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Per la Cassazione (sentenza n. 23052 del 14.12.2012) la tassa di concessione governativa è dovuta dagli EELL:

a) presupposto soggettivo alla tassazione

Posizione dei Comuni:

Con nota 17 luglio 2001 n. 44461 l'Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Lazio, ha affermato che "le pubbliche amministrazioni che sottoscrivono contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile non sono soggetti al pagamento della tassa sulle concessioni governative" in quanto essendo "lo Stato, titolare in campo amministrativo di ogni diritto o facoltà, non sembra necessitare di alcun atto amministrativo per poterli esercitare, con la conseguenza che, non avendo bisogno di alcuna licenza o documento sostitutivo per l'impiego dei telefoni cellulari, tali soggetti dovrebbero risultare non soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa in esame per mancanza del presupposto oggettivo di imposizione". L'equiparazione, a fini fiscali, degli enti pubblici alle amministrazioni dello Stato opera ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ex art.88) secondo cui sono esclusi dalle imposte dirette anche gli enti locali (comuni e province). Inoltre, il D.Lgs. 30.03.01 n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel 2° comma dell'art. 1 precisa che "Per amministrazione pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi ... le regioni, le province, i comuni". In tal senso anche Cass. sez. III 16 novembre 2005 n. 23084 per la quale "in tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., la disposizione di cui all'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, che prevede il decorso del termine dalla notificazione del titolo esecutivo prima che sia notificato il precetto, si applica anche agli enti locali, che possono essere ricondotti tra gli enti pubblici non economici, ai quali si riferisce la norma citata, che costituiscono una serie di enti definibile mediante tratti comuni anche agli enti locali". D'altronde le stesse agenzie fiscali benché Enti pubblici non economici sono esonerati dal pagamento della tassa di concessione governativa (Ris. AdE n. 44 del 12 febbraio 2008).

Cassazione

Non rilevano i riferimenti compiuti dai giudici di appello alle disposizioni del TUIR, che riguardano soltanto l'imposizione diretta, e all'art. 114 Cost., da cui non è dato ricavare alcun elemento che giustifichi una generale esenzione dei Comuni dall'imposizione fiscale dello Stato.

b) Ambito si applicazione dell'art. 21 della tariffa allegata al DPR. 641/72

Posizione dei Comuni:


L'art. 21 lett. b della Tariffa allegata al DPR. 641/72 prevede che la tassa è dovuta per "la licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del D.P.R. n. 29 marzo 1973 n. 156 )". Il D.Lgs. 259/03, recante il nuovo Codice delle Telecomunicazioni, con l'art. 3 ha stabilito la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica, essendo di preminente interesse generale, e con l'art. 218 ha abrogato l'art. 318 del D.P.R. 156/73 secondo cui, oggetto della tassazione, sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza e individuato per rivestire il carattere autorizzatorio della licenza. Venendo a mancare, contemporaneamente, il regime concessorio e l'art. 318, che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, l'imposizione di cui all'art. 21 della tariffa non risulta più applicabile (Sent. n. 68 del 10 novembre 2008, n. 664/09 del 19.10.2009 e n. 666/09 del 16.11.2009 della Comm. trib. prov. di Vicenza; Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza del 10 gennaio 2011 n.5).

Cassazione

Per la Cassazione l'imposizione di cui all'art. 21 della tariffa allegata al DPR. 641/72 non risulta più applicabile. L'art. 21 lett. b della Tariffa allegata al DPR. 641/72 prevede che la tassa è dovuta per "la licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del D.P.R. n. 29 marzo 1973 n. 156 )". Il D.Lgs. 259/03, recante il nuovo Codice delle Telecomunicazioni, con l'art. 3 ha stabilito la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica, essendo di preminente interesse generale, e con l'art. 218 ha abrogato l'art. 318 del D.P.R. 156/73 secondo cui, oggetto della tassazione, sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza e individuato per rivestire il carattere autorizzatorio della licenza. Venendo a mancare, contemporaneamente, il regime concessorio e l'art. 318, che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, l'imposizione di cui all'art. 21 della tariffa non risulta più applicabile (Sent. n. 68 del 10 novembre 2008, n. 664/09 del 19.10.2009 e n. 666/09 del 16.11.2009 della Comm. trib. prov. di Vicenza; Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza del 10 gennaio 2011 n.5).

cass. sentenza n. 23052 del 14.12.2012

COMUNICATO STAMPA - Tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo dei telefonini Le Entrate confermano che è dovuta dagli abbonati

ris. 9 - Agenzio delle entrate - OGGETTO: Interpello Ordinario - Tassa sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione