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DLGS. 50/2016

Premessa (ART 38)

La qualificazione è stata prevista dalla legge delega 11/2016   art. 1 lett cc).
La qualificazione consegue all'iscrizione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza in un apposito elenco detenuto dall'ANAC.
Solo i soggetti iscritti sono ipso iure   ritenuti qualificati e quindi abilitati dall'ordinamento a gestire dare pubbliche.

Chi non figura non potrà svolgere alcuna gara al di sopra dei tetti fissati dal legislatore (€ 40.000 per servizi ed € 150.000 per lavori) ma dovrà ricorrere ad aggregazioni di cui all'art. 37

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione (ART 38 c. 1,3, 5)

La qualificazione e' conseguita in rapporto agli ambiti di attivita', ai bacini territoriali, alla tipologia e complessita' del contratto e per fasce d'importo.

Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo:
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
- CONSIP S.p.a.,
- INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.,
- i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- le città metropolitane

La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti tre ambiti (che rappresentano gli step di un aprocedura pubblica):
a) capacita' di programmazione e progettazione;
b) capacita' di affidamento;
c) capacita' di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. (art. 38 c.1, 3)

La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni, allo spirare del quale dovrà essere effettuata apposita richiesta all'ANAC per permanere nell'elenco.
La qualificazione puo' essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante (art. 38 c.5).

Requisiti per il conferimento della qualificazione (ART 38 c. 2,4, 6, 10)

La fissazione dei requisiti  il cui possesso autorizza l'ANAC a disporre l'iscrizione della stazione appaltante  (odella centrale di committenza) nell'elenco delle amminsitrazioni qualificate è rimessa dalla legge alla normativa regolamentare (DPCM da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata).

Sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco in applicazione dei criteri di qualita', efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilita' delle attivita' e il relativo ambito territoriale.

Il decreto definisce, inoltre, le modalita' attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonche' la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

I requisiti tecnico organizzativi individuati con DPCM sono funzionali a far emergere le attitudini realtive al ciclo dell'appalto: programmazione, affidamento, esecuzione, e devono essere coerenti con i seguenti parametri,
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attivita' di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivita' indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b) requisiti premianti,
quali:
1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalita';
2) presenza di sistemi di gestione della qualita' conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3) disponibilita' di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilita' ambientale e sociale nell'attivita' di progettazione e affidamento.

6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attivita' ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresi', modalita' diversificate che tengano conto delle peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.

Qualificazione con riserva (ART 38 c. 7)

Con il provvedimento che fissa le modalità attuative del nuovo processo diq aulificazione, l'ANAC stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita' tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

Sanzione ANAC (ART 38 c. 8)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10, vale a dire i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter DL 179/2012.

Esclusioni (ART 38 c. 10)

Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

Per enti aggiudicatori, si rinvia all'art. 3 c.1 lett e) del codice per il qaule:

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla: 1) parte II del presente codice, gli enti che: 1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da 115 a 121; 1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu' attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente; 2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attivita' di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attivita', quali: 2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o piu' di tali soggetti; 2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma; 2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicita' e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

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