CONTENZIOSO TRIBUTARIO - giurisprudenza -

 

 

 

 

 

 

LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E' DOVUTA DAGLI ENTI LOCALI

 

EFFICACIA DEL GIUDICATO RELATIVO AD ALTRI PERIODI D'IMPOSTA   (Cass. sez. trib. ord. 16 settembre 2010, n. 19615). La suprema corte conferma  il proprio consolidato orientamento circa l'estensione dell’effetto dell’accertamento su un fatto compiuto da una sentenza passata in giudicato anche ad altri periodi d’imposta... ......leggi

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: confermati i limiti della giurisdizione   (Cass. sez. trib. 5 agosto 2010, n. 18208). La   facoltà    concessa all'amministrazione finanziaria di sospendere il  pagamento  di  un  proprio debito nei confronti  del  contribuente  a  garanzia  di  eventuali  crediti vantati a diverso titolo nei confronti di quest'ultimo, prevista dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, (cosiddetto  "fermo  amministrativo")  può essere esercitata nel corso del giudizio di  cognizione  avente  ad  oggetto l'accertamento della pretesa restitutoria vantata dal contribuente,  ma  non nel giudizio di ottemperanza alla sentenza favorevole a quest'ultimo. Il giudizio  di  ottemperanza, infatti,  non   consente   al   giudice   altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza  di cui si chiede l'esecuzione, con la conseguenza che è inibito a quel  giudice prendere in esame. L'applicabilità   della  compensazione  civilistica,  alla quale  è  preordinato  l'istituto  del  fermo  amministrativo......leggi

AUTOTUTELA: IL MANCATO ESERCIZIO E' FONTE DI RESPONSABILITA' EX ART. 2043 c.c.  (Cass. sez. III 19 gennaio 2010, n. 698)

La responsabilità  della P.A. permane ed è innegabile qualora il provvedimento di autotutela non venga  tempestivamente  adottato, al punto di costringere il privato ad  affrontare  spese  legali  e  d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere  per  questa  via  l'annullamento dell'atto ...leggi

OMESSA DENUNCIA ICI. La sanzione si applica per tutte le annualità  d'imposta (Cass.sez. trib. n. 14 aprile 2010 n. 8849) Qualora la dichiarazione (o denuncia) sia stata omessa in relazione ad una annualità  di imposta, detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità  successiva, sicchè la sanzione può essere evitata solo con la presentazione di una denuncia valida anche ai fini della annualità è considerata.....leggi