersi per le attività ausiliari di un soggetto diverso dalle centrali di committenza qualificate, potrà farlo a condizione che indichi una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del prestatore dei serivzi e con eccezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, che consiste nella gestione delle rpocedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata (art. 39 c.2)

 

 

 

 

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