CONTENZIOSO TRIBUTARIO -
giurisprudenza - |
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LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E' DOVUTA DAGLI ENTI LOCALI
EFFICACIA DEL GIUDICATO RELATIVO AD
ALTRI PERIODI D'IMPOSTA (Cass. sez. trib.
ord. 16 settembre 2010, n. 19615). La suprema corte conferma il
proprio consolidato orientamento circa l'estensione dell’effetto
dell’accertamento su un fatto compiuto da una sentenza passata in giudicato
anche ad altri periodi d’imposta... ......leggi GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: confermati i
limiti della giurisdizione (Cass. sez. trib.
5 agosto 2010, n. 18208). La facoltà concessa
all'amministrazione finanziaria di sospendere il pagamento
di un proprio debito nei confronti del
contribuente a garanzia di eventuali crediti
vantati a diverso titolo nei confronti di quest'ultimo, prevista dal R.D. 18
novembre 1923, n. 2440, art. 69, (cosiddetto "fermo
amministrativo") può essere esercitata nel corso del giudizio
di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della
pretesa restitutoria vantata dal contribuente, ma non nel
giudizio di ottemperanza alla
sentenza favorevole a quest'ultimo. Il giudizio
di ottemperanza, infatti, non
consente al giudice altro accertamento
che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si
chiede l'esecuzione, con la conseguenza che è inibito a quel giudice
prendere in esame. L'applicabilità della
compensazione civilistica, alla quale è
preordinato l'istituto del fermo amministrativo......leggi AUTOTUTELA: IL
MANCATO ESERCIZIO E' FONTE DI RESPONSABILITA' EX ART. 2043 c.c. (Cass. sez. III 19 gennaio 2010, n. 698) La responsabilità della P.A.
permane ed è innegabile qualora il provvedimento di autotutela non
venga tempestivamente adottato, al punto di costringere il
privato ad affrontare spese legali e d'altro
genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via
l'annullamento dell'atto ...leggi OMESSA DENUNCIA ICI. La sanzione si
applica per tutte le annualità d'imposta (Cass.sez. trib.
n. 14 aprile 2010 n. 8849) Qualora la dichiarazione
(o denuncia) sia stata omessa in relazione ad una annualità di imposta,
detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità successiva, sicchè la sanzione può essere evitata solo con la
presentazione di una denuncia valida anche ai fini della annualità è
considerata.....leggi |