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DLGS. 50/2016

Forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 e lavori di importo inferiore a 150.000 euro (ART 37 C.1.)

Il c. 1 dell'art. 37 fissa le nuove regole in materia di comeptenza soggettiva a indire una procedura ad evidenza pubblica.

Assume rilevanza l'importo posto a base di gara.

Occorre procedere sulla base dell'importo:
A) forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
B) lavori di importo inferiore a 150.000 euro
entro queste soglie le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (clausola di salvezza), possono:
1) procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e di lavori;
2) procedere attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Entro questi importi non vi è bisogno che le amministrazioni aggiudicatrici siano dotate di qualificazione. Sono, pertanto, libere di:
- affidare secondo le forme previste dal codice;
- ricorrere a centrali di commitenza.

L'unico vincolo è rappresentato dall'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,

Forniture e servizi di importo superiore a 40.000 e lavori di importo superiore a 150.000 euro (ART 37 C.2, 3)

Per:
A) gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 eurol;
B) lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro
l
e stazioni appaltanti potanno:
1) procedere direttamente ed autonomamente soltanto se in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 e mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente (c.2);
In caso di indisponibilita' di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche,
2.1) le stazioni appaltanti operano affidandosi a centrali di committenza ovvero mediante aggregazione con una o piu' stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica (c. 3)
2.2) procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del codice.

La ratio è che per affidamenti di importo elevato, in difetto della professionalità ex art 38, al soggetto pubblico è dat la possibilità di ricorrere alle centrali di commitenza oppure aggregarsi.

Comune non capoluogo di provincia (ART 37 C.4, 5)

Qualora la  stazione appaltante e' un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto in mertio a:

-   forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 e lavori di importo inferiore a 150.000 euro (possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e di lavori ovvero procedere attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (ART 37 C.1.);
-   forniture e servizi di importo superiore a 40.000 e lavori di importo superiore a 150.000 euro (possibilità di procedere direttamente ed autonomamente soltanto se in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 e mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente(ART 37 C.2,primo periodo))

il comune non capoluogo di provincia puo' procedere secondo una delle seguenti modalita':

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Per favorire queste forme di aggregazione tra Comuni l'art. 37 c. 5 rimette ad un DPCM di individuare gli ambiti terriotirali di riferimento (ATO) in applicazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e di stabilire criteri e modalita' per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. Peratro, in caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.

Quindi i comuni non capoluogo per mantenere una propria autonomia sono obbligati ad unirsi, associarsi, o consorziarsi.

Caratteristiche (ART 37 C.6)

Le centrali di committenza possono essere semplici o qualificate ai sensi dell'articolo 38.

Funzioni (ART 37 C.7, 8)

Le centrali di committenza (semplici o qualificate) possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attivita' di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o piu' stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

Responsabilità (ART 37 C.9, 10, 11)

La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, e' responsabile del rispetto del presente codice per le attivita' ad essa direttamente imputabili.

La centrale di committenza che svolge esclusivamente attivita' di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e' tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne e' direttamente responsabile. - (art. 37 c.9)

Due o piu' stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido (art. 1392 cc) dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi' ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza, le cui funzioni sono quelle sancite dall'articolo 31. (art. 37 c.10)

Se la procedura di aggiudicazione non e' effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili (cioè in solido ) solo per le parti effettuate congiuntamente. Per tutte le altre parti da essa svolte autonomamente (cioè in proprio nome e per proprio conto), ciascuna stazione appaltante e' indivualemnte responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice (art. 37 c.11)

Scelta della centrale di committenza (ART 37 C.12, 13 )

Nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono con la massima libertà sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione

Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attivita' di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attivita' di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro e' effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e' ubicata la centrale di committenza.

Esclusioni (ART 37 C.14 )

Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121, cioè in un settore speciale. In presenza di queste due condizioni (enti aggiudicatari che dispongono appalti nei settori speciali) il soggeto pubblico gode di massima libertà nell'affidamento dei suoi appalti, non soggiacendo alla disciplina codicistica sui vincoli dia ggregazione della domanda.

 

 

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