A. PIANO DI RIENTRO NELL'ESERCIZIO IN CORSO
L'ART. 188 C.1 prescrive che L'eventuale disavanzo di amministrazione va immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione, contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto, e può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione (massimo tre anni), in ogni caso non oltre la durata della consiliatura
L'applicazione del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto di gestione avviene mediante variazione al bilancio in corso e, dunque, in mancanza di nuove netrate mediante riduzione gli stanziamenti di spesa, al fine di dare copertura a detta nuova voce. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo è equiparata a tutti gli effetti all’omessa appro-vazione del rendiconto di gestione, con conseguente scioglimento del consiglio.
In base all’art. 188, comma 1-quater, è, inoltre, vietato agli enti, che presentino un disavanzo di amministrazione emerso dall’ultimo rendiconto approvato ovvero debiti fuori bilancio da riconoscere, “nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura” di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge.
In virtù del comma 1-ter del citato art. 188, a seguito dell’eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione in costanza di “esercizio provvisorio”, occorre provvedere alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione.La gestione, nelle more dell’approvazione, deve proseguire secondo le più ristrette modalità imposte dall’art. 163, comma 3, per la “gestione provvisoria”
B. PIANO DI RIENTRO negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione
La CORTE DEI CONTI SEZ. AUT. con deliberazione n. 30/2016/QMIG ha evidenziato che "laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio; – che, qualora gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l’incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova Amministrazione, tale circostanza non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato"
PROCEDURA
La delibera di Consiglio comunale, munita del parere del Revisore dei conti, deve contenere:
1) la quantificazione del disavanzo
2) l’oggetto del piano;
3) l’analisi dettagliata delle cause che hanno condotto al disavanzo;
4) l’individuazione degli atti da adottare per ripristinare l'equlibrio di bilancio nonché i provvedimenti idonei ad evitare eventuali altri disavanzi
La delibera in argomento sarà allegata al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione, per formarne parte integrante e sostanziale.
Ai fini del rientro, l’ente locale può utilizzare le economie di spesa e tutte le entrate, eccezion fatta di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle a specifica destinazione, nonché dei proventi derivanti da alienazioni dei beni patrimoniali disponibili e da altri entrate in c/capitale destinate a sanare squilibri di parte capitale.
In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente locale può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.
Il sindaco/presidente è tenuto a trasmettere al Consiglio, almeno ogni semestre, una dettagliata relazione circa lo stato di attuazione del piano di rientro, con allegazione del parere dell’Organo di revisione contabile. Un eventuale ulteriore disavanzo, qualora accertato nel corso del periodo compreso nel piano di rientro, deve essere ripianato entro i termini di scadenza del piano stesso (Cfr. Corte dei conti, SRC l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 123/2022/PRSE)